AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.65
Data decisione, Autorità: 30.01.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00065
Lugano 30 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 28 aprile 1995 di
contro
la risoluzione __________marzo 1995, n. __________, del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________ e evade i ricorsi di prima istanza;
vista la risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei fondi n. __________, __________,__________e __________RFD di __________, situati nelle vicine località di __________ e di __________a, a ovest del nucleo del villaggio. Le proprietà sono inserite nella zona residenziale semi-estensiva.
b. Nelle sue sedute 10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR.
Tale piano definisce uno “spazio libero” da costruzioni (computabile ai fini dello sfruttamento edilizio) largo 20 metri sul lato ovest dei fondi n. __________e __________e prevede la costruzione di una strada d’accesso veicolare della larghezza di 3,5 metri sul lato est del fondo n. __________ (cfr. planimetria in atti).
c. I ricorrenti hanno contestato queste scelte pianificatorie innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio della prevista strada e dello “spazio libero”, o quantomeno, un sensibile restringimento di quest’ultimo. A sostegno della loro richiesta hanno invocato l’assenza di interesse pubblico dei vincoli gravanti le loro proprietà, nonché la violazione del principio della proporzionalità.
d. Con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto il ricorso interposto dai sigg. __________ e __________.
L’autorità governativa ritiene infatti che l’ordinamento pianificatorio adottato, ed in particolare la definizione di uno spazio libero computabile ai fini dell’edificazione, non pregiudichi la possibilità di sfruttamento edilizio del fondo n. __________. Ribadisce inoltre la validità della proposta di pedonalizzazione del tratto iniziale della strada di PR n. __________e quindi la necessità di realizzare un nuovo accesso ai fondi tramite la strada di PR n. __________.
e. Dissentendo da tale decisione __________ __________ e __________ __________ insorgono dinanzi a questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la richiesta di stralciare, o subordinatamente ridurre, lo spazio libero previsto sui fondi n. __________e __________nonché di eliminare dal piano viario la prevista strada di PR n. __________.
f. Nelle rispettive osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne chiedono l’integrale reiezione.
g. In data 6 settembre 1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Fissano inoltre i vincoli speciali cui é assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o della vista panoramica (art. 28 cpv. 2 lett. h).
Il vincoli in contestazione dispongono pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
A loro giudizio, la garanzia di adeguati spazi verdi non edificati può essere perseguita con sistemi più tradizionali, quali la fissazione di un indice di occupazione, senza dover ricorrere ad un vincolo così rigido come quello in esame che, unitamente allo spazio sottratto dalla prevista strada, compromette gravemente la capacità edificatoria del loro fondo; si chiedono inoltre se é veramente necessario creare simili spazi liberi in un piccolo comune di campagna come __________, dove il verde abbonda.
Per contro, l’autorità governativa considera che simili vincoli permettono di rafforzare l’aspetto qualitativo dell’alternanza tra spazi aperti e spazi costruiti (che già caratterizza in parte la struttura insediativa di __________) e consentono di mantenere dei canali di collegamento tra insediamento e campagna e fra i vari comparti non insediativi.
A mente di questo Tribunale le considerazioni espresse dalle autorità inferiori meritano di essere ribadite; il carattere di alternanza tra zone costruite e zone libere é parte fondamentale del “progetto suolo” elaborato dai pianificatori per il nuovo PR di __________. Come riportato a p. 37 del Rapporto di pianificazione, la struttura insediativa così concepita, caratterizzata da questa alternanza di spazi edificati e inserti paesistici (spazi verdi) risulta senz’altro qualificata e qualificante. La proposta pianificatoria in esame vuole evitare il sorgere disordinato di unità edilizie sparse in un comparto pregiato, a tutt’oggi caratterizzato da un’ampia disponibilità di verde.
Dal profilo ambientale inoltre, la continuità degli spazi non edificati rappresenta uno strumento efficace di protezione della natura.
Anche la strada comunale prevista sul lato est del fondo n. RFD riveste una funzione di preminente interesse pubblico; senza quest’opera l’accesso veicolare alla zona sottomontana di “ ” non sarebbe infatti più possibile, dal momento che é prevista la pedonalizzazione del tratto iniziale dell’attuale strada PR n. __________. Ha inoltre il pregio di evitare la creazione di nuovi accessi ai fondi direttamente dalla strada cantonale, a tutto vantaggio della sicurezza della circolazione stradale.
In definitiva, si può affermare che entrambe le misure pianificatorie proposte rispondono senz’altro ad un giustificato interesse pubblico.
Le misure pianificatorie all'esame sono certamente atte, e nessuno lo contesta, a permettere la creazione di fasce verdi libere da costruzioni e di dotare di un nuovo accesso la zona di “__________ ”, in sostituzione dell’attuale stradina che verrà in parte pedonalizzata. Questi scopi non potrebbero essere raggiunti con limitazioni di altro genere, tenuto conto dell’impostazione generale del piano viario (cfr. pag. 67-68 del Rapporto di pianificazione) e della ricercata struttura di alternanza tra zone edificate e zone libere. Per quanto attiene specificatamente agli “spazi liberi” o “fasce verdi”, si osserva d’altronde che vincoli del tutto simili per natura e grandezza gravano numerosi altri proprietari nella zona compresa tra le località di __________ e il nucleo di __________ (cfr. piano delle zone con i relativi “spazi liberi” segnati con il tratteggio). Né può essere negata in concreto la proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato.
Dalla planimetria in atti risulta infatti che la parte del fondo n. __________RFD libera dai vincoli di “spazio libero” e strada é ancora sufficientemente ampia (18-20 metri) e lunga (70 metri) per permettere il sorgere di almeno due unità abitative; l’edificazione é inoltre favorita da normative di zona che consentono una densificazione delle costruzioni e soprattutto, come già ricordato sopra, dal fatto che le superfici gravate dal vincolo di spazio libero sono computabili ai fini del calcolo degli indici di sfruttamento e di occupazione.
Ne scende che il sacrificio imposto ai proprietari non è sproporzionato rispetto agli intendimenti perseguiti dall’autorità con la definizione dei citati vincoli.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili.
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto..
I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento)..
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________,
Municipio di _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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