AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.193
Data decisione, Autorità: 02.05.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00193
Lugano 15 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 22 febbraio 1993 di
__________, ____________________, rappr. da: __________ __________, ____________________,
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato n. __________del 13 gennaio 1993 relativa all'approvazione del PR di __________;
viste le osservazioni del comune e la risposta governativa,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o
in fatto
a. La signora __________ è proprietaria della particella nr. __________RFD di __________. Con l'adozione del PR il sedime, di complessivi 1176 mq, è stato attribuito alla zona senza destinazione specifica.
b. Avverso detto azzonamento la signora __________ era insorta innanzi al Consiglio di Stato. Nel suo gravame chiedeva l'inserimento del terreno in zona edificabile a motivo del carattere edificato del comprensorio e urbanizzato della sua particella, nonché in virtù dell'azzonamento di quelle adiacenti.
c. Con l'impugnata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto l'impugnativa.
d. Con allegato ricorsuale 22 febbraio 1993 __________ __________, riconfermandosi in sostanza nelle allegazioni fattuali e giuridiche presentate col ricorso di primo grado, chiede l'inserimento del suo terreno in zona edificabile.
e. Comune e Consiglio di Stato chiedono la reiezione dell'impugnativa.
f. In data 23 febbraio 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. In questa sede si è constatato che "il terreno consta di una parte bassa confinante con il sentiero comunale che costeggia l'emissario del lago a confine con la parte protetta. Quella parte del terreno è coperta da un canneto. Il terreno si rialza poi verso la strada cantonale portandosi sullo stesso livello della stessa. A Nord-Ovest in continuazione del dosso sorge una casa unifamigliare inserita in zona di mantenimento. Dal lato opposto la particella confina con il posteggio pubblico creato tre o quattro anni fa."
c o n s i d e r a t o
in diritto
Il ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT, è tempestivo e la ricorrente legittimata a ricorrere giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura)e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - nel nostro Cantone detto piano regolatore (PR) - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni. Ciò significa che non tutti i terreni potenzialmente edificabili possono essere attribuiti a tale zona. Secondo la giurisprudenza, nemmeno l'urbanizzazione adeguata di un fondo ne giustifica l'inserimento in una zona edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b con i richiami): determinante a tal fine è la situazione pianificatoria globale. Pure il fatto che un fondo confini con la zona edificabile non è un motivo sufficiente affinché il proprietario possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF 107 Ia 243). Per prassi costante sussiste inoltre un interesse generale a impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone edificabili troppo vaste (DTF 107 Ia 242 consid. 3a, 107 Ib 335 consid. 2b), che sarebbero inopportune e in contrasto con la legge (DTF 2 febbraio 1982 in: ZBl. 83/1982, pag. 353 consid. 3c; DTF 111 Ia 22).
La ricorrente chiede l'inserimento del suo fondo in zona edificabile. Il dimensionamento di tale zona nel PR di __________ è il seguente (risoluzione impugnata, p. 12):
"a) La situazione demografica attuale secondo l'ASCT (91) è
la seguente:
Abitanti 944
Posti turismo 586
Posti lavoro 203
Totale unità insediative 1'733
b) La contenibilità teorica del PR all'esame è così valutata:
Abitanti 1'977
Posti turismo 832
Posti lavoro 241
Totale unità insediative 3'050
Dai dati suddetti si rileva che esiste la possibilità teorica dal raddoppio delle unità insediative, in particolare di quelle residenziali. Basta pensare al potenziale in territorio ad esempio la vasta area (47'787 mq) soggetta a piano particolareggiato, oggi pressoché non edificata e sfruttabile con un indice dello 0,55."
L’attuale zona edificabile di PR è pertanto sufficientemente estesa. Soddisfa più che abbondantemente i bisogni in terreno edificabile di quello che sarà il probabile e ragionevole sviluppo del comune di Origlio (art. 15 lett. b LPT). Ciò a maggior ragione se si considera che il PR abbonda di zone edificabili con indici di sfruttamento modesti.
Tanto basta per giustificare l’esclusione del terreno __________ dalla zona edificabile (STPT 28 gennaio 1994 in re __________ consid. 9 e STPT 23 dicembre 1993 in re __________ consid. 6).
Comunque, anche facendo astrazione di questo principio cardine della LPT, la domanda ricorsuale principale dovrebbe essere respinta siccome nulla ne giustifica l’accoglimento: la particella RFD __________non confina nemmeno con le zone edificabili di PR. La vegetazione che in gran parte la ricopre (tipica di una zona umida, verosimilmente di una torbiera), la sua adiacenza a uno degli immissari del lago di __________, immissario che la divide da una torbiera attribuita dal PR a zona di protezione della natura, ne giustificherebbe semmai l’attribuzione a quest’ultima zona.
A maggior ragione il tribunale deve confermare l’esclusione del mappale dalla zona edificabile.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili, in particolare l’art. 15 LPT, e 28 Pamm, 38 LALPT
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto
Le tasse di giustizia e le spese per complessivi fr. fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione: -
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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