AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.68
Data decisione, Autorità: 02.07.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00068
Lugano 9 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 4 maggio 1995 di
rappr. dall' avv.
contro
la risoluzione __________marzo 1995, n. __________, del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________e evade i ricorsi di prima istanza;
vista la risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
viste le osservazioni 19 aprile 1996 di __________ __________ /Eredi __________ __________ e 22 aprile 1996 di __________ __________ __________ __________ (rappr. Avv. __________ __________, __________o);
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ e __________ __________ sono proprietari del mappali n° __________, __________, __________, e RFP . Tutti i fondi si trovano nelle vicinanze, o sono direttamente interessati, dalla nuova zona “espansione nucleo” (EN) prevista in località “”, lungo l’attuale strada che dal nucleo di __________porta a __________ (strada di PR “n. __________”).
b. Nelle sue sedute 10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ha adottato il nuovo PR.
Tale piano ha inserito parte dei fondi dei ricorrenti nella zona espansione nucleo (EN); sul fondo n. __________ prospiciente l’abitazione della ricorrente __________, é inoltre prevista la realizzazione del posteggio pubblico “P2”, della capienza di ca. 20 posti-auto.
c. __________ __________ e __________ __________ hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio dal piano regolatore della zona EN e del vincolo di posteggio “P2”.
A sostegno della loro richiesta hanno invocato l’eccessivo dimensionamento della zona edificabile, la deturpazione del nucleo del villaggio, la mancanza di interesse pubblico del parcheggio, l’insufficiente definizione della nuova opera nei documenti accompagnanti il PR, nonché l’aumento del traffico veicolare sulla strada di PR n. __________causato dalla nuova infrastruttura e dalla futura zona edificabile.
d. Con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di e respinto il ricorso interposto dai sigg. __________ -.
L’autorità governativa ritiene ingiustificate le critiche espresse dai ricorrenti sulla contenibilità del piano, osservando che rispetto al precedente PR non vi sono state sostanziali modifiche dell’area insediativa. Quanto al previsto posteggio P2, ribadisce la necessità di disporre di un’infrastruttura in grado di accogliere le vetture degli abitanti del nucleo. Precisa infine che a servizio della zona EN e del posteggio P2 é prevista la costruzione di una nuova strada (indicata nel piano viario quale strada “n.__________ ”) che permetterà un accesso diretto dalla circonvallazione veloce, senza dover passare dall’attuale tracciato che scorre sotto le abitazioni dei ricorrenti (strada n. __________).
____________________sono insorti dinanzi al TPT riproponendo in sostanza le censure del ricorso di primo grado, e, in via principale, la richiesta di stralciare dal PR la zona EN in località __________ nonché il posteggio P2. In via subordinata, chiedono di rendere possibile l’accesso alla zona EN unicamente dalla strada di PR n. __________e l’interramento del posteggio P2, con messa a disposizione della sovrastante superficie all’odierno proprietario.
f. Nelle rispettive osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ne chiedono l’integrale reiezione.
Il Municipio di __________ in particolare sottolinea come l’ubicazione, la volumetria, la natura del posteggio (parzialmente interrato) e il suo inserimento nel terreno siano chiaramente definite dalle NAPR, e che pertanto le obiezioni dei ricorrenti a tale proposito siano infondate. Osserva inoltre che non vi sono impedimenti per un’eventuale messa a disposizione dell’odierno proprietario di una parte della superficie sovrastante il parcheggio.
g. In data 6 settembre 1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
h. Ritenuto che la decisione del ricorso potrebbe influire sulle altre particelle incluse nella zona EN, il 22 marzo 1996 TPT ha, per rispetto del diritto costituzionale di essere sentiti, assegnato a tutti i proprietari della zona un termine per l’inoltro di eventuali osservazioni.
In tempo utile sono pervenuti i memoriali dei sigg. __________ __________ -Eredi __________ __________ (proprietari del fondo n. __________ RFP) e di __________ __________ __________ __________ (proprietaria del fondo n. RFP). Gli stessi postulano, sulla scorta di argomentazioni che verranno se del caso riprese nei considerandi di diritto, la reiezione del gravame __________ - e la conferma della zona EN nonché del posteggio pubblico “P2”.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Il PR rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
L’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
5.1 L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tien conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg. consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art. 15, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
5.4. In concreto il criterio dell'idoneità all'edificazione non è contestato né pone particolari problemi. Fa per contro difetto il requisito di una preesistente ampia edificazione, che occorra integrare facendo capo alla superficie in contestazione.
Sulla parte superiore della prevista zona “espansione nucleo” sorgono infatti solo alcune baracche e una tettoia (cfr. planimetrie e fotografie in atti); per il resto si tratta di una superficie non edificata, in leggero declivio verso il piano, caratterizzata da prati e macchie di arbusti.
Decisamente contestato dagli insorgenti é però soprattutto il requisito dell’art. 15 lett. b LPT, che vieta l’eccessivo dimensionamento delle zone edificabili, come pure l’inserimento paesaggistico ed estetico della nuova zona rispetto al retrostante nucleo antico del villaggio.
Dalla documentazione presentata dal Comune di __________risulta che la contenibilità teorica del PR a pieno sfruttamento é stata valutata in ca. __________unità insediative (UI) di cui __________abitanti, __________posti-lavoro e __________posti turisti. La situazione nel 1990 vede invece la presenza di ca. __________ UI, divise in __________abitanti, __________posti-lavoro e __________posti-turismo; nella sola categoria “abitanti” vi é dunque una riserva di ben __________UI, corrispondente, nei 15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile aumento della popolazione del 81% circa rispetto a quella attuale (cfr. dati contenuti a p. 87 nonché nell’allegato 9 del Rapporto di Pianificazione).
Ora l’evoluzione demografica negli ultimi anni rende altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come indicato dall’Annuario statistico Ticinese (ed. 1994), gli abitanti del comune, dopo un lungo declino demografico durato un secolo, sono passati, da un minimo di __________abitanti nel 1970, a __________nel 1980, a __________nel 1990 e a __________nel 1993, con un aumento percentuale del 10% nel decennio 1970-80 e del 23 % in quello 1980-90 (33% se consideriamo il periodo 1980-1993). Il Rapporto di Pianificazione medesimo, a commento di queste cifre, riportava testualmente che “considerata l’evoluzione della domanda e dell’andamento della popolazione, si costata che solo le aree soggette a piano di quartiere costituiscono un’offerta che va ben oltre al fabbisogno teorico sul medio termine (20 anni) per insediamenti di tipo residenziale”. A pag. 66 del Rapporto si legge invece che “in relazione al piano delle zone si osserva che se si confrontano i dati di contenibilità con le tendenze e i ritmi di sviluppo le opportunità insediative costituiscono un’offerta che va ben oltre al fabbisogno teorico sul medio termine (10 anni) per insediamenti di tipo residenziale, lavorativo e turistico (sottolineatura nostra)”.
In queste circostanze l’aggiunta di nuove zone edificabili a quelle previste dal precedente PR, che per giunta risultava già sovradimensionato ed é stato modificato dopo soli 3 anni (1991-1994), porta a un sovradimensionamento del comprensorio edificabile che non risponde più ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e nel contempo non adempie il requisito dell’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni). A questo proposito va ribadito che si tratta senza dubbio di un’estensione del perimetro della zona edificabile :l’area in contestazione non faceva infatti parte (se non per una ristretta fascia più prossima al nucleo; cfr. piano delle zone PR 1991) del comprensorio edificabile del precedente PR.
A prescindere da eventuali problematiche relative all’inserimento paesaggistico di nuove costruzioni in prossimità del vecchio nucleo del villaggio (di indubbio valore e definito dal PD quale “insediamento di importanza nazionale” / scheda 8.4.), lo stralcio di questa nuova zona edificabile dal PR si impone già solo per le pregresse considerazioni sull’eccessivo dimensionamento dell’area edificabile di __________il ricorso su questo punto merita pertanto accoglimento, e la decisione del Consiglio di Stato che ha nondimeno approvato la zona EN in località __________deve essere annullata.
Ora, per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
I ricorrenti negano però l’esistenza del requisito dell’interesse pubblico al posteggio P2; essi ribadiscono che le previsioni di contenibilità del PR sono decisamente sovradimensionate e che l’offerta di posteggi prevista é eccessiva, come d’altronde ammette lo stesso Rapporto di pianificazione. Di parere contrario sono l’autorità comunale e i resistenti __________ e __________ __________, per i quali l’opera é invece necessaria alla popolazione del vicino nucleo, che non dispone di adeguate possibilità di parcheggio nelle vicinanze.
Ora, se a prima vista l’offerta di posteggi può apparire eccessiva, va tuttavia considerata la funzione specifica assegnata a queste strutture pubbliche; il posteggio P2 é concepito a servizio della parte principale del nucleo di __________ (e non della decaduta zona EN) e persegue lo scopo di liberare le strette stradine e le corti del nucleo dall’ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in queste zone paesaggisticamente e architettonicamente pregiate.
Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
Orbene, l’area scelta per l’infrastruttura, a ridosso del nucleo di __________e servita dalle strade di PR n. __________e __________ (quest’ultima da costruire) si presta in modo particolare alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo; questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile e molto vicina alle abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori).
Contrariamente alle affermazioni ricorsuali, le indicazioni fornite dai documenti accompagnanti il PR sull’esecuzione del posteggio “P2” sono sufficientemente dettagliate e chiare; l’allegato 3.1 delle NAPR reca, nelle “disposizioni puntuali”, una precisa disposizione di altezza e di ingombro massimi del parcheggio; l’altezza, riferita alla strada di PR n. __________, obbliga, data la morfologia del terreno in forte pendenza, alla realizzazione di un corpo seminterrato. Quanto all’inserimento paesaggistico dell’opera, si precisa all’allegato 5 NAPR (che riprende le disposizioni dell’art. 67 NAPR) che dal profilo costruttivo il parcheggio dovrà essere arredato qualitativamente con grigliati erbosi.
A titolo abbondanziale si segnala inoltre la disponibilità da parte dell’autorità comunale, ribadita anche in sede di sopralluogo, di mettere a disposizione dell’attuale proprietario del fondo l’area sovrastante il parcheggio, una volta terminata l’opera.
In simili circostanze, il pur comprensibile sacrificio che ne deriva ai proprietari deve pertanto cedere il passo al preminente interesse pubblico soggiacente alla realizzazione del posteggio pubblico sul loro fondo.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara e pronuncia
Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva la realizzazione della zona espansione nucleo (EN) in località __________ Viene invece mantenuto il vincolo di posteggio pubblico “P2” sul mapp. n. __________RFP.
Non si prelevano tasse di giustizia né spese. Il Comune dovrà corrispondere ai ricorrenti fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Avv. __________ __________, __________, per __________ __________ __________ __________, _________;
Municipio di _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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