AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.71
Data decisione, Autorità: 25.06.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00071
Lugano 25 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 5 maggio 1995 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,
contro
la decisione no. __________del __________marzo 1995 del Consiglio di Stato di approvazione definitiva del PR di __________;
viste le osservazioni del 21 giugno 1995 del Comune di __________ e la risposta no. __________del __________ giugno 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. La signora __________ __________ è proprietaria del mappale no. , di 3’000 mq di terreno, sito in località “ ” del comune di __________.
b. Con messaggio 13 marzo 1985 e 7 dicembre 1987 il Municipio di __________ ha sottoposto il progetto di PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione il 22 febbraio 1988. Tale piano prevedeva di mantenere il particellare no. __________di proprietà della signora __________ in zona residenziale R2.
c. Il 24 febbraio 1989 il Municipio di __________ ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda di approvazione del PR. Con decisione no. __________del marzo 1992 il Governo ha quindi approvato il PR all’esame. Nell’ambito di questa approvazione il Consiglio di Stato ha però espresso l’intenzione di non voler confermare alcuni comparti della zona edificabile prevista dal Comune, tra i quali appunto la zona residenziale R2 in località “ ” concernente i mappali no. __________e no. __________ (cfr. punto 3.6.2.2 lett. b pag. 41 della decisione governativa e planimetria allegata no. 14). I motivi a sostegno di questa decisione riguardavano essenzialmente problemi di contenibilità di PR e di conservazione del territorio agricolo. Il Governo ha al proposito comunque ordinato al Municipio di procedere alla pubblicazione dei suoi intenti per un periodo di 30 giorni per dare così facoltà agli interessati di inoltrare eventuali osservazioni in merito a salvaguardia del loro diritto di essere sentiti prima dell’emanazione di una decisione finale (cfr. decisione governativa pag. 70 punto 7).
d. In data 17 giugno 1992 la signora __________ ha quindi inoltrato le proprie osservazioni al riguardo contestando il previsto stralcio del suo fondo dalla zona edificabile, unico sedime a disposizione dei suoi figli per una futura edificazione, e chiedendo un riesame del caso.
e. Con decisione no. __________del marzo 1995 il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto di non approvare la zona residenziale R2 prevista in località ” ” e meglio come indicato nell’allegato no. 2 della risoluzione. In sostanza in questa risoluzione governativa sono state riprese le medesime argomentazioni già espresse nella precedente decisione del 24 marzo 1992 di approvazione del PR. Ovvero è stato censurato un sovradimensionamento della zona edificabile prevista a PR rispetto alle previsioni di sviluppo futuro della popolazione. Inoltre il Governo ha pure rilevato l’importanza agricola di questo comparto che attualmente risulta utilizzato proprio a questo scopo in quanto non edificato sebbene dal 1969 risulti attribuito alla zona edificabile. Esso evidenzia inoltre il basso grado di urbanizzazione presente in loco.
f. Contro questa decisione la signora __________ è insorta davanti a questo Tribunale, con impugnativa del 5 maggio 1995. In particolare evidenzia come in concreto il rispetto dell’autonomia comunale non sia stato sufficientemente salvaguardato, ossia come non si sia tenuto sufficientemente conto delle esigenze locali. A suo dire all’agricoltura è già stato garantito un più che adeguato spazio che non necessita ulteriori ampliamenti. Percontro appare necessario il promovimento di forze economiche future soprattutto nel settore professionale e logistico. Essa rileva pure come con questa decisione viene in pratica privata della sua unica possibilità d’edificare all’interno del comune. Inoltre, facendo riferimento alla confinante particella no. di proprietà del comune, destinata alla costruzione di abitazioni a carattere sociale nell’ambito del progettato nuovo piano di quartiere “ ”, essa rileva come con ciò il suo fondo non risulti più staccato dal resto delle zone edificabili e come l’urbanizzazione della zona risulterà, grazie a questo comparto, praticamente inevitabile. Essa chiede quindi l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui non approva l’inserimento del comparto “__________ ” e in particolare del mappale no.__________ in zona edificabile residenziale R2.
g. Con osservazioni del 21 giugno 1995 al ricorso il Comune di __________ ha dichiarato di condividere le censure sollevate dalla ricorrente, riconfermandosi nella propria impugnativa al Consiglio di Stato. Dal canto suo il Governo, con risposta del 14 giugno 1995, chiede la reiezione del ricorso in sostanza per i medesimi motivi già avanzati nelle risoluzione impugnata.
h. In data 3 ottobre 1995 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. All’occasione il patrocinatore della ricorrente ha reso attenti sulla prevista realizzazione di una strada a sud del quartiere __________, la quale a suo dire comporterà un’adeguata fascia edificabile lungo i suoi due lati e quindi anche sui mappali no. __________ e __________.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gi interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
a. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPA e 29 OPA). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b. Per stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da).
c. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata. Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule. Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
Va tenuto presente che i terreni agricoli hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, il che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelli superstiti e ciò per tutta una serie di motivi, che vanno dalle necessità dell’agricoltura stessa, all’esigenza di assicurare l’approvvigionamento alimentare del paese in caso di grave crisi, alla riserva di aree impregiudicate per le prossime generazioni e infine alla protezione del paesaggio.
Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”
Come già rilevato, la ricorrente contesta la decisione del Governo di escludere il suo particellare, assieme al mappale no. 241 di proprietà dello Stato, dalla zona residenziale R2. La particella della ricorrente forma, unitamente al fondo __________una striscia inedificata che confina, sul lato nord con un comparto inserito dal PR in zona residenziale mentre a sud si apre su una vasta zona agricola ed è essa stessa usata per scopi agricoli. Il problema è di stabilire se le particelle in questione vanno attribuite alla zona edificabile, come deciso dal comune o a quella agricola, come statuito d’ufficio dal Consiglio di Stato. Il quesito va risolto alla luce dell’art. 15 lett.b LPT e del principio pianificatorio fondamentale, che, prescrivendo un uso moderato e razionale del suolo (cfr. art. 22 quater Cost., 1 e 2 LPT), si oppone ad un’indiscriminata espansione delle zone edificabili. Queste vanno se possibile concentrate, evitando di invadere nuove aree, specie se preziose per altri scopi e in primo luogo per l’agricoltura. A questo proposito dalla relazione tecnica risulta che la contenibilità del PR a pieno sfruttamento è __________ __________unità insediative di cui __________ abitanti, ossia di ben __________abitanti in più rispetto alla popolazione attuale, che a fine 1993 contava __________abitanti (cfr. Annuario statistico ticinese 1994, pag. 66). Ciò significa che per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio consentito dal PR nei prossimi 10, 15 anni si dovrebbe verificare un aumento della popolazione pari al 73% di quella attuale. Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che nell’ultimo decennio (dal 1980 al 1990) la popolazione di Lodrino è aumentata solo del 6,5%, pari a __________abitanti (cfr. Annuario statistico 1994 pag. 51). Quindi anche volendo considerare un potenziale afflusso di gente nel comune a causa dei lavori per la realizzazione dell’Alp Transit , il potenziale edificatorio previsto appare comunque nettamente sovradimensionato. Da non dimenticare che nel calcolo sovraesposto non sono state computate le unità insediative previste con la realizzazione del piano di quartiere “__________a”, pianificato sulla particella no. __________allo scopo di promuovere l’abitazione primaria a carattere sociale, che da solo permette all’incirca l’insediamento di 200 nuovi abitanti (cfr. decisione impugnata pag. 14, rispettivamente risposta governativa pag. 6). Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che il dimensionamento della zona edificabile così come previsto e adottato dall’autorità comunale disattende i principi e gli scopi pianificatori espressi nei considerandi precedenti, ragion per cui la decisione del Consiglio di Stato di ridurre il comprensorio edificabile appare corretta e rispettosa dell’autonomia comunale. Inoltre, come detto, il particellare della ricorrente risulta situato proprio a ridosso di una vasta zona agricola pregiata, inserita a Piano Direttore come zona SAC, che costituisce una base agricola territoriale di rilievo per tutto il Cantone ( cfr. rapporto della Sezione agricoltura del 2 aprile 1990, pag. 14 decisione impugnata). Quindi permettere l’edificazione anche in questo luogo senza che vi sia un effettivo e reale bisogno capace di giustificare il sacrificio del pregiato territorio agricolo, non è assolutamente conforme ai principi pianificatori applicabili in concreto. Giustamente pertanto l’esecutivo cantonale non ha approvato l’inserimento in zona edificabile delle particelle in esame che vengono in definitiva perfettamente ad integrare una zona agricola fra le più pregiate del Comune.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 700.--.
Intimazione: - Avv. __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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