AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.320
Data decisione, Autorità: 26.07.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00320
Lugano 13 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 28 gennaio 1994 di
________________________, ____________________, 2. _________ ____, ______________ 1.,2.
contro
risoluzione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 che approva il PR del ___________ (revisione 1992) Sezione __________del Comune di _________;
viste le osservazioni 17 maggio 1994 del Municipio di _______ e 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato (messaggio no. __________);
considerato l’allegato conclusivo del 15 maggio 1995 dei ricorrenti, rispettivamente quello del 19 aprile 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti;
ritenuto
in fatto
a. I signori ________________________e __________ ______________sono proprietari, singolarmente e in comunione ereditaria dei mappali no. __________, __________, __________, ______________e ______________in territorio del Comune di ______________sezione ______________zona ______________.
Trattasi in sostanza dei fondi in località “ex ______________”, inserita in un comparto particolare che fa capo alla zona di ______________e ______________,costituita da una delle poche radure seminaturali che si affacciano sul lago (paesaggio inserito nell’inventario federale IFP e ripreso come zona protetta dal PD cantonale).
b. Con la revisione 1992 del Piano Regolatore di Lugano, sezione ______________e ______________,adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 febbraio 1992, il comune ha attribuito i terreni dei ricorrenti con l’intero comprensorio “ex ____________________________” ad una zona AP-EP per la realizzazione di un’area di svago a lago.
c. Con tempestivo ricorso al Consiglio di Stato il signor ______________e la signora ______________hanno contestato sia il contenuto del piano in genere, come pure la pubblica utilità che s’intende attribuire alla zona di ______________,nonché i relativi articoli delle ______________.
Dal canto suo il Municipio di ______________,nelle sue osservazioni all’impugnativa, ha chiesto la reiezione del gravame rifacendosi a quanto esposto nei vari atti che compongono il PR ed in particolare alla relazione tecnica.
d. Con risoluzione 7 dicembre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato il PR respingendo al contempo l’impugnativa sollevata dai ricorrenti. In sostanza l’autorità di prima istanza ha ritenuto che l’azzonamento contestato risponde ad un evidente interesse pubblico, risulta proporzionato al sacrificio imposto ai proprietari toccati ed è finanziariamente sostenibile. Tuttavia, considerati i particolari contenuti paesaggistici, naturalistici e geologici del luogo, il Governo ha giudicato indispensabile subordinare la realizzazione di ogni tipo d’intervento previsto nella zona AP-EP ad una verifica di conformità e compatibilità delle opere previste con i pericoli naturali presenti, rispettivamente con le funzioni naturalistiche e paesaggistiche del sito. A questo scopo ha quindi imposto l’aggiunta di un nuovo capoverso all’art. 31 delle norme di attuazione del PR riguardante la zona AP-EP, avente il seguente tenore: “La realizzazione delle infrastrutture minime previste nella zona di svago dell’ex cava ______________è soggetta ad approvazione dei servizi cantonali preposti per la verifica di compatibilità con i pericoli naturali ed i contenuti e le funzioni naturalistiche e paesaggistiche”.
e. Contro questa risoluzione il signor ______________e la signora ______________insorgono ora davanti a questo Tribunale, riproponendo in sostanza le medesime censure già formulate in prima sede.
Preliminarmente essi censurano l’assoluta carenza di documentazione a sostegno della pubblica utilità della zona prevista, il mancato accertamento dei fatti, nonché l’illegalità della procedura adottata dal Consiglio di Stato che avvalla la zona AP-EP sotto condizione sospensiva. Essi ribadiscono in particolare la precarietà del progetto pianificatorio in corso, nel senso che si attribuisce un comprensorio ad una zona AP-EP senza avere la certezza che gli interventi previsti siano realizzabili data la particolare configurazione del luogo.
Nel merito gli insorgenti contestano l’esistenza di qualsivoglia interesse pubblico preponderante che giustifichi in concreto una limitazione della proprietà costituzionalmente garantita, rispettivamente l’adeguatezza e la fattibilità finanziaria della misura pianificatoria all’esame.
f. Sia il Municipio con osservazioni 17 maggio 1994 che il Consiglio di Stato con risposta del 18 maggio 1994 propongono la reiezione dell’impugnativa. In particolare il Comune ribadisce che con questo intervento pianificatorio s’intende sistemare un comparto di particolare attrattività onde ricavarne un’area destinata allo svago, da mettere a disposizione di tutti i cittadini del comune e della regione come pure dei turisti. Inoltre l’autorità comunale rileva come nella relazione tecnica accompagnante il PR siano state recepite attivamente le direttive cantonali intese a salvaguardare i contenuti naturalistici del comprensorio, sia operando delle verifiche, sia dando mandato a specialisti di studiare una gradualità di interventi possibili a seconda delle incidenze territoriali. Si sono così concepite tre varianti , la prima che prevede una gradualità di interventi “0”, corrispondente in pratica al mantenimento della situazione attuale. La seconda, di gradualità d’intervento “1”, corrispondente invece al mantenimento della situazione attuale con creazione di alcune infrastrutture minime per l’igiene e la sicurezza capaci di canalizzare il pubblico. Per finire, la terza variante, di gradualità d’intervento “2”, prevedente la creazione di una zona balneare a forte sfruttamento. Optando per la variante d’interventi “1”, l’autorità comunale ritiene così di poter finalmente far fronte al sempre più sentito bisogno della popolazione d’usufruire di spazi naturali in riva al lago offrendo al contempo un minimo di comfort e di sicurezza. Ritiene quindi l’azzonamento previsto di sicuro interesse pubblico come pure rispettoso dei presupposti che giustificano una limitazione della proprietà privata. Per quel che concerne la fattibilità finanziaria, il Municipio evidenzia come trattandosi di una cava abbandonata, posta in una zona Zr, le indennità d’esproprio sono state valutate in Fr. 8’400.--, mentre i costi realizzativi in Fr. 800’000, cifra più che realistica e sostenibile considerato gli interventi minimi previsti.
Il Consiglio di Stato dal canto suo ribadisce quanto già rilevato dal comune, evidenziando il sicuro interesse pubblico in un area di svago di questo genere, nonché la sua rispondenza al concetto di pubblica fruizione delle rive dei laghi espresso nel ______________cantonale.
g. In data 14 ottobre 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione è stata esaminata la possibilità di escludere dal vincolo le costruzioni attualmente esistenti sulla riva del lago. Il comune si è riservato di studiare una variante in tal senso, chiedendo che la vertenza venisse nel frattempo tenuta sospesa. Con scritto del 26 ottobre 1994 i ricorrenti, per il tramite del loro legale, comunicavano al Municipio di ______________la loro disponibilità a cedere al comune un diritto di superficie (di lunga durata e gratuito) sui mappali di loro proprietà, contro rinuncia alla realizzazione della zona AP-EP, rispettivamente all’esproprio. Nella seduta del 26 gennaio 1995 il Municipio di ______________ha però deciso di non aderire a questa proposta, riconfermando la necessità del vincolo. L’autorità comunale ha a questo proposito precisato che solamente i fondi già costruiti (ciò che non è il caso per quelli dei ricorrenti) costituiranno oggetto di variante come preannunciato in sede di sopralluogo. Le parti hanno quindi presentato ambedue un allegato conclusivo del cui contenuto si dirà all’occorrenza in seguito.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentati nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
2.1 Secondo una costante giurisprudenza l’obbligo di pianificare il territorio sancito dall’art. 2 LPT non permette alle autorità incaricate di compiti pianificatori di differire la determinazione di una zona se non per fondati motivi pianificatori, in particolare verificandosi incertezza circa il possibile futuro utilizzo della zona. Non è segnatamente lecito far dipendere l'azzonamento da una determinata condizione (DTF 118 Ia 172; DTF 115 Ia 341; DTF 112 Ia 158s, 316 c. 3B.). Normalmente il comune è pertanto tenuto a manifestare subito le sue intenzioni, delimitando giusta gli art 14 ss LPT le singole zone dell’intero territorio comunale. Per una corretta e razionale determinazione dell’utilizzo del suolo risulta in effetti indispensabile una concezione globale. In quest’ottica non è pertanto ammissibile che per singoli comparti l’azzonamento venga tenuto in sospeso o fatto dipendere da determinate condizioni, senza che siano date le premesse di cui sopra.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il comune ha proceduto, conformemente all’obbligo sancito dall’art 2 LPT, all’azzonamento delle particelle site in località “___________ ________________ _______________”. Il comparto è stato in effetti esplicitamente assegnato ad una zona AP-EP per la realizzazione di un’area di svago a lago. L’autorità comunale non ha quindi in concreto né differito, né sospeso l’azzonamento, come erroneamente sostenuto dall'insorgente. In realtà ciò che nella fattispecie è stato posto sotto la condizione di ulteriori verifiche, non è l’azzonamento in quanto tale, ma bensì il tipo d’infrastrutture che s’intende in esso realizzare. Come già rilevato nei considerandi relativi ai fatti, il comparto in questione presenta dei contenuti speciali che impongono, al momento della fase esecutiva del progetto, degli esami e delle verifiche supplementari. A questo proposito il Consiglio di Stato ha quindi prudenzialmente inserito un apposito capoverso nelle norme di attuazione del PR (art . 31 cpv. 4 NAPR). Questo modo di procedere è senz’altro corretto. Infatti giusta l’art 29 lett. b LALPT, nelle norme di attuazione di un PR possono essere stabilite le regole particolari sull’utilizzazione e i parametri edilizi per ogni singola zona comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche. Rispettivamente, a norma dell’art 28 cpv. 2 lett. a ,seconda frase LALPT, all’interno delle singole zone possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago. Tutte misure queste atte a tutelare un paesaggio meritevole di protezione, senza necessariamente istituire una zona protetta. Le zone protette non costituiscono del resto l’unico mezzo atto ad assicurare una protezione efficace; numerosi altri strumenti giuridici permettono di conseguire il medesimo risultato (vedi DFG in Commento alla LPT, art 17 n. 25). L’art 17 cpv. 2 LPT conferisce a questo scopo ai cantoni il necessario margine d’azione. Ecco quindi che il Consiglio di Stato, nel caso concreto, facendo capo a queste disposizioni, ha previsto d’introdurre un nuovo capoverso nella norma NAPR relativa alle zone AP-EP, capace di garantire misure protettive e possibilità d'intervento delle autorità cantonali competenti in materia di protezione della natura e del paesaggio, al momento dell’esecuzione del previsto progetto (cfr. DFG in Commento alla LPT art. 17 n. 31). La procedura adottata dal Consiglio di Stato è quindi senz’altro sorretta da una valida base legale.
2.2 Preliminarmente i ricorrenti rilevano inoltre che non sono stati fatti sufficienti esami a comprova della compatibilità della prevista area di svago con i contenuti naturalisti e la pericolosità del luogo. Nell’adempimento dei propri compiti pianificatori le autorità incaricate devono anche valutare e ponderare tutte le questioni concernenti la protezione dell’ambiente da giudicare in base alle relative disposizioni federali e cantonali. In particolare esse hanno il compito di vegliare affinché gli insediamenti e gli impianti vengano correttamente integrati nel paesaggio (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT), rispettivamente di evitare o ridurre al minimo le incidenze negative degli edifici ed impianti d’interesse pubblico sulle basi naturali delle vita (art. 3 cpv. 4 lett. c LPT). Trattasi in sostanza del postulato del coordinamento delle attività d’incidenza territoriale che impone una predeterminazione dei tipi di utilizzazione ammissibili (DTF 118 Ia 504 ss, DTF 116 Ib 55; DFG, Commento alla LPT Introduzione n. 18). Contrariamente a quanto affermato dagli insorgenti, nel caso concreto il Comune ha provveduto in questo senso avendo fatto allestire una perizia naturalistica e geologica atta a valutare la fattibilità della proposta di PR all’esame (vedi relazione tecnica preliminare dello Studio d'ingegneria, pianificazione, ecologia ______________ ______________,del gennaio 1990). In essa sono state vagliate alcune opzioni di utilizzazione (come già dettagliatamente rilevato nei fatti, vedi variante 0,1,2) tenendo in debita considerazione soprattutto la problematica dell’impatto ambientale. In conclusione è stata proposta la cosiddetta variante1 (corrispondente al mantenimento della situazione attuale con la creazione di alcune infrastrutture minime per l’igiene e la sicurezza), scelta che presenta, confrontata alle altre varianti di utilizzazione analizzate (ossia variante 0:mantenimento della situazione attuale; variante 2:creazione di una zona balneare a forte sfruttamento), dei vantaggi soprattutto ambientali. Per quel che riguarda l’aspetto geologico della zona, in particolare relativamente alla situazione dell’”ex cava Ronchetti”, lo studio di consulenza geologica ______________ ______________ (vedi allegato alla relazione tecnica sopraccitata), ha proposto alcune possibilità d’intervento per garantire la sicurezza del pubblico da possibili pericoli derivanti dalla cava.
Alla luce di queste considerazioni anche la censura di carenza di documenti probanti la fattibilità del previsto progetto, risulta evidentemente infondata.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Il Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
4.1 È ovvio che l’assegnazione di un fondo ad una zona per lo svago e il tempo libero comporta una restrizione importante della proprietà privata. Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22 ter Cost. solo se si fonda su una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio di proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2). Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece dalle competenze del TPT.
4.1.1 In merito al presupposto della base legale, del resto neppure contestato dagli insorgenti, va rilevato che il diritto cantonale ticinese ha previsto all’art 28 cpv. 2 lett. d LALPT, che nelle rappresentazioni grafiche dei PR possono essere pure stabiliti dei comprensori destinati a zone per servizi e attrezzature d’interesse pubblico d’importanza locale, sovracomunale, cantonale o federale. La riserva di questi spazi permette alle autorità incaricate di organizzare il proprio territorio, di far fronte, tra l’altro, al compito pianificatorio di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. d LPT, che prevede espressamente l’obbligo di conservare all’interno del paesaggio degli spazi ricreativi, come pure a quello di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. c LPT nel quale figura la necessità di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi agevolandone il pubblico accesso e percorso. Obbligo quest’ultimo ripreso pure dal diritto cantonale all’art 28 cpv. 2 lett. g LALPT ai sensi del quale le rappresentazioni grafiche del PR possono fissare “le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e dei fiumi”. La base legale è quindi senz’altro data.
4.1.2 Per quel che riguarda il presupposto dell’interesse pubblico, a mente di questo Tribunale, in generale, non può essere negato ad un’area di svago a lago destinata a realizzare uno spazio ricreativo per l’intera popolazione. Normalmente le rive dei laghi sono dei luoghi particolarmente propizi alla distensione, alla ricreazione e alle attività sportive. Molto spesso esse costituiscono pure l’habitat di rare specie animali e vegetali. Il recupero della località “______________”, situata sulla sponda del lago in territorio di ______________rientra senz’altro in quest’ottica ed assume quindi una chiara funzione di utilità pubblica. Trattasi in effetti di un luogo che presenta tutte le caratteristiche adatte per un’utilizzazione che necessiti di larghi spazi liberi, a contatto con la natura e il lago. Con un intervento minimo, come pronosticato nella relazione tecnica preliminare (vedi variante 1), si può in concreto ottenere una struttura che risponde certamente ad un bisogno sempre più sentito da parte della popolazione, sia residente che turistica, ossia quello di poter raggiungere ampi spazi naturali, distensivi, vicini alla città, senza doversi sottoporre ai disagi di lunghe trasferte. Non bisogna inoltre dimenticare che in concreto trattasi di un paesaggio inserito nell’inventario federale IFP e ripreso dal _______________ _____________cantonale come area con componenti naturali accertate (vedi scheda di coordinamento no. 1.1.46). Ciò a comprova dell'attrattività particolare del comprensorio, che riveste un evidente interesse pubblico per la promozione turistico/sportiva dell’intera regione del luganese. Del resto la creazione di una zona di svago organizzata presenta pure il vantaggio di riuscire finalmente a controllare l’attività antropica che attualmente già si volge in loco, però in modo disordinato e con evidenti effetti negativi sulla flora e sulla fauna del posto. Bisogna inoltre rilevare come l’interesse di una zona per attrezzature ed edifici pubblici può anche consistere nei bisogni futuri della comunità, purché siano indicati precisamente dall'organo che procede alla pianificazione e l'aspettativa abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi (DTF 6 giugno 1988 in re __________ e DTF 103 Ia 187 con riferimenti, specialmente 102 Ia 369).
Questo principio era già stato enunciato e ribadito dalla precedente giurisprudenza.
In DTF 88 I 295 il Tribunale federale, premesso che l'autorità non deve andare oltre quanto serve a realizzare lo scopo d'interesse pubblico perseguito e precisato che la regola vale segnatamente quando un comune intende realizzare i suoi progetti in vista di bisogni futuri, dichiara che il comune non potrà, col pretesto di assicurare questi bisogni, usare il proprio potere pubblico per riservarsi importanti superfici di terreno senza precisarne la destinazione e al solo scopo di disporre al momento opportuno di una quantità di fondi sufficiente per godere di una grande libertà di manovra nella pianificazione del territorio comunale.
Infine il DTF 114 Ia 336 conferma i principi sopra evocati, con la precisazione che se attente analisi e prognosi, effettuate coi metodi riconosciuti della pianificazione del territorio, comprovano l'asserita necessità di terreno per determinate esigenze pubbliche, la fissazione di zone AP-EP non è censurabile.
Nella fattispecie i ricorrenti ritengono che questi principi non sono stati rispettati, non avendo il Comune sufficientemente precisato i suoi intendimenti. A mente di questo Tribunale ciò non corrisponde al vero. Dagli atti figuranti nell’incarto, risulta chiaramente sia l’intenzione che la necessità di creare in questo comparto un area di svago a lago, senza grossi interventi infrastrutturali, ma soprattutto rispettosa dell’ambiente circostante e oltretutto attenta a preservare gli utenti da eventuali pericoli che possono derivare dalla presenza della cava inattiva. Nessuna incertezza esiste quindi in merito al futuro utilizzo di questa zona AP-EP. Dalle pregresse considerazioni appare pertanto evidente che, in concreto, sussiste un interesse pubblico generale a poter accedere e disporre di questo luogo. La misura pianificatoria prevista è quindi anche da questo profilo confermabile.
4.1.3 Resta da esaminare la questione a sapere se il vincolo AP-EP rispetti il principio della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
I ricorrenti negano l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa censura non può però essere seguita. Infatti è unanimemente riconosciuto che questo comparto costituisce una delle poche radure seminaturali ,che si affacciano sul lago, ancora esistenti nel comune, come pure una delle poche aree ancora libere che presenta tutte le caratteristiche adatte per un’utilizzazione a scopo ricreativo e distensivo su uno spazio relativamente grande a contatto con la natura e con il lago. L’azzonamento previsto risulta quindi senz’altro adeguato al raggiungimento dello scopo previsto. Esso è inoltre certamente il meno incisivo. In effetti nella perizia sulla valutazione preliminare della sistemazione del comparto “______________”, sopraccitata, sono stati, come già detto, valutati tre tipi d’interventi e di utilizzazioni possibili del sedime in questione. Tra le tre soluzioni possibili è stata scelta, a mente di questo Tribunale, la variante che meglio si addice alla situazione concreta. L’intenzione di realizzare in loco solo poche opere sia per protezione contro eventuali franamenti dalle pareti della cava (muretti e reti di protezione), come pure per garantire un minimo di servizi, appare sicuramente adeguata e pertinente.
Per quel che concerne l’esame della proporzionalità in senso stretto, ossia della sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato, questo Tribunale ritiene che trattandosi in concreto di particelle che comunque non offrirebbero grandi possibilità di sfruttamento trovandosi da sempre inserite in zona residua, il sacrificio imposto ai proprietari non è sproporzionato rispetto agli intendimenti che con ciò si vuole perseguire. Alla luce di queste considerazioni si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame rispetta il principio della proporzionalità.
4.1.4 In merito alle presunte difficoltà d’accesso evidenziate dai ricorrenti, va rilevato che la questione non può essere considerata d’impedimento alla scelta pianificatoria proposta. La località è infatti raggiungibile da ovest da ______________,e da est dal Grotto dei ______________tramite dei sentieri che possono anche essere migliorati. Inoltre, come correttamente sostenuto dall’autorità comunale, nulla osta a che in futuro i collegamenti lacuali vengano potenziati, per esempio con la realizzazione di nuovi attracchi per natanti pubblici.
Riconosciute quindi, per le suddette considerazioni, la legittimità della contestata limitazione della proprietà privata, l’impugnativa va respinta pure nel merito.
Per finire i ricorrenti avanzano dubbi circa la fattibilità finanziaria dell’opera prevista.
In linea di principio non tocca né compete al TPT pronunciarsi sulla bontà, e tantomeno sull'opportunità, di scelte finanziarie adottate dai comuni. Il TPT, dato il riserbo impostogli in casi del genere, non può di regola entrare nel merito delle spese per opere pubbliche che l'autorità comunale decide di accollarsi. Il tribunale interviene quando le scelte pianificatorie sono evidentemente insostenibili dal punto di vista dei costi. Il cittadino deve infatti essere protetto da scelte arbitrarie, quali sarebbero azzonamenti AP/EP che non potranno avere concrete utilizzazioni per carenza di mezzi finanziari. In caso contrario vi sarebbe uno sperpero di terreno e un danno alla collettività e in particolare alla persona gravata dal vincolo.
In concreto però non v’è nulla che lasci intendere che l’autorità comunale abbia evidentemente sopravvalutato le possibilità finanziarie del comune, e che le opere previste dal PR siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. Anche questa censura non merita quindi accoglimento.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Le spese e tasse di giustizia di Fr. 1000.- sono poste a carico, in parti uguali e in via solidale, dei ricorrenti.
Intimazione: - Avv. ._
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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