AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.102
Data decisione, Autorità: 10.07.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00102
Lugano 23 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 18 maggio 1990 di
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione no. __________dell'11 aprile 1990 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del piano regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 27 giugno 1990 del Municipio di __________, nonché la risposta del Consiglio di Stato del 24 agosto 1994;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto
a. Con risoluzione no. 5932 del 5 ottobre 1982 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore di __________.
A seguito dell’esame di opportunità e dei singoli ricorsi operato dall’autorità governativa, è scaturita la necessità di provvedere ad alcune modifiche che il Municipio ha messo a punto con l’adozione di diverse varianti. Fra queste figurava una modifica del piano del traffico con un allargamento del tracciato della strada di quartiere SQ 4.6 in località “__________ __________ ”.
Contro questa modifica il signor __________ __________, proprietario di uno dei fondi direttamente toccati da questo provvedimento (mappale no. __________), ha interposto tempestivo ricorso, lamentando in particolare come la prevista strada fosse sovradimensionata rispetto alla sua funzione e chiedendo che l’allargamento avesse luogo solamente dalla parte opposta al suo terreno.
Con decisione no. __________del 18 maggio 1987 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, respingendo nel contempo la variante decisa dal Comune. Pur riconfermando la necessità di allargare la strada, nonché di creare un adeguato accesso anche per mezzi di trasporto ingombranti il Consiglio di Stato ha stabilito che l’allargamento doveva essere fatto solamente sul lato a valle della strada esistente per creare minori costi realizzativi. Per questi motivi ha invitato il Comune a procedere all’elaborazione di una nuova variante.
c. In data 17 aprile 1989 il Municipio di __________ ha quindi presentato al Consiglio di Stato un nuovo pacchetto di varianti di PR tra cui appunto la modifica dell’assetto della strada in località “__________ __________ ”.
Contrariamente però a quanto indicato nella risoluzione no. __________del Consiglio di Stato sopracitata, con la variante è stato previsto un allargamento della strada di 50 cm su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre sull’angolo sud-ovest del mappale no. __________ di proprietà del signor __________ è stato fissato un raggio di curvatura di 10 ml.
d. Contro questa variante il signor __________ è insorto nuovamente presso il Consiglio di Stato con atto ricorsuale del 22 febbraio 1989, rilevando come questa modifica non rispettasse quanto stabilito nella precedente risoluzione governativa e quindi riproponendo le censure già avanzate in precedenza.
Con decisione del 11 aprile 1990 qui ora all’esame, il Governo ha però respinto il ricorso confermando la soluzione proposta dal Comune.
e. Dissentendo da questa decisione governativa il soccombente ricorre ora innanzi a questo Tribunale. Egli non contesta più il previsto allargamento della strada, ma mantiene la censura circa l’ubicazione di questo allargamento, come pure la censura circa il potenziamento del raggio di curvatura a 10 ml. A suo dire la misura pianificatoria all’esame non rispetta il principio della proporzionalità, in quanto limita inutilmente la proprietà privata. Il ricorrente chiede quindi che le sue censure vengano accolte con conseguente annullamento della prevista variante.
f. Sia il comune con osservazioni del 27 giugno 1990 che il Consiglio di Stato con risposta no. __________del 24 agosto 1994 propongono la reiezione dell’impugnativa.
In particolare l’autorità governativa ribadisce quanto già sostenuto dal Comune, ossia che la situazione pianificatoria antecedente, che ha portato il Consiglio di Stato alla nota decisione, era completamente diversa da quella attuale, ciò che ha giustificato una diversa impostazione del problema. A detta dell’autorità di prima istanza una strada di 5 ml di larghezza con una curva d’imbocco avente un raggio di 10 ml è senz’altro adatta alle esigenze concrete, specialmente considerato che serve d’accesso ad una zona AP-EP dove esiste un campo sportivo e dove è prevista la costruzione di un magazzino comunale con la sede del corpo pompieri della __________ __________, nonché la protezione civile ed eventualmente una sala multi uso. Il Consiglio di Stato ammette tuttavia che l’incidenza della prevista curva sulla proprietà del ricorrente è fortemente dipendente dal posizionamento della strada lungo il piazzale prospiciente il Municipio. Esso considera però questo aspetto un problema di natura esclusivamente esecutiva che il Municipio potrà ancora discutere con il privato al momento della realizzazione effettiva dell’opera.
g. In data 14 marzo 1995 è stato eseguito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. All’occasione si è potuto constatare l’esistenza in loco di un ampio piazzale, di proprietà comunale, asfaltato con una piantumazione sui due lati. E' su questo particellare che è previsto lo sbocco della strada contestata. La variante in esame prevede che questo percorso d'accesso passi su di un lato del piazzale ovvero proprio a ridosso del confine sud-est del mappale del ricorrente.
In sede di sopralluogo l'insorgente ha però proposto di tracciare l'accesso lungo la parte centrale di questa piazza (così come del resto già attualmente attraversata) in modo da ridurre il raggio d'imbocco sulla carreggiata in questione e invadere meno la sua proprietà.
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva del ricorrente, già insorto, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Inoltrato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone, mentre eventuali pretese espropriative esulano invece dalle competenze giurisdizionali del TPT.
La legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio stabilisce del resto espressamente che il comune deve fissare nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati (art 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
È quindi chiaro che l’adattamento del tracciato stradale all’esame ossequia il principio della legalità.
Resta quindi da esaminare l’esistenza nel caso concreto di un interesse pubblico e il rispetto del principio della proporzionalità.
Un suo allargamento appare quindi senz’altro auspicabile, a maggior ragione se si considera che questa strada dovrà pure servire il previsto magazzino comunale, nel quale troverà posto anche il corpo pompieri della __________ __________.
Questo Tribunale ritiene quindi che non ci sono dubbi sull’esistenza di un interesse pubblico alla prevista opera.
A questo proposito l’insorgente censura la prevista ubicazione dell'allargamento della strada, nonché la necessità dell'ampiezza del raggio di curvatura previsto sul suo mappale.
6.1 Per quel che riguarda la contestazione del previsto imbocco, il sopralluogo ha rilevato come la soluzione concepita dalla variante implichi la sottrazione di un angolo di terreno abbastanza rilevante del mappale del ricorrente. Egli viene con ciò privato di una parte del suo giardino che costituisce uno dei lati più belli della proprietà.
Percontro, se anziché lungo il confine del suo fondo la strada passasse per il centro dell'ampio piazzale, il raggio di curvature potrebbe essere ridotto e comunque invaderebbe in misura decisamente minore la sua proprietà.
Attualmente questo piazzale viene del resto già attraversato al centro, dato che sui due lati sussistono due filari di piante. Persino il Consiglio di Stato nelle sue osservazioni del 24 agosto 1994 rileva l’importanza del posizionamento della strada lungo questo mappale ai fini dell’incidenza della curva sulla proprietà del ricorrente. Esso lascia tuttavia facoltà al Municipio di trovare la giusta soluzione nella fase esecutiva del progetto.
A mente di questo Tribunale questo modo di procedere non è corretto. L’autorità è in effetti tenuta ad esaminare, pena diniego di giustizia, se vi sono i presupposti che giustificano una limitazione del diritto di proprietà garantito dall’art. 22 ter Cost. Tra questi figura, come detto, pure il principio della proporzionalità, che per i motivi sopra svolti non è rispettato dall'imbocco sulla strada di quartiere _________ ____________previsto dalla variante in discussione. Nella misura in cui la risoluzione impugnata approva questa soluzione dev'essere perciò annullata.
A torto quindi si è rinviato il problema al momento del progetto esecutivo.
6.2 Quanto all'allargamento della strada di 50 cm per parte su entrambi i lati, che il ricorrente vorrebbe tutto effettuato sul terreno dirimpettaio (Campo sportivo), è essenzialmente dettato da ragioni tecniche, legate alle circostanze locali, che l'autorità comunale è meglio in grado di valutare. Il tribunale fa prova in materia del dovuto riserbo, rispettando l'ampio spazio discrezionale che compete al comune. Ciò premesso non emergono motivi per dubitare della ragionevolezza della soluzione avversata.
D'altra parte il sacrificio di una stretta striscia (50 cm di profondità) sul lato del terreno confinante con la strada di quartiere non appare di tale entità da mettere in forse il rispetto del principio di proporzionalità nel caso concreto.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie
dichiara e pronuncia
§) Di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella
misura in cui approva l'imbocco sulla strada __________ __________
Le tasse e spese di giustizia per fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente. Il Comune verserà al ricorrente fr. 800.-- di ripetibili.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
Sezione pianificazione urbanistica, __________
Consiglio di Stato, ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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