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Numero d'incarto:
90.1994.277
Data decisione, Autorità:
03.06.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00277
Lugano
3 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 aprile 1987 di
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
1.,2.,3.,4.,5. avv.
__________. __________, __________ __________,
contro
viste la risposta 3 ottobre 1995
del Consiglio di Stato e le osservazioni 15 maggio 1987 del
Comune di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
visto
che nella propria risposta il Consiglio di Stato rileva come in data 19
settembre 1995 sia entrato in vigore il nuovo PR del comune di __________ che
non prevede più l’avversata zona __________, mentre la zona __________ ed il
posteggio pure contestati dai ricorrenti non sono stati approvati e dovranno
quindi formare oggetto di una variante, motivo per cui l’esecutivo cantonale
ritiene che il ricorso sia oramai privo di oggetto;
preso
atto che con lettera 7 maggio 1996 gli insorgenti dichiarano di ritirare il
loro ricorso, ritenutolo superato di fatto dal nuovo atto pianificatorio;
considerato
in fatto e diritto:
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la
parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza);
che in concreto
l’abbandono da parte del comune in sede di revisione del PR delle soluzioni pianificatorie
contestate dai ricorrenti rende il ricorso privo di oggetto e vale
acquiescenza;
che al comune devono
dunque essere poste a carico ripetibili a favore dei ricorrenti, patrocinati da
avvocato;
decreta
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse e
spese; il Comune corrisponderà fr. 1.000.- di ripetibili ai ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Municipio di ________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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