AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.80
Data decisione, Autorità: 10.01.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00080
Lugano 23 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 12 maggio 1995 di
__________ , __________ -, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione no. __________del __________marzo 1995 del Consiglio di Stato che approva la revisione del PR del Comune di __________;
viste le osservazioni del 28 giugno 1995 del Municipio di __________;
vista la risposta del 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. In data 29 marzo 1995, con risoluzione no. 2137, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;adottata dall’assemblea comunale con seduta del 15 luglio 1993.
b. Nell’ambito di questa approvazione l’autorità governativa ha ritenuto inadeguato l’indistinto innalzamento degli indici di sfruttamento per tutta la zona R3. Per motivi di contenibilità il Governo ha quindi risolto di approvare gli indici decisi dal Comune per la zona R3 solamente per quei comparti dove meglio si presta una simile densificazione, ossia lungo gli assi principali e là dove esiste un tessuto più urbano. Per la parte rimanente, ovvero quella più a contatto con i vigneti, dove già ci si avvicina ai luoghi protetti, il Consiglio di Stato ha deciso invece di abbassare l’indice di sfruttamento dallo 0,8 allo 0,6 e l’indice di occupazione dal 40% al 30% pur mantenendo la possibilità di costruire su 3 piani (vedi decisione impugnata pagg. 19, 20, 21, rispettivamente allegato no. 21). Nel dispositivo della decisione il Governo ha quindi decretato la modifica d’ufficio degli indici per il comparto figurante nell’allegato no. 21 (vedi pag., 56 della risoluzione), e ordinato al Municipio di provvedere ad adeguare in tal senso il PR (vedi pag. 60 punto 5 della risoluzione).
c. Avverso questa risoluzione governativa il signor __________ __________, proprietario del mappale no. sito in località “ ”, zona toccata dalla suddetta modifica d’ufficio del Consiglio di Stato, insorge davanti a questo Tribunale con impugnativa del 12 maggio 1995, contestando il previsto abbassamento degli indici. In sostanza il ricorrente ravvisa in questa modifica una violazione della sua proprietà e una disparità di trattamento, come pure una violazione dell’autonomia comunale. Egli precisa inoltre di aver già ottenuto dal Municipio di __________una licenza edilizia per una costruzione con un indice di sfruttamento dello 0,8%, licenza alla quale l’autorità cantonale nulla ha eccepito, da qui, a suo dire, l’incongruenza decisionale del Governo. Il ricorrente evidenzia infine come un'eventuale conferma della riduzione degli indici gli causerebbe un danno economico ingente (calcolabile in circa Fr. 150’000.-) dovuto ai costi di progettazione eseguita sui parametri edilizi previsti dal comune. Egli chiede quindi l’annullamento della decisione governativa con conseguente reinserimento del suo particellare in zona R3 con indice di sfruttamento dello 0’8 e un indice di occupazione del 40%.
d. Nelle sue osservazioni al ricorso del 28 giugno 1995 il Municipio di __________propone di accogliere il ricorso. L’esecutivo comunale censura in particolare una violazione dell’autonomia comunale ritenendo che la diversificazione degli indici fra le varie zone è di esclusiva competenza del Comune. Esso ritiene inoltre che i limiti fissati dal Consiglio di Stato in località __________siano incoerenti ed inaccettabili e oltretutto non rispettosi del principio della parità di trattamento. A suo dire questo cuneo formato da poche particelle, in parte del resto già edificate, non è certo in grado d’influire sulla contenibilità complessiva del piano.
Dal canto suo il Consiglio di Stato, con risposta del 3 ottobre 1995, postula la reiezione dell’impugnativa sulla scorta delle argomentazioni già addotte nella risoluzione contestata.
e. In data 15 novembre 1995 è stato esperito un sopralluogo alla presenza delle parti, all’occasione del quale si è potuto constatare che morfologicamente il triangolo conglobante la particella no __________ appartiene alla stessa configurazione pedemontana di tutta la fascia che è stata attribuita alla zona con indice di sfruttamento dello 0’8 e indice di occupazione del 40% (vedi verbale di sopralluogo).
f. In data 20 novembre 1995 i signori __________ e __________ __________, e i signori __________ e __________ __________, proprietari delle particelle rispettivamente no. __________e no. __________, confinanti con il mappale no __________di proprietà del ricorrente, hanno inoltrato a questo Tribunale delle osservazioni in merito all’impugnativa in esame. Essi hanno in particolare rilevato di approvare e sostenere la riduzione degli indici decisa dal Consiglio di Stato, ritenendola un provvedimento corretto ed efficace per la salvaguardia della qualità della vita e del territorio in questa località che rischia di essere messa a repentaglio da un’edificazione troppo intensiva. Con scritto del 24 novembre 1995, rispettivamente del 15 dicembre 1995 questo Tribunale, preso atto dell’interesse legittimo a prendere posizione sul ricorso dei proprietari di terreno confinanti con la particella dell’insorgente, ha ordinato la loro chiamata in causa ai sensi dell’art 25 LPamm, inviando copia dell’impugnativa. Ciò considerato i signori __________ e i signori __________ hanno nuovamente presentato delle osservazioni in data 2 dicembre 1995, evidenziando come il ricorso in questione fosse privo d’oggetto in quanto in palese contrasto con il principio secondo cui un privato non può sollevare la censura di violazione dell’autonomia comunale. Essi hanno inoltre rilevato l’illegalità della procedura di rilascio dell’invocata licenza edilizia seguita dal Municipio di _________.
Contestando la presunta disparità di trattamento e riconfermando la validità della scelta del Governo, essi propongono infine di respingere il ricorso e quindi di non dare seguito alle proposte avanzate dal Municipio di _________ nelle sue osservazioni del 28 giugno 1995. Dal canto suo la signora __________ __________ __________e, proprietaria del mappale no. __________ antecedente al fondo del ricorrente e quindi pure chiamata in causa, rileva, con scritto del 23 dicembre 1995, come l’accoglimento del ricorso in esame comporterebbe uno stravolgimento dei criteri urbanistici ed edificatori della zona ormai già definita dalle costruzioni esistenti, ragion per cui si oppone fervidamente alla richiesta avanzata dall’insorgente.
g. Con controosservazioni del 15 dicembre 1995 il signor __________ si chiede se vi erano in concreto i presupposti per una chiamata in causa dei proprietari di fondi confinanti. La chiamata in causa presuppone, giusta l’art 25 LPamm, un interesse legittimo all’esito del procedimento che a detta del ricorrente nella fattispecie non esiste per i suddetti signori, ritenuto ch’essi non hanno ricorso contro la scelta iniziale del Consiglio Comunale che prevedeva per il comparto in esame i medesimi indici ora da lui rivendicati. Inoltre il succitato articolo di legge dà all’autorità giudicante la facoltà di chiamare in causa il terzo o d’ufficio, o su istanza di una parte, non percontro su iniziativa del terzo in quanto l’ultimo capoverso dell’art 25 LPamm esclude l’intervento in causa. Nel merito il ricorrente ribadisce quanto già affermato nell’impugnativa.
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di (cpv. 4 lett. c, entrato in vigore il 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale del signor __________ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Il ricorso inoltrato nel termine di legge risulta tempestivo ed è dunque ricevibile in ordine.
In ordine va pure rilevato che la chiamata in causa decretata da questo Tribunale con scritti del 24 novembre 1995 e 15 dicembre 1995, è corretta. Conformemente a quanto stabilito dall’art 57 cpv. 1 della Legge federale sulla Procedura amministrativa, rispettivamente dall’art 110 cpv. 1 e 2 della Legge federale sull’Organizzazione giudiziaria, nonché all’art. 25 cpv. 1 della Legge cantonale di procedura per le cause amministrative, spetta all’autorità giudicante di designare eventuali interessati all’esito di una lite, che altrimenti non potrebbero prendere parte ad un procedimento, e quindi di chiamarli in causa. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di domandare di essere considerato come interessato (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, pag. 850 punto 1 a) ). Anche in questo caso però questa qualità va confermata e riconosciuta dall’autorità di ricorso. In concreto i proprietari delle particelle no. __________e no. __________, confinati con il mappale no. __________di proprietà del ricorrente, hanno chiesto di poter essere sentiti in merito alla vertenza in esame in quanto interessati all’esito della lite. Questo Tribunale esaminata la fattispecie ha ritenuto fondata la loro domanda e ha quindi deciso d’ufficio di chiamare in causa tutti i proprietari di fondi direttamente confinanti con la particella del ricorrente. Infatti la loro mancata impugnazione della scelta pianificatoria comunale iniziale, prevedente i medesimi indici ora rivendicati dall’insorgente, non può, a mente di questo Tribunale, a priori escludere un interesse attuale dei confinanti a difendere la nuova soluzione ordinata dal Consiglio di Stato, la quale, contemplando parametri edilizi più bassi, risulta chiaramente più vantaggiosa per loro rispetto a quella precedente, avendo essi praticamente quasi tutti già edificato con indici ridotti. Per questi motivi la loro chiamata in causa appare corretta.
Nel merito va rilevato che il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale (DTF 116 Ia 227 consid. 2c.). Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Il Tribunale federale riconosce ai privati la facoltà d’invocare una lesione dell’autonomia comunale a titolo ausiliario, ovvero a sostegno di altre censure (DTF 119 Ia 218 consid. c, 116 Ia 226 consid. 1 e, 114 Ia 292, 108 Ia 269). Un’eccezione a questo principio è data quando il comune interessato ha rinunciato espressamente o tramite atti concludenti a far valere la sua autonomia (DTF 107 Ia 96 consid. 1c). Nel caso concreto è pacifico che il Comune di _________ non ha rinunciato a far valere la sua autonomia. Con osservazioni del 28 giugno 1995 al ricorso in oggetto esso ha infatti evidenziato come la decisione di ridurre gli indici di sfruttamento del Consiglio di Stato sia lesiva del suo potere decisionale e si scontri contro le scelte adottate democraticamente dall’organo legislativo, e ha quindi espressamente chiesto l’accoglimento dell’impugnativa. Inoltre il ricorrente non ha esclusivamente contestato una violazione dell’autonomia comunale, come sostenuto dai chiamati in causa, ma ha in pratica pure censurato una violazione del suo diritto di proprietà sancito dall’art 22 ter Cost., nonché del principio della parità di trattamento previsto dall’art 4 CF. La censura della violazione dell’autonomia comunale va pertanto esaminata.
Nella fattispecie il Consiglio di Stato a sostegno della modifica degli indici da lui apportata adduce sostanzialmente motivi di contenibilità del PR. Posto che la proposta del PR di _________ prevede 2’385 abitanti quale limite di saturazione del piano, rispetto ad una popolazione residente di 1112 unità, alla fine del 1992, il Consiglio di Stato ha evidenziato come sia difficilmente ipotizzabile che per i prossimi 10-15 anni si verifichi un aumento della popolazione pari a quasi 1’300 unità, equivalenti al 114%. Esso ha quindi reputato inadeguato un così massiccio innalzamento degli indici di sfruttamento e di occupazione indistintamente per tutta la zona R3 e ha pertanto deciso di ridurli dallo 0,8 allo 0,6 rispettivamente dal 40% al 30%, in quei comparti che si trovano più a diretto contatto con i vigneti, ovvero dove ci si avvicina ai luoghi protetti, risolvendo percontro di approvarli là dove una simile densificazione meglio si presta, ovvero nei comparti posti lungo gli assi principali e dove è presente un tessuto più urbano (cfr. risoluzione impugnata pag. 21).
Ora, a mente di questo Tribunale, se questa misura può risultare d’interesse pubblico preminente e quindi giustificata a nord del nucleo dove il territorio ha conservato un maggior carattere rurale, altrettanto non si può affermare per il comprensorio nel quale è incluso il fondo del ricorrente, ossia la zona _________ pure soggetta a questo provvedimento. Infatti se nel primo caso indici elevati sono di sicuro pregiudizio alla bellezza del paesaggio caratterizzato in questo punto da un intercalarsi di prati e vigneti con case per lo più unifamiliari, nell’altro caso la prevista riduzione degli indici altro non rappresenta che una discontinuità nella scelta pianificatoria tutt’intorno operata. In effetti con il sopralluogo si è potuto rilevare come la località _________ costituisca un triangolo di territorio che morfologicamente ha la medesima configurazione non della parte nord del paese, ma bensì della parte sud, dove il territorio è stato attribuito interamente alla zona con indice di sfruttamento dello 0,8 e indice di occupazione del 40%, e dove una densificazione degli insediamenti e quindi un uso più razionale del territorio comunale rispetto alle scelte pianificatorie precedentemente operate, è stato persino auspicato dal Dipartimento in fase di esame preliminare (cfr. risoluzione impugnata pag. 19, 20). Con ciò si è inteso in pratica porre finalmente rimedio alla tendenza riscontrata nel comune, nel corso dell’ultimo decennio, ad un’edificazione troppo estensiva e dispersiva, contraria all’attuale esigenza di un uso parsimonioso del territorio (vedi pag., 19, 20 risoluzione impugnata). Risulta quindi che il comparto nel quale è posto il fondo del ricorrente è inserito in un’area staccata dalla zona dei vigneti e dalla zona protetta, per la quale, come poc’anzi rilevato, un cambiamento degli indici appare giustificato da motivi paesaggistici. Esso è incuneato nell’area di espansione della zona edificabile che dal nucleo si estende verso Castione. Morfologicamente quindi il cambiamento degli indici per la zona _________ non trova giustificazione. A mente di questo Tribunale inoltre questa modifica ancor meno si giustifica per motivi di mera contenibilità. Questo Tribunale ha infatti seri dubbi che la prevista correzione degli indici possa avere un effettivo riscontro pratico su una contenibilità così elevata come quella di _________, in particolar modo se riferita solamente al comparto qui all’esame. Infatti tenendo conto della tesi secondo cui con un indice di sfruttamento dello 0,6 si hanno circa 200 unità insediative per ettaro, rispettivamente 20 per 1000 mq di terreno, mentre che con un indice dello 0,8 se ne hanno 266 per ettaro, ossia 26,6 per 1000 mq per una differenza di circa 6 unità insediative (cfr. __________ __________, Commento alla LE, pag. 92), si ottiene che nel caso in esame, con una superficie non ancora edificata di circa 3700 mq (vedi calcolo eseguito dal ricorrente e peraltro da nessuna parte contestato) la controversa riduzione dell’indice di sfruttamento provocherebbe una variazione di unicamente una ventina di unità insediative. Ora se si contrappone questa esigua diminuzione allo svantaggio economico facilmente comprensibile che questo cambiamento degli indici può provocare al ricorrente, non si può concludere che in concreto si sia in presenza di un interesse pubblico sufficientemente rilevante, capace di giustificare la modifica d’ufficio all’esame, rispettivamente una limitazione della proprietà privata del ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la risoluzione impugnata è annullata nella misura in cui modifica d’ufficio gli indici di sfruttamento ed occupazione previsti per la zona _________ dal PR del comune di _________, indici che vengono confermati.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Il Cantone verserà al signor __________ Fr. 1000.-- di ripetibili.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
__________ __________, _________
__________ __________, _________
__________ __________, _________
__________ __________, _________
__________ __________ __________, _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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