AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.319
Data decisione, Autorità: 27.10.1997, TPT
Incarto n. 90.94.00319
Lugano 27 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 3 giugno 1994 di
contro
la risoluzione 3 maggio 1994 del Consiglio di Stato che approva una variante di poco conto relativa alla strada di quartiere in località ______________” nel comune di ______________
viste le osservazioni 10 agosto 1994 del Municipio di ______________e la risposta 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. ______________Van______________tta é proprietaria dei fondi n. ______________RT______________NMC e ______________RT______________di ______________situati nella località di ______________”.
b. Il PR di ____________________________é stato approvato dal Consiglio di Stato l’11 gennaio 1984. Esso prevede, in particolare, la costruzione di una strada di quartiere che dalla cantonale ______________raggiunge il piccolo nucleo di ____________________________”, attualmente sprovvisto di un congruo accesso veicolare. Questo vincolo non é stato oggetto di alcun ricorso alle istanze superiori.
c. In data 21 giugno 1993 il Municipio di ______________ha trasmesso al Dipartimento del Territorio una variante di poco conto ai sensi dell’art. ______________che contempla alcune modifiche della prevista strada di quartiere, relative in particolare allo sbocco della stessa sulla cantonale, alla piazza di giro che si trova all’estremità e alla piazzola di scambio che incide sul fondo n. ______________RT.
d. L’insorgente ha contestato l’adozione della variante di poco conto innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo il ripristino dello sbocco sulla cantonale previsto dal PR in vigore, lo spostamento dell’asse stradale più a monte in corrispondenza del f.n. ______________RT e la modifica del perimetro della piazza di giro in maniera da escludere l’utilizzo del suo fondo ______________RT/62 NMC).
A sostegno della sua impugnativa ha invocato la grave diminuzione delle possibilità edificatorie arrecata al f.n. ______________RT dalla ventilata nuova piazza di giro e la pericolosità dello sbocco della strada di quartiere su un tornante della cantonale __________________________________________
e. Con decisione 3 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di poco conto della strada di quartiere ______________”, respingendo i ricorsi di prima istanza. L’autorità governativa, dopo aver osservato che il vincolo di strada di quartiere a suo tempo previsto dal PR ______________non era stato contestato da nessun cittadino, ritiene che le modifiche apportate al progetto originario dalla variante di poco conto siano del tutto compatibili con gli interessi privati e soprattutto volte ad assicurare una maggior sicurezza del traffico (sbocco sulla cantonale) e un minor impatto ambientale (riduzione dell’altezza dei muri di sostegno in corrispondenza della piazza di giro).
f. Dissentendo da tale decisione ____________________________ é insorta davanti al TPT chiedendone l’annullamento. Ripropone, in sostanza, argomentazioni e censure di prima istanza.
g. Nelle rispettive osservazioni Municipio di ______________ ______________ e Consiglio di Stato chiedono la reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo, in particolare, ribadisce come le censure espresse in merito al tracciato, alla larghezza e all’opportunità stessa della strada non sono più proponibili in questa sede, dal momento che la variante impugnata non apporta nessuna novità in questo senso rispetto al vincolo già inserito nel PR 1984, vincolo cresciuto in giudicato. Esulano parimenti dalla presente procedura le questioni relative alla realizzazione di posteggi privati sui f.n. ______________e ______________RT. Quanto alle secondarie modifiche apportate dalla variante alla piazza di giro e all’imbocco della strada sulla cantonale, il CdS ne ribadisce il carattere di pubblica utilità e di sensatezza dal profilo tecnico e della sicurezza stradale.
h. In data 20 febbraio 1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia discussione, i rappresentanti del Municipio di ______________hanno dichiarato la loro disponibilità a ristudiare la problematica, proponendo un progetto che tenesse conto nella misura del possibile delle richieste dei ricorrenti. La vertenza é quindi stata sospesa in attesa dell’elaborazione di una nuova variante.
i. Questa nuova variante di poco conto é stata adottata dal Consiglio di Stato con decisione 5 febbraio 1997 (n. ______________) essa prevede una leggera modifica del perimetro della piazza di giro (che viene riportata sul confine a valle dell’area comunale-f.n. 115 NMC) e una nuova configurazione dell’imbocco della strada sulla cantonale (spostamento verso valle di ca. 1,5 metri e conseguente allontanamento dall’abitazione esistente sul f.n. ______________NMC).
La sig.ra. ______________, che in prima istanza aveva nuovamente contestato l’adozione di questi provvedimenti pianificatori, ha in seguito rinunciato ad impugnare quest’ultima risoluzione del CdS innanzi al TPT. In risposta ad un’esplicita richiesta di codesto Tribunale, essa ha tuttavia precisato di voler mantenere il gravame interposto contro la precedente decisione governativa del 3 maggio 1994 (n. 3950).
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3.1 Nel caso concreto il tratto di strada previsto ha quale scopo di collegare la strada cantonale con la parte bassa del nucleo di “______________ ______________ ” e i fondi, in parte già edificati, della sottostante località di “ ______________ ”. Indipendentemente dal fatto che l’opera tocchi solo una mezza dozzina di particelle questo tratto stradale costituisce un’infrastruttura utile e necessaria, in quanto permette di raccordare adeguatamente alla pubblica via questi fondi siti in zona edificabile e in parte già edificati; le modeste dimensioni della carreggiata (ca. 4,5 metri di larghezza), ridotte per conformarsi al contesto di strada di quartiere a fondo cieco, se non permette l’incrocio di veicoli (per questo é prevista la piazza di giro all’estremità nord), é comunque in grado di soddisfare i più elementari bisogni di mobilità dei residenti e di rendere possibile l’edificazione dei fondi tuttora liberi (tra i quali anche quello di proprietà dell’insorgente - n. ______________NMC).
In simili circostanze, poco importa se fino ad ora i proprietari hanno potuto comunque raggiungere i propri fondi attraverso sentieri, scalinate o altri viottoli di accesso; ai fini di una corretta ed appropriata urbanizzazione, che rispetti i principi pianificatori vigenti, è infatti opportuno che l’ente pubblico provveda a predisporre accessi confacenti alle zone edificabili (DTF 119 Ib 135).
3.2. Come giustamente ricordato a più riprese dal Consiglio di Stato l’opportunità di realizzare una strada di questo genere in quel punto non può più essere messa in discussione in questa
sede, dal momento che tracciato e calibro dell’opera erano già stati fissati nel PR originario del 1984, cresciuto in giudicato (cfr. rappresentazione grafica del piano delle zone). Inutilmente l’insorgente richiama quindi la sua proposta alternativa di strada di accesso al comparto. Inconcludenti risultano pure le allegazioni in merito ad un presunto spostamento del tracciato della strada verso valle in seguito all’erezione abusiva di un muro da parte del proprietario del f.n. _RT.
Ma anche le contestazioni attinenti agli specifici punti oggetto della variante di poco contro (piazza di giro, imbocco sulla cantonale) non meritano migliore sorte.
Va preliminarmente detto che la variante di poco conto avversata (e quella successiva, elaborata in seguito alle risultanze del sopralluogo 20 febbraio 1995 del TPT) é scaturita dalle esigenze di adeguare l’opera il più possibile ai parametri vigenti in materia di sicurezza stradale e di integrazione paesaggistica.
Lo spostamento dell’imbocco in corrispondenza della curva a 90 gradi della cantonale permetterà a coloro che vi si immettono una visuale, seppur limitata, sia del traffico che sale verso _, sia di quello che scende verso , mentre nel progetto in origine la visuale in questa direzione era del tutto preclusa dalla presenza della curva stessa (cfr. planimetria in atti). Data la particolare conformazione dei luoghi e la tortuosità della strada cantonale _ - non é possibile proporre altre soluzioni convenienti e rispettose della sicurezza.
Particolari accorgimenti tecnici , anche di poca spesa (ad. es. la posa di specchi), potrebbero inoltre agevolare ulteriormente l’immissione sulla cantonale degli utenti della strada di quartiere.
Medesimo discorso vale per la piazza di giro; la proposta contenuta nella variante (peraltro superata dalla nuova variante del 5 febbraio 1997) costituisce la misura pianificatoria minima atta a permettere l’inversione di marcia dei veicoli; per ragioni legate alla morfologia del suolo (terreno in forte pendenza), il medesimo scopo non potrebbe essere raggiunto con un provvedimento meno incisivo o gravoso. Si osserva al proposito che la superficie privata gravata da vincolo é comunque oltremodo modesta (ca. 10 mq), per cui tra il vincolo e il risultato di pubblica utilità ricercato esiste senz’altro un rapporto più che ragionevole. La realizzazione dell’opera non compromette inoltre le possibilità di edificazione del fondo n. _NMC (al contrario, l’accesso veicolare lo agevolerà).
Anche una certa deturpazione dei luoghi, in sé inevitabile vista la necessità di costruire dei muri di sostegno attorno alla piazza di giro, non risulterà nella misura paventata dall’insorgente, e rimane nella fattispecie in un rapporto tutto sommato ragionevole con l’interesse pubblico perseguito.
Gli interessi fatti valere (esplicitamente od implicitamente) dalla ricorrente devono quindi senz’altro cedere il passo all’interesse pubblico in gioco.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500,-- (cinquecento).
Intimazione: - _____();
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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