AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.202
Data decisione, Autorità: 10.10.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00202
Lugano 10 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 24 maggio 1994 di
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __. __________, ____________________,
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato del 12 aprile 1994 che approva le varianti di PR del Comune di __________;
viste le osservazioni del 27 luglio 1994 del Municipio di __________, nonché la risposta del 4 ottobre 1994 del Consiglio di Stato (messaggio no. __________);
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Con risoluzione no. __________del 12 luglio 1985, il Consiglio di Stato approvava il Piano Regolatore del Comune di __________. Il fondo no. __________,di proprietà dei signori __________ e __________ __________ qui ricorrenti, figurava inserito in parte in zona boschiva e in parte in territorio fuori dalla zona edificabile. Contro questo azzonamento i signori __________ non hanno interposto ricorso.
b. Nel novembre 1991 (vedi messaggio municipale no. __________ dell’11 novembre 1991), il Municipio di __________, a seguito di una decisione del Gran Consiglio concernente un ricorso inoltrato contro il PR del 1985 dai proprietari del fondo no. __________ (adiacente al mappale no. __________dei qui ricorrenti), sottoponeva al Consiglio Comunale una proposta di variante che prevedeva l’introduzione in un piano di quartiere sui mappali no. __________, __________e __________ e l’inserimento in zona R2 dei fondi no __________, __________ e __________adiacenti. Proposta adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 dicembre 1991 (vedi estratto del 27 febbraio 1992 del processo verbale della seduta). Durante il periodo di pubblicazione di questa variante i signori __________ non hanno interposto ricorso.
c. Con risoluzione del 12 aprile 1994 il Consiglio di Stato ha approvato in principio la succitata variante, dichiarando tuttavia non corretta la suddivisione tra la prevista zona di quartiere e la zona __________, essendo i mappali no. __________e __________morfologicamente più legati alla zona ad est (ossia alla nuova zona __________) anziché alla zona ovest (piano di quartiere). D’ufficio il Governo ha quindi imposto di mantenere in “zona piano di quartiere” solo il fondo no. __________e di attribuire invece i fondi no. __________, __________, __________, __________e __________alla zona __________ limitatamente all’area non boschiva.
d. Dalla sopracitata decisione governativa, ed in particolare dal piano ad essa allegato, è in particolare risultato che il particellare no. __________di proprietà dei qui ricorrenti, è stato assegnato alla zona __________ solamente per metà, e ciò per mantenere un allineamento con la zona di quartiere prevista al mappale no. __________sottostante. Dissentendo da tale soluzione, i signori __________ ricorrono ora presso questo Tribunale, dichiarando arbitrario il parziale inserimento del loro fondo in zona __________. Essi rilevano che, poiché con decisione del 13 maggio 1992 del Consiglio di Stato è stata accertata la natura non boschiva del loro mappale, esso avrebbe dovuto essere interamente attribuito alla zona edificabile. Questa parziale estromissione non è, a loro dire, sorretta da alcuna logica motivazione e oltretutto viola l’autonomia decisionale che compete ai comuni in quest’ambito. Essi chiedono quindi l’annullamento della risoluzione in esame e il conseguente integrale inserimento del loro particellare in zona edificabile __________.
e. Il Comune di __________ non presenta osservazioni al ricorso, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale. Dal canto suo il Consiglio di Stato, con risposta del 4 ottobre 1994, chiede la reiezione dell’impugnativa per i motivi che se del caso verranno ripresi in prosieguo di causa.
f. In data 10 maggio 1995 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione si è potuto costatare che il fondo no. __________dei ricorrenti è formato da un terreno a forte pendenza, delimitato a valle dalla ferrovia, a monte dalla zona edificabile __________, sul lato est dal bosco e sul lato ovest dalla chiesa e dalla casa parrocchiale di __________. Le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
i n d i r i t t o
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b) ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c entrato in vigore in data 15.3.1995).
In concreto, gli insorgenti sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT inquanto la modifica d’ufficio decretata dal Consiglio di Stato con la decisione impugnata muta la situazione del loro fondo.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Il Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
Questo Tribunale giunge pertanto alla conclusione che l’impugnata decisione governativa è giuridicamente fondata e pertanto merita conferma. La censura non può quindi venir accolta.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.-- .
Intimazione: - Avv. __________ __________
Municipio di _________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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