AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.78
Data decisione, Autorità: 06.12.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00078
Lugano 6 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto i ricorsi di
__________, ____________________, del 1 giugno 1990
__________, ____________________, del 11 giugno 1990 (rappr. Avv. __________ __________, __________)
__________, ____________________, del 13 giugno 1990
__________, __________ __________, del 15 giugno 1990
e __________ __________, ____________________, del 13 giugno 1990 (rappr. sig. __________ __________, __________)
__________ e eredi fu __________ __________, ____________________ del 7 febbraio 1990 e del 11 giugno 1990
fu __________ __________, ____________________, del 11 giugno 1990 (rappr. Avv. __________ __________i, __________)
fu __________ __________, ____________________, del 11 giugno 1990 (rappr. Avv. __________ __________, __________)
__________, ____________________, del 8 giugno 1990 (rappr. Avv. __________ __________, __________)
ereditaria fu __________ __________,
del 8 giugno 1990 (rappr. Avv. __________ __________, __________)
contro
il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 16 maggio 1990 concernente il comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________.
viste le osservazioni ai ricorsi del 4 luglio 1990 del Comune di __________;
vista la risposta del Consiglio di Stato del 17 luglio 1995, messaggio no. __________9;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Allo scopo di difendere l’integrità e la visibilità delle chiese di S. __________, di __________. __________ di __________ e di __________. __________ di __________, iscritti nell’elenco cantonale dei monumenti storici, e di assicurare loro un contorno decoroso, il Consiglio di Stato ha stabilito, giusta l’art. 12 della legge del 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici, con decreto esecutivo del 16 maggio 1990, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 29 maggio 1990 (vedi FU no. __________del ____________________ 1990), un comprensorio di protezione attorno al complesso monumentale succitato.
I limiti di questo comprensorio sono stati stabiliti in una planimetria allegata al decreto, alla quale l’art. 2 del medesimo fa esplicito riferimento.
b. Da questa planimetria risulta che i fondi no. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, di proprietà dei qui ricorrenti, situati tutti all’interno del comprensorio di protezione e più precisamente in località “ ”, tranne il mappale no. posto in località “ ”, sono stati esclusi dal territorio edificabile.
c. Contrari a tale esclusione i proprietari dei fondi suddetti ricorrono contro il decreto in oggetto davanti a questo Tribunale, chiedendo unanimemente in via principale l’abbandono del vincolo d’inedificabilità e quindi l’inserimento dei loro fondi in zona R2, in via secondaria, nel caso di conferma del vincolo, il pagamento di un’indennizzo a valere quale espropriazione materiale. Taluni motivano la censura del vincolo d’inedificabilità con la presenza di costruzioni nelle immediate adiacenze del proprio fondo. Altri reputano che un’edificazione dei propri terreni, situati nella parte più bassa della zona vincolata, non ostruirebbe la vista sui monumenti storici. Altri ancora evidenziano l’urbanizzazione del comparto.
d. In data 11 ottobre 1995 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio delle cui risultanze si dirà se del caso in seguito. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale come pure a presentare conclusioni.
in diritto
La competenza di questo Tribunale è data dall’art. 12 cpv. 2 della Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, modificato con l’entrata in vigore della Legge concernente l’istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio del 18 maggio 1992, la cui norma transitoria statuisce che i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non è ancora stato fatto, al momento della sua entrata in vigore (1 ottobre 1992) alcun atto istruttorio, sono da demandare al Tribunale della pianificazione del territorio. Ritenuto che in concreto le impugnative in esame, inoltrate tempestivamente a suo tempo davanti al Gran Consiglio, non sono mai state oggetto d’istruttoria presso quest’ autorità, la competenza di questo Tribunale è data.
Nel caso in esame, come già rilevato, il Consiglio di Stato, con decreto del 16 maggio 1990, ha incluso le particelle di proprietà dei qui ricorrenti in una zona di protezione imponendo l’inedificabilità dell’intero comparto da esse formato. È pacifico che questa misura limita pesantemente la proprietà degli insorgenti. Ora una tale limitazione è ammissibile ai sensi dell’art. 22 ter Cost solo se si fonda su una base legale chiara ed inequivocabile, è sorretta da un interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità.
2.1 La tutela dei monumenti, in quanto aspetto della protezione del paesaggio, è principalmente di competenza cantonale (art. 24 sexies cpv. 1 Cost.). Spetta infatti in primo luogo ai cantoni stabilire quali sono gli oggetti meritevoli di protezione (DTF 118 Ia 388, DTF 115 Ia 30). La Confederazione è tenuta tuttavia, nell’adempimento dei propri compiti, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e conservati intatti quando vi sia un interesse generale preponderante (art 24 sexies cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 1 LPN). Giusta l’art. 5 LPN, per esempio, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale, quale, nell’ambito della protezione dei monumenti, l’ISOS, “Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere”. Da rilevare che tra tutela dei monumenti e pianificazione del territorio esiste un rapporto molto stretto. Infatti l’art. 1 cpv. 2 lett. a e l’art 3 cpv. 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) stabiliscono che Confederazione, Cantoni e comuni, in qualità di autorità preposte alla pianificazione, devono provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e protetto. L’art 17 cpv. 1 lett. c della medesima legge prevede espressamente che i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali devono venir assegnati alle zone protette. A livello cantonale l’art. 3 della Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici (in seguito LMS), autorizza il Consiglio di Stato a stabilire delle zone di protezione, “allo scopo di difendere la visibilità e la prosperità dei monumenti immobili e di procurar loro un decoroso contorno” (art 12 LMS). Quanto all’art 31 cpv. 1 LALPT prevede la facoltà del governo di ordinare l’iscrizione nei PR di speciali vincoli per la protezione dei monumenti. Dal canto loro i comuni, giusta l’art 12 cpv. 6 LMS, hanno l’obbligo di tener presente la protezione del contorno dei monumenti nella determinazione dei piani regolatori. Infine l’art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT sancisce la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche del PR i vincoli speciali per la tutela del paesaggio, che, come nel caso concreto, servono alla tutela di edifici di pregio storico-culturale. Da queste considerazioni risulta chiaramente che la misura pianificatoria in concreto adottata è sorretta da una valida base legale.
2.2 Quanto all’interesse pubblico a questa scelta pianificatoria, va innanzitutto rilevato che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una limitazione della proprietà a tutela di monumenti è di principio d’interesse pubblico ( DTF 119 Ia 309, 118 Ia 388 , 116 Ia 41 c. 4d pag. 49 , 115 Ia 370 c. 3a pag. 373; 109 Ia 257 c. 5a pag. 259). In concreto l’interesse pubblico va ricercato nella volontà di proteggere le chiese di __________, di __________ __________ di __________ e la chiesa di __________. __________, considerati monumenti storici di rara bellezza. La chiesa di __________ __________ (fine XI secolo), iscritta nell’elenco cantonale dei monumenti storici nel 1911, è uno degli edifici romanici più importanti della Confederazione. Di particolare pregio la sua struttura architettonica, come pure la cripta con le sue sculture. La chiesa di __________ __________ del __________ (XI secolo), pure iscritta nell’elenco cantonale dei monumenti storici nel 1911, ha notevoli contenuti artistici (affreschi tardogotici, soffitto ligneo, ecc..). Essa sorge sulla sommità di un colle che domina l’intero paese, attorno al quale ci sono ancora i resti di un castello. La chiesa di __________ __________ invece, che non risulta iscritta nell’elenco cantonale, risale all’epoca barocca. Essa rappresenta una testimonianza del passato assai importante ritenuto che la sua fondazione è assai antica, forse altomedioevale, pur essendo attestata solamente nel 1210. Questi edifici caratterizzano grandemente il paesaggio di __________, che è uno dei più interessanti del nostro Cantone; non a caso l’ “Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere “ (ISOS) attribuisce a __________ un’importanza nazionale per i contenuti architettonici, storici e monumentali. L’interesse pubblico alla salvaguardia della bellezza e dell’integrità di questo luogo appare pertanto evidente. Per una sua adeguata tutela occorre tuttavia mantenere il più possibile intatto e libero da qualsiasi tipo di utilizzazione e d’intervento l’ambiente circostante ai monumenti.
2.3 Verificata la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il comprensorio di protezione così come adottato dal Governo risulta ragionevole, attuabile e sopportabile e segnatamente se non sacrifica un’area superiore a quella necessaria per conseguire l’auspicata protezione. Se così fosse la zona di protezione, sovradimensionata, non sarebbe più sorretta da un sufficiente interesse pubblico e violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400). Con il sopralluogo si è potuto rilevare come tutti i fondi dei ricorrenti siti in località “__________” costituiscano, assieme, una naturale cornice protettiva ai sovrastanti monumenti formati dalla chiesa di __________ __________ e dalla chiesa di __________ __________. Essi formano un’area particolarmente bella per lo più libera da costruzioni e attualmente adibita a vigna, che crea quell’adeguato e appropriato stacco tra le abitazioni esistenti e i monumenti protetti, ossia quello spazio libero necessario per marcare la presenza di questi ultimi, evidenziandone al contempo la bellezza e il valore. Pure il fondo no. __________posto a ridosso della chiesa di __________ __________, presenta questa funzione di stacco e di protezione. A mente di questo Tribunale togliere a questa fascia protettiva anche solo una parte per adibirla all’edificazione significherebbe svilire grandemente la bellezza e l’integrità del luogo. Solo nella sua interezza questo comparto permette di raggiungere pienamente lo scopo perseguito dalla zona di protezione. Permetterne anche solo in parte l’edificazione, come auspicato dagli insorgenti, significherebbe senz’altro rompere l’armonia esistente nonché banalizzare il paesaggio. Oltretutto la visuale sui monumenti verrebbe sicuramente compromessa. In pratica questa autorità non ravvisa in concreto l’inclusione di superfici superflue ai fini della tutela dei monumenti, ragion per cui va concluso che il principio della proporzionalità è stato rispettato.
2.4 Abbondanzialmente va aggiunta la considerazione che nel comune di __________ non sussiste il bisogno di estendere la zona edificabile al comparto in esame, essendo il PR già sovradimensionato rispetto alle previsioni di sviluppo del Comune. La contenibilità prevista è infatti di __________unità insediative, dalla quale risulta che il PR offre la possibilità di un insediamento di __________ nuovi abitanti residenti. Ora se si considera che la popolazione di __________ alla fine del 1993 contava solamente __________abitanti(vedi Annuario statistico ticinese 1994, pag. 65), non si può certo affermare che sussista la necessità di disporre di nuove possibilità edificatorie, specialmente se ciò comporterebbe un deprezzamento dei valori paesaggistici e storico-culturali presenti nel comparto.
Questo Tribunale giunge pertanto alla conclusione che l’impugnata decisione governativa è giuridicamente fondata e merita conferma. Le censure sollevate dai ricorrenti non possono quindi venire accolte. Per quel che concerne la richiesta di un’indennità di esproprio avanzata in via subordinata da quasi tutti gli insorgenti va rilevato ch’essa deve essere presentata in separata sede in quanto questo Tribunale non è competente in materia.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Ogni ricorrente verserà Fr. 300.-- per tasse e spese di giustizia..
Intimazione: - ai ricorrenti
Comune di __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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