AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.247
Data decisione, Autorità: 01.03.1996, TPT
Incarto n. 90.94.00247
Lugano 1 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 21 gennaio 1982 di
contro
la risoluzione governativa nr. __________ del 19 ottobre 1981 che approva le varianti di PR del Comune di __________;
visto le osservazioni 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Con la contestata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ modificando d’ufficio le zone valangarie sulla base di un nuovo piano valangario, allestito conformemente alle nuove disposizioni federali. Ne è risultato una rilevante estensione delle zone valangarie per rapporto alle indicazioni fornite dal catasto delle valanghe sul quale si era invece fondato il PR.
b. __________ __________ e litisconsorti adiscono il Gran Consiglio esprimendo la loro approvazione per l’inclusione nel comprensorio valangario delle zone di __________, __________ __________, __________ __________, di cui sottolineano la pericolosità. Fanno presente che “ripari valangari che modificano o diminuiscono tale pericolo non ne sono stati eseguiti” e “invitano rispettosamente l’Onorando Gran Consiglio a decidere con urgenza le opere di premunizione valangarie, - opere già ripetutamente richieste dal Comune e da privati, - a salvaguardia della legittima protezione delle persone, fabbricati e terreni nel confronto con altri luoghi con situazioni analoghe dove i ripari da tempo sono stati eseguiti con la doverosa sollecitudine e un riesame delle zone edificabili in tale comprensorio a ripari valangari eseguiti”.
c. Il Consiglio di Stato rileva nella sua risposta del 17 luglio 1995 che da un lato il ricorso non censura il piano valangario e dall’altro formula una richiesta “fuori sede”. Chiede dunque che l’impugnativa venga dichiarata priva d’oggetto e di conseguenza irricevibile.
d. Il 10 ottobre 1995 ha avuto luogo a __________ un’udienza collettiva alla quale sono stati citati tutti i ricorrenti contro il PR di __________ in relazione alle zone valangarie.
Con scritto 15.11.1995 __________ __________ dichiara di ritirare il ricorso, altrettanto il 21,11.1995 __________ __________, mentre __________ __________ esprime il suo accordo per la sospensione della vertenza fino all’adozione del nuovo piano valangario. __________ __________ percontro, e con lui __________ __________ e __________ __________, insistono, con raccomandata ricevuta il 29.11.1995, nel ricorso. Confermano la loro approvazione del piano valangario dell’ing. forestale __________, sulla cui base il Consiglio di Stato aveva allargato le zone valangarie. Confermano la richiesta di ripari antivalangari a protezione della strada cantonale __________ - __________ - __________. Protestano che l’esecuzione dei ripari in questione non sia ancora stata eseguita, malgrado la promessa, che l’ex direttore del dipartimento avrebbe fatto al Gran Consiglio e a __________ __________, che sarebbero stati compiuti entro il 1995. Contestano l’affermazione, attribuita al presidente del TPT, secondo cui non ci sarebbero state vittime, mentre gli archivi dimostrano che nel 1606 vi furono ben 11 morti. Precisano che sulla strada tra __________ - __________ - __________ e __________ passa il furgone con tutti gli allievi della montagna di __________ e che per ben due volte la valanga della __________ ha interrotto la strada per __________ - __________.
in diritto
La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992 e dalla norma transitoria ai cui sensi, con l’entrata in vigore della LALPT, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non è ancora stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al Tribunale della pianificazione del territorio.
Va premesso che al momento in cui venne introdotto il ricorso erano applicabili la LPT e la LE. L'art. 19 LE legittimava a ricorrere in prima istanza ogni cittadino attivo del Comune (actio popularis) come pure ogni persona o ente che dimostrasse un interesse legittimo. L'art. 22 riconosceva la legittimazione ricorsuale, in seconda istanza, a chi avesse già ricorso in prima. L'art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT, dal canto suo, prescrive che il diritto cantonale abbia a garantire la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La qualità per ricorrere è regolamentata in quest'ambito dall'art. 103 OG che la riconosce a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica. Secondo la giurisprudenza federale per riconoscere l'interesse legittimo occorre che il ricorrente sia toccato più di qualsiasi altro cittadino dalla decisione impugnata ed abbia a trovarsi con l'oggetto del litigio in un rapporto particolarmente stretto, dimostrando un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228). Spetta al ricorrente dimostrare l’interesse in questione.
L’actio popularis è dunque unicamente ammessa contro il PR adottato dal Consiglio comunale, non contro le decisioni del Consiglio di Stato che lo modificano. Contro tali decisioni non è dato insorgere invocando motivi ideali, attinenti all’interesse generale e non propri dell’insorgente.
Ciò premesso è evidente che il ricorso interposto da __________ e litisconsorti non fa valere un interesse particolare, specifico ad ognuno di loro, che non potrebbe altrettanto bene essere invocato da qualsiasi altro cittadino.
La legittimazione ricorsuale non è dunque data.
Infatti essi non contestano la decisione che modifica d’ufficio le zone valangarie ma anzi la approvano.
Va ora considerato che perché un ricorso sia ricevibile occorre per prima cosa che contesti in tutto o in parte la decisione contro cui dichiara formalmente di insorgere. In questo caso, la modifica delle zone valangarie decretata dalla risoluzione in esame. Senza contestazione non v’è in realtà ricorso; in altre parole il ricorso è privo di oggetto e il giudice non ha materia su cui formare il suo giudizio.
Quanto alle domande che possono essere formulate col ricorso e richiedono una risposta da parte del giudice sono naturalmente circoscritte all’oggetto del litigio, ossia a quei punti della decisione che il ricorso contesta. Si può chiedere l’annullamento o la modifica solo di quei punti sui quali la decisione si è pronunciata e che si sono contestati. O sui quali si pretende, col ricorso, che la decisione avrebbe dovuto pronunciarsi.
Ebbene, nel caso presente i ricorrenti non pretendono che le zone valangarie vengano modificate né contestano il fatto che il PR non preveda quei ripari valangari ch’essi si limitano a invitare rispettosamente il Gran Consiglio a decidere con urgenza. Questo invito a dir vero non appare rivolto al parlamento in quanto autorità ricorsuale di seconda istanza ma piuttosto nella sua veste di legislativo cantonale, affinché disponga, forte di quel potere, l’approntamento delle opere di premunizione auspicate. E’ solo a ripari eseguiti che il Consiglio di Stato è invitato a rivedere le zone valangarie. Di cui, ripetiamo, i ricorrenti lodano l’inclusione nel comprensorio in esame.
In tutto ciò non può essere ravvisata la contestazione della risoluzione impugnata, ma l’invito al Gran Consiglio affinché crei le premesse per una sua eventuale modifica. Con l’aspra critica nello scritto del novembre 1995 perché malgrado le asserite promesse la situazione è rimasta immutata.
Per concludere, quel che si postula non è la modifica della decisione che definisce le zone di protezione contro le valanghe ma la modifica del pericolo che condiziona questa attribuzione. E ciò esula dall’ambito ricorsuale. Non è una domanda ricorsuale ma un postulato rivolto all’autorità politica ritenuta competente per provvedere.
Non senza soggiungere che se anche la competenza a ricorrere fosse data e se anche il ricorso fosse in sé proponibile dovrebbe subito essere respinto.
La definizione delle zone di pericolo non può essere subordinata all’approntamento delle misure protettive atte a scongiurarlo o comunque a ridurlo. Fin che tali misure non sono effettuate il pericolo esiste e occorre farvi fronte stabilendo le zone in cui la sua incombenza richiede certe limitazioni d’uso. E d’altra parte non è data l’azione contro lo Stato, e non certo nelle vie ricorsuali, con la pretesa che appronti i mezzi difensivi, ad es. opere antivalangarie, contro il pericolo in questione.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso non é ricevibile.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Intimazione: - __________ __________ e confirmatari
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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