AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.156
Data decisione, Autorità: 02.07.1996, TPT
Incarto n. 90.94.00156
Lugano 2 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 1988 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione n.____ del Consiglio di Stato dell'8 novembre 1988
viste le osservazioni del 4 aprile 1989 del Consiglio di Stato e del 9 gennaio 1989 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
visto che il ricorso, ritenuto che l’art. 10bis cpv. 3 NAPR viola la garanzia delle situazioni acquisite (Besitzstandsgarantie) laddove dichiara applicabili “alle alienazioni di abitazioni esistenti” le limitazioni delle residenze secondarie previste dal capoverso primo, chiede l’annullamento della risoluzione governativa nella misura in cui approva su quel punto il cennato disposto (art. 10bis cpv. 3 NAPR);
preso atto che il Consiglio comunale di Brissago ha adottato nella seduta del 26 aprile 1994 la revisione del PR e in quest’ambito ha approvato l’art. 49 NAPR “Discipinamento delle residenze secondarie” ai sensi del cui capoverso primo “nella zona di costruzione intensiva è escluso l’uso di alloggi a scopo di residenza secondaria”, con la previsione al capoverso secondo di deroghe per casi speciali (parentela prossima con persone domiciliate o il domicilio per molti anni nel comune) e disponendo infine (cpv. 4) che “le residenze secondarie non conformi ai disposti del cpv. 1 possono essere mantenute ..”; norma approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 3 ottobre 1995 cresciuta in forza di cosa decisa;
considerato
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che in concreto la normativa contestata col ricorso è stata sostituita in sede di revisione del PR dall’art. 49 NAPR, non impugnato dalla ricorrente;
che in tali circostanze l’oggetto del ricorso è venuto meno;
che le ripetibili vanno attribuite sulla base di una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se l’interesse a mantenerlo non fosse venuto a cessare, rendendo superfluo il giudizio di merito;
che nel ricorso la protezione delle situazioni acquisite è invocata a torto riferitamente all’esenzione dalle limitazioni previste dall’art. 10bis NAPR delle costruzioni “primarie” esistenti al momento della sua entrata in vigore. Questa protezione meritano unicamente le costruzioni già usate come residenze secondarie a quel momento e peraltro già poste a questo beneficio dall’art. 10 bis NAPR, ultima frase. Che il cpv. 2 sottoponga alle limitazioni solo le costruzioni nuove e quindi consenta l’uso come residenze secondarie di costruzioni primarie esistenti, ma lo escluda se queste vengono non solo riattate o ricostruite ma anche se alienate, non tange la garanzia delle situazioni acquisite, ma semmai prevede quale motivo di cessazione del beneficio concesso al proprietario di una costruzione primaria di usarla successivamente come secondaria un evento, come l’alienazione, di relativa rilevanza; col che viene tuttavia corretto - anche se in modo discutibile, ma non tale comunque da impingere nell’arbitrio -, la disparità di trattamento posta in essere dall’esclusione delle costruzioni primarie esistenti dall’applicazione dell’art. 10bis cpv. 1 NAPR;
che per questi motivi non si può ritenere che il ricorso avrebbe trovato accoglimento; ragion per cui non sono dovute ripetibili al ricorrente e non ne vengono assegnate al Comune;
decreta
Il ricorso é stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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