AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.292
Data decisione, Autorità: 06.03.1996, TPT
Incarto n. 90.94.00292
Lugano 6 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 31 ottobre 1994 di
;;; rappr. da: avv. ;;;
contro
la risoluzione no. ___________;del 27 settembre 1994 del Consiglio di Stato che approva la variante di Piano Regolatore concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del Comune di ___________;e della variante al Piano del Paesaggio zona ___________;”;
viste le osservazioni del 30 dicembre 1994 del Municipio di___________;
vista la risposta del 7 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il 25 marzo 1994 l’Assemblea comunale di ___________;ha adottato l’inventario degli edifici fuori zona edificabile.
b. Nell’ambito di questo inventario, l’edificio no. ___________;sito in zona ___________;sul mappale no. ___________;di proprietà del signor ___________;a, è stato inventariato dal Comune come “meritevole 1b”, ossia come edificio rustico diroccato che fa parte di un nucleo degno di protezione e per i quali è quindi ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione).
c. In data 22 giugno 1994 il Municipio di ___________;ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda d’approvazione del suddetto inventario degli edifici fuori zona edificabile.
d. Con decisione del 27 settembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del Comune di ___________;apportando tuttavia alcune modifiche d’ufficio. In particolare il Governo ha considerato opportuno fare una doppia valutazione dell’edificio no. ___________;di proprietà del ricorrente, essendo esso formato in definitiva da due corpi disgiunti anche se originariamente collegati tra loro. La parte posta più a monte del particellare è stata così classificata come un rustico ancora ben conservato e pertanto “meritevole 1a”, mentre la parte inferiore, situata più a valle, essendo quasi interamente inesistente, come “diroccato 2”, non essendo l’edificio inserito in un nucleo di rustici meritevoli di conservazione (vedi pag. 4 della tabella delle valutazioni allegata alla risoluzione impugnata).
e. Contro questa risoluzione insorge ora il signor ___________;davanti a questo Tribunale, rilevando come le due parti dello stabile formino in realtà un’unità inscindibile, che in quanto tale merita di essere interamente salvaguardata. A suo dire, procedere solamente alla riattazione della parte superiore (antica abitazione), senza trasformare pure la parte inferiore (antico fienile) significherebbe danneggiare la peculiarità e l’originalità dell’edificio. Egli chiede quindi in via principale che lo stabile no. 155 venga inserito nella sua totalità nella categoria dei rustici “meritevoli 1a”, mentre in via subordinata, qualora non si volesse considerare come inscindibili le due parti, che l’ala classificata come “diroccato 2”, venga inserita nella categoria “meritevole 1b”, in quanto parte di un nucleo meritevole di protezione.
f. Il Municipio, con osservazioni del 30 dicembre 1994, sostiene che non ha senso salvaguardare solo la metà del rustico siccome originariamente esso costituiva un insieme unico. Pertanto propone l’accoglimento dell’impugnativa.
g. Con risposta articolata del 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso per i motivi che se del caso verranno ripresi in proseguo di causa.
h. In data 22 agosto 1995 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale si è potuto constatare che erano già stati intrapresi dei lavori di ricostruzione della parte definita come “diroccato 2” (vedi relativo verbale).
c o n s i d e r a t o,
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di (cpv. 4 lett. c, entrato in vigore il 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
Il ricorso, inoltrato nel termine di legge, risulta tempestivo ed è dunque ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
a. La conservazione di alcuni rustici risulta a volte opportuna anche se sono situati fuori dalle zone edificabili e se si rende necessario il cambiamento totale della loro destinazione originaria. L’art 24 LPT permette di rilasciare autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici anche fuori dalle zone edificabili, a condizione che la loro destinazione esiga un’ubicazione fuori della zona edificabile e non vi si oppongano interessi preponderanti. Giusta il capoverso 2 della medesima disposizione, il diritto cantonale può permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti fuori dalle zone edificabili, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. L’art 24 dell’Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), ai capoversi 2 e 3, specifica ulteriormente questa norma, ponendo le condizioni di base alle quali, fuori delle zone edificabili, l’Autorità cantonale competente può autorizzare il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti. A livello cantonale, l’art 73 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, fa esplicito riferimento a questa legislazione federale. L’art 73 cap. 2 LALPT stabilisce per esempio, conformemente a quanto sancito nell’art. 24 cpv. 3 lett. a OPT, che è compito del Piano Direttore designare i paesaggi con edifici e impianti degni di protezione. Giusta l’art 73 cpv. 3 LALPT, spetta infine ai piani regolatori d’indicare, all’interno dei paesaggi degni di protezione così definiti, gli edifici, segnatamente i rustici, e gli impianti tipici per il paesaggio e da conservare. Da rilevare che a norma dell’art. 29 RLALPT sono considerati rustici gli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all’edilizia rurale tradizionale. Tuttavia, giusta il cap. 2 della medesima disposizione, non sono considerati degni di conservazione i rustici parzialmente o totalmente crollati (diroccati). Ora appare evidente che per poter attuare questi disposti di legge, risulta necessario l’allestimento di un inventario che certifichi la situazione dei vari edifici meritevoli di conservazione, inventario che dovrà poi trovare riscontro nel piano del paesaggio. Importante rilevare che la qualifica di “edificio meritevole di conservazione” data dall’inventario ha unicamente il valore di un’indicazione sulla possibilità che l’edificio venga trasformato e diventi residenza. In altri termini con l’indicazione dell’inventario non si acquisisce il diritto assoluto alla trasformazione. Per ottenere la garanzia della trasformabilità è necessario presentare una regolare domanda di costruzione, la quale verrà valutata applicando il diritto federale e cantonale per le costruzioni fuori zona edificabile.
b. Nel caso in esame il Comune aveva classificato, come detto, lo stabile di proprietà del ricorrente come “meritevole 1b”. Nell’ambito dell’approvazione dell’inventario il Consiglio di Stato ha però ritenuto più corretto fare una doppia valutazione di questo rustico, classificandone la parte superiore come “meritevole 1a”, mentre la parte inferiore come “diroccato 2”. A mente di questo Tribunale il giudizio del Governo è senz’altro corretto. Con il sopralluogo si è potuto rilevare come l’edificio no. ___________;sia formato effettivamente da due corpi ben distinti. Ovvero una parte superiore costituita da un piccolo rustico ancora intatto e relativamente in buono stato e pertanto meritevole di conservazione ai sensi di legge, e una parte inferiore formata unicamente da un ammasso di sassi, dai quali è appena percettibile una base di muri perimetrali. Questa parte non presenta evidentemente più quelle caratteristiche strutturali minime in grado di determinare la presenza di un rustico. Una sua classificazione come “meritevole 1a” è pertanto da escludere. La sua trasformazione richiederebbe un intervento tale che non permetterebbe più la salvaguardia degli elementi costruttivi tradizionali di un rustico. Trattasi in realtà quindi effettivamente di un diroccato. Ora in proposito va osservato che nelle direttive, emanate in materia dal governo nel 1991, si è ammessa l’esistenza di un interesse pubblico alla ricostruzione di rustici diroccati, solo nel caso in cui questi formino parte integrante di una struttura edilizia unica, fondata su criteri e principi di vita comunitaria, ovvero solo se questi diroccati fanno parte di un nucleo che risulta già di per sé meritevole di protezione. In questi casi è in effetti importante che l’integrità del nucleo non venga pregiudicata dalla presenza di rovine, ragion per cui la loro ricostruzione è ammessa. Il Consiglio di Stato ha classificato simili diroccati come “meritevoli 1b”. Nel caso in esame però il rustico in contestazione non risulta inserito in un nucleo di questa natura (esso appare infatti isolato), non v’è quindi alcun motivo per attribuirlo alla categoria “meritevole 1b” come preteso dal ricorrente. In questo contesto quindi una classificazione diversa da “diroccato 2” non è possibile.
Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr.1'000.- .
Intimazione: - Avv. ___________;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster