AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.230
Data decisione, Autorità: 22.02.1996, TPT
Incarto n. 90.94.00230
Lugano 1 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 4 giugno 1993 di
__________. __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione 5 maggio 1993 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR del comune di __________;
visto le osservazioni del comune del 20 agosto 1993 e la risposta del Consiglio di Stato dell’11 gennaio 1994;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il Consiglio comunale del comune di __________ ha adottato l’8 marzo 1991 una serie di varianti del PR approvato il 1. dicembre 1987 dal Consiglio di Stato.
L’adozione delle varianti è stata annunciata sul Foglio Ufficiale n. __________del __________ 1991, agli albi comunali e nei quotidiani del Cantone. Dal 21 maggio 1991 al 20 giugno 1991 le varianti sono state esposte presso la cancelleria comunale e sono state impugnate dinnanzi al Consiglio di Stato da 14 ricorsi. I qui insorgenti non ha invece interposto ricorso.
Con la risoluzione 5 maggio 1993 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti ed ha deciso i ricorsi, apportando alcune modifiche d’ufficio.
b. __________ __________, proprietario coi figli dei fondi __________e __________inseriti dal vecchio PR in zona senza destinazione specifica e dalla variante in zona agricola, insorge contro la risoluzione governativa che approva tale azzonamento e chiede che i fondi vengano inseriti in zona artigianale, ev. dopo una prima attribuzione ad una zona di riserva come col precedente ordinamento. Ricorda che al momento dell’approvazione del PR di __________ diverse proprietà sue e dei figli e altre in comunione con i fratelli sono state derubricate a zona agricola per un totale di 38.405 mq. Sacrificio notevolissimo, dunque, a favore dell’interesse comune. Nega che i fondi surriferiti si addicano in qualche modo all’agricoltura. Si prestano invece idealmente per l’insediamento di attività artigianali, rispondendo ad una sicura vocazione del comprensorio, vicino alla frontiera con l’Italia e dotato di tutte le infrastrutture necessarie. Fa notare che le particelle in contestazione sono situate al centro della zona edificata e industriale: “ex industria del marmo, industria __________ __________e, falegnameria __________ __________ ” e che non si capisce pertanto come il comparto sia inserito solo in parte in zona artigianale “e non per il totale dell’area indispensabile alla sua funzionalità.”
I ricorrenti chiedono quindi che le particelle __________e __________ siano prosciolte dal vincolo agricolo e riammesse nella zona senza destinazione specifica. “In tal senso qualora prossime o future esigenze pianificatorie lo rendessero opportuno, le particelle potranno venir conglobate nella ‘Zona artigianale’, senza compenso agricolo o territoriale di sorta.”
c. Il comune “per questioni d’opportunità e di contenibilità della zona artigianale” ha ritenuto “equo che l’ampliamento fosse ridotto e non si spingesse quindi anche sui fondi oggetto del ricorso.” E’ però del parere, “specialmente per i motivi d’interesse generale esposti dal Consiglio di Stato, che in futuro la zona artigianale, in caso di sua saturazione, debba poter essere ampliata ulteriormente occupando così anche eventualmente i fondi del ricorrente.” Il comune propone quindi la reiezione del ricorso “assicurando comunque l’opponente che in caso di futuro ampliamento della zona artigianale i fondi in oggetto saranno sicuramente tenuti in debita considerazione.”
d. Il Consiglio di Stato eccepisce la carenza di legittimazione ricorsuale di __________ __________, che non ha impugnato la variante in prima istanza e che non è peraltro “toccato direttamente dalle modifiche d’ufficio operate dal CdS durante l’esame di legalità e di opportunità del PR”. A titolo abbondanziale precisa tuttavia che l’inserimento dei fondi in discussione nella zona artigianale non è proponibile, poiché fanno parte di una rilevante porzione di territorio destinata all’agricoltura. La loro inclusione comporterebbe necessariamente l'inclusione in zona edificabile di tutti i terreni adiacenti. Per gli stessi motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del proprietario del fondo __________. Per questi motivi il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso siccome irricevibile.
e. Con scritto del 22 gennaio 1994 i ricorrenti replicano alla risposta del Consiglio di Stato esponendo i motivi per i quali non hanno interposto ricorso in prima sede e precisamente per il fatto che non risiedono a __________ e neppure lontanamente avrebbero pensato che dopo pochi anni (dal 1987) il PR di __________ sarebbe stato modificato. Vennero a conoscenza della variante solo all’atto di ricevere la risoluzione del Consiglio di Stato. Non ritengono giusto “che la lontananza dal Comune sia potuta sfociare nella più massiccia e penalizzante modifica, fra quelle intervenute: ben 6.500 mq. di terreno, da zona di attesa (con tutti i requisiti e le premesse per un prossimo inserimento in zona artigianale) vennero portati in blocco a costituire una superficie agricola, rovinosa per noi e priva di logica e di senso sotto tutti gli aspetti.” La risposta negativa del Consiglio di Stato è stata dettata unicamente dalla Sezione agricola. “Se il Tribunale cestinasse il mio ricorso e il presente scritto perché irricevibili, sarebbe cosa incresciosa, tuttavia comprensibile, Ciò che ritengo inammissibile, e nemmeno onesto, è che la Sezione agricola entri nel merito del ricorso a titolo abbondanziale con argomentazioni incoerenti e fuorvianti.” Sono quindi esposti i motivi per cui l’intervento contestato è ritenuto inammissibile.
c o n s i d e r a t o
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
Per ricorrere in seconda sede bisogna aver ricorso in prima. Senza questo presupposto la qualità ricorsuale non può essere riconosciuta.
I ricorrenti sono consapevoli di questa carenza, ma adducono motivi, riferiti in narrativa, che varrebbero quale scusante della mancata impugnazione dinnanzi al Consiglio di Stato. Tali motivi non hanno tuttavia questa valenza.
Le varianti qui dedotte in giudizio sono infatti state regolarmente annunciate e pubblicate a norma dell’art. 34 LALPT e il fatto, invocato dai ricorrenti, di non essere residenti nel comune e di non aspettarsi così presto una modifica del PR non rappresenta un impedimento oggettivo tale da giustificare la mancata presentazione nei termini di legge del ricorso in prima istanza e legittimare il ricorso diretto in seconda istanza contro la modifica di destinazione delle part. __________e __________prevista dal PR e approvata dal Consiglio di Stato. .
Né d’altra parte, come giustamente osserva l’autorità governativa, le modifiche d’ufficio decretate dalla risoluzione impugnata sono in qualche relazione coi fondi in contestazione e non è rintracciabile al riguardo alcun interesse degno di protezione dei ricorrenti che consenta di riconoscerne la legittimazione attiva a insorgere presso questo TPT.
Il ricorso non è quindi ricevibile in ordine.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso non è ricevibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Non si prelevano tasse né spese di giudizio.
Intimazione: - __________. __________ __________, __________ __________
Municipio di ________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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