AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.173
Data decisione, Autorità: 09.05.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00173
Lugano 9 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
Composta dei giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Segretario:
Daniela Regazzi, vicecancelliera
Visto il ricorso del 12 ottobre 1992 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del 22 settembre 1992, no. __________del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del Piano Regolatore del Comune di __________ ed evade i ricorsi di prima istanza;
viste le osservazioni del 12 gennaio 1993 del Comune di __________ e la risposta 4 agosto 1993 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. La signora __________ __________ è proprietaria della particella no. /_ sita nella frazione di __________ del Comune di __________.
b. Con messaggio no. 9 del marzo 1990, il Municipio di __________ ha sottoposto al legislativo comunale alcune varianti del Piano Regolatore del Comune, approvato dal Consiglio di Stato in data 14 giugno 1988. Tra queste varianti figura la decisione del Comune di rendere edificabile una porzione di terreno, in località __________ a sud-est del nucleo, di circa 1600 mq di superficie, posta ad un distanza di 40 m dalla strada e per metà del proprio perimetro a ridosso del bosco. Questa nuova porzione di terreno edificabile comprende parzialmente i fondi no. __________, __________e __________.
c. Con risoluzione 22 settembre 1992, l’esecutivo cantonale nell’ambito della procedura di approvazione delle varianti, non ha però acconsentito all’ampliamento della zona edificabile previsto in località __________. Esso ha quindi attribuito d’ufficio questo comparto alla destinazione precedente, ovvero a zona senza destinazione specifica, non essendo idoneo allo sfruttamento agricolo.
d. Contro questa risoluzione la signora __________ insorge ora davanti a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento della decisione governativa, in quanto basata su una rappresentazione grafica del luogo che non corrisponde alla situazione attuale dei fondi toccati.
La ricorrente ritiene giustificato l’inserimento in zona edificabile del proprio mappale considerato che esso risulta già edificato ed inserito in un comprensorio costruito. Essa chiede infine l’annullamento della qualifica di bosco del suo particellare.
e. Il Municipio, con osservazioni 12 gennaio 1993, propone la reiezione dell’impugnativa ritenuto che il Consiglio di Stato ha compensato questo stralcio di zona edificabile, con l’istituzione d’ufficio di una nuova zona edificabile in continuazione di quella attualmente esistente.
Il Consiglio di Stato dal canto suo, con risposta del 4 agosto 1993, pur chiedendo che il ricorso venga respinto, aggiunge in via abbondanziale che la misura pianificatoria più opportuna ed adeguata per regolare la situazione del particellare no. __________, considerata la vicinanza con la zona edificabile, sarebbe quella d’istituire solo per questo fondo una zona di mantenimento degli insediamenti (cfr. allegato di risposta, decisione no. __________del 4 agosto 1993 del Consiglio di Stato).
f. In data 4 maggio 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e domande rinunciando al dibattimento finale e alla presentazione delle conclusioni.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Ciò premesso, la ricorrente è legittimata a ricorrere, a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, posto che la modifica d’ufficio decretata dal Consiglio di Stato con la querelata decisione muta la situazione del suo fondo.
Il presente ricorso, intimato nel termine di legge, è tempestivo.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DFT 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Nell’adempimento dei loro compiti pianificatori le autorità devono sempre considerare obbiettivi e principi sanciti dal diritto federale e cantonale, in particolare dagli art 1 e 3 LPT (DTF 115 Ia 350, consid. 3d e riferimenti). Devono pure rispettare le prescrizioni di cui agli art. 14 e segg. LPT.
Determinanti ai fini del presente giudizio sono in particolar modo le disposizioni e i principi relativi all’istituzione delle zone edificabili.
Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibil mente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni. Ciò significa che non tutti i terreni potenzialmente edificabili possono essere attribuiti a tale zona.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nemmeno l'urbanizzazione adeguata di un fondo basta a giustificarne l'inserimento in una zona edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b con i richiami): determinante a tal fine è la situazione pianificatoria globale. Pure il fatto che un fondo confini con la zona edificabile non è un motivo sufficiente affinché il proprieta- rio possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF 107 Ia 243). Per prassi costante sussiste inoltre un interesse generale a impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone edificabili troppo vaste (DTF 107 Ia 242 consid. 3a, 107 Ib 335 consid. 2b), che sarebbero inopportune e in contrasto con la legge (DTF inedita del 13 dicembre 1988 in re __________; DTF del 2 febbraio 1982 in: ZBl. 83/1982, pag. 353 consid. 3c; cfr. pure DTF 111 Ia 22).
Dagli atti risulta che già al momento dell’approvazione del Piano Regolatore nel 1988 il Consiglio di Stato aveva messo in evidenza l’eccessiva estensione della zona edificabile prevista nel comune. Già allora l’autorità governativa, nell’intento di conformare il PR alle esigenze della LPT e della LE in tema di uso parsimonioso del suolo, non aveva approvato alcune zone proposte edificabili. Il sovradimensionamento del piano é da ricondurre al fatto che il Comune di __________ è il risultato della fusione di cinque comuni (__________, __________, Signora, __________ e __________). Questa circostanza ha evidentemente influito sulla pianificazione tanto che il piano adottato è stato concepito più come un assieme di singole pianificazioni locali, anziché come uno strumento teso a promuovere premesse e condizioni favorevoli alla sviluppo della nuova entità geopolitica. Ogni frazione è stata dotata di ampie zone edificabili che spesso comportano pure spese di urbanizzazione sproporzionate rispetto ai mezzi finanziari del comune. A livello insediativo ne consegue chiaramente una notevole dispersione ed estensione della zona edificabile che non si concilia con l’esigenza dell’uso parsimonioso del suolo, voluta dalla moderna pianificazione territoriale. Non bisogna inoltre dimenticare che la popolazione residente nel Comune è in continua diminuzione. Dai 1’570 abitanti registrati nel 1850, si è scesi a 775 residenti nel 1990 (cfr. Annuario statistico ticinese del 1992, pag. 96). In questo contesto una contenibilità del PR così come prevista dalla risoluzione governativa no. __________del 14 giugno 1988 che contemplava una possibilità di edificazione di 170 case con un numero d’alloggi di almeno il doppio e ciò senza contare il ricupero delle costruzioni disabitate entro i vecchi nuclei, appare senz’altro più che sufficiente alle esigenze del Comune.
Sulla base delle considerazioni sopraespresse, ben si comprende il rifiuto del Consiglio di Stato di approvare un nuovo ampliamento della zona edificabile nella frazione di __________.
A ciò si aggiunge inoltre che l’ubicazione di questa fascia nei confronti del resto del territorio urbanizzato non suggerisce certo il suo inserimento nella zona edificabile. Come si è potuto rilevare con il sopralluogo, trattasi infatti di una zona alquanto impervia a ridosso del bosco, i cui limiti del resto non sono ancora stati precisamente definiti. Senz’altro più coerente e giustificabile per motivi di morfologia del terreno come pure di spazio disponibile, è il previsto prolungamento verso ovest della fascia edificabile, del resto non contestato dalla ricorrente.
Per queste ragioni, questo Tribunale ritiene di non poter accogliere le censure ricorsuali.
Solamente con l'entrata in vigore della nuova legge forestale è stato sancito l'obbligo (al momento dell'emanazione e della revisione dei piani regolatori) d'accertare il carattere forestale laddove le zone edificabili confinano con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo). Quindi per ottenere schiarimenti circa la natura boschiva del proprio fondo, la ricorrente dovrà presentare relativa domanda al Cantone giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia di complessivi Fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione: - __________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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