AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.48
Data decisione, Autorità: 10.07.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00048
Lugano 10 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 21 aprile 1995 della ditta
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,
contro
la decisione no. __________del __________marzo 1995 del Consiglio di Stato di approvazione definitiva del PR di __________;
viste le osservazioni del __________ giugno 1995 del Comune di __________ e la risposta no. __________del __________ giugno 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. La ditta __________ __________ è proprietaria del mappale no. sito in località “ __________ __________ ”-__________ del Comune di __________.
b. Con messaggio 13 marzo 1985 e 7 dicembre 1987 il Municipio di __________ ha sottoposto il progetto di PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione il 22 febbraio 1988. Tale piano prevedeva l’inserimento del fondo della ricorrente in zona delle cave, sorgendo su di esso uno stabilimento adibito alla lavorazione del granito.
c. Il 24 febbraio 1989 il Municipio di __________ ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda d’approvazione del PR. Con decisione no. del marzo 1992 il Governo ha quindi approvato il PR all’esame. Nell’ambito di quest’approvazione il Consiglio di Stato ha però rilevato che la creazione di una zona cave in località “ __________ __________ ”- era incompatibile con i principi pianificatori vigenti, trattandosi di un’area comprendente un’unica particella, per di più isolata dal resto del comprensorio destinato agli insediamenti e inoltre inserita in un vasto comprensorio idoneo allo sfruttamento agricolo (zona SAC). Il Governo non ha quindi approvato questo azzonamento ritenendo più corretta un’assegnazione di questo fondo alla zona agricola. Esso ha comunque ordinato al Municipio di procedere alla pubblicazione dei suoi intenti per un periodo di 30 giorni per dare così facoltà agli interessati di inoltrare eventuali osservazioni in merito a salvaguardia del diritto di essere sentiti prima dell’emanazione della decisione finale (cfr. decisione governativa pag. 70 punto 7).
d. In data 19 giugno 1992 la ditta __________ __________ ha quindi inoltrato le proprie osservazioni al riguardo rilevando che l’attività artigianale svolta sul mappale interessato è di vitale importanza per il Comune in quanto occupa otto dipendenti e due titolari, ciò che giustifica una sua assegnazione alla zona delle cave.
e. Con decisione no. __________del __________marzo 1995 il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto di non approvare la zona cave (Ca) prevista sul particellare no. __________ (e meglio come indicato nell’allegato no. 5 della risoluzione) e ha quindi attribuito il fondo alla zona agricola circostante. In sostanza in questa risoluzione governativa sono state riprese le medesime argomentazioni già espresse nella precedente decisione del 24 marzo 1992 di approvazione del PR.
f. Contro questa decisione la ditta __________ è insorta davanti a questo Tribunale, con impugnativa del 21 aprile 1995. In particolare essa evidenzia come una limitazione delle possibilità di sfruttamento edilizio del proprio fondo dovuta appunto all’assegnazione del mappale alla zona agricola, metta in seria difficoltà la continuazione dell’attività su di esso svolta venendo meno la possibilità d’ampliamento e di modernizzazione dell’esercizio. Essa rileva come le cave di granito siano una realtà importante per la località e quindi chiede che la sua particella venga reinserita in zona delle cave.
g. Con osservazioni del 21 giugno 1995 al ricorso il Comune di __________ ha dichiarato di condividere le censure sollevate dai ricorrenti, riconfermandosi nella propria impugnativa al Consiglio di Stato. Dal canto suo il Governo, con risposta del 14 giugno 1995 chiede la reiezione del ricorso in sostanza per i medesimi motivi già svolti nella risoluzione impugnata.
h. In data 3 ottobre 1995 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata dal 15.3.1995).
Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, come nella fattispecie, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
A mente di questo Tribunale la censura ricorsuale volta all’annullamento della modifica d’ufficio deve essere respinta. L’esame degli atti processuali e il sopralluogo hanno in effetti evidenziato che l’attribuzione del fondo no. __________ alla zona delle cave non s’inserisce in un disegno pianificatoriamente coerente e razionale. Infatti benché sul mappale è presente un capannone nel quale viene svolta la lavorazione del granito, il fondo medesimo risulta inserito in un vasto comprensorio di notevole pregio agricolo che il Piano Direttore ha assegnato alle superfici per l’avvicendamento colturale (SAC). Ora giusta la Legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr), creata con il preciso intento di salvaguardare il più possibile le aree agricole che negli ultimi decenni in Ticino hanno registrato una drastica diminuzione, i Comuni sono tenuti ad assegnare alla zona agricola dei loro PR il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel PD (art. 4 cpv. 1), del quale fanno pure parte, come precisato nell’art. 5 lett. a della medesima legge, le superfici SAC. Ne risulta che un diverso azzonamento di questi comparti è possibile solo per motivi di ordine pianificatorio particolarmente importanti, ovvero per reali bisogni che non permettono un diverso azzonamento. Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie concreta. La medesima attività che viene svolta su questo particellare può in effetti essere esercitata anche all’interno della zona industriale prevista a PR, nella quale sussiste senz’altro ancora spazio per nuovi insediamenti. Non esiste del resto nel Comune la necessità di creare nuovi spazi industriali-artigianali, specialmente se concernono singoli particellari sparsi qua e là. Inoltre l’istituzione di una zona cave in questo comparto imporrebbe al Comune la realizzazione di determinate infrastrutture che provocherebbe dei costi non giustificabili dalle circostanze, ritenuto che l’intero comparto circostante è adibito alla zona agricola. Va pertanto concluso che l’interesse pubblico volto da un lato ad un uso parsimonioso del suolo, rispettivamente alla concentrazione delle attività sul territorio e dall’altro alla tutela del paesaggio attraverso il mantenimento di sufficienti superfici coltive idonee all’agricoltura, è in concreto sicuramente preminente rispetto all’interesse privato della ricorrente volto esclusivamente alla possibilità di poter potenziare la loro attività. Interesse quest’ultimo peraltro soddisfatto, ritenuto che recentemente la ricorrente ha ottenuto una licenza edilizia per un ampliamento del suo capannone sul mapple no. __________ , come confermatoci dal patrocinatore con scritto del 5 giugno 1996. Per tutti questi motivi, l’impugnativa dell’insorgente viene respinta e percontro confermata la modifica d’ufficio operata dal Consiglio di Stato. Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Ia ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 700.--.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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