AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.67
Data decisione, Autorità: 13.12.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00067
Lugano 13 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 6 gennaio 1988 di
__________ _________ e __________ _________ _______________ __________, __________, (rappr. __________. __________ & __________. __________, __________)
contro
la risoluzione 1 dicembre 1987 , no. __________, del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore del Comune di Croglio e evade i ricorsi di prima istanza;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Le signore __________ __________ e __________ __________ sono proprietarie del mappale no. __________del comune di __________ posto nella frazione di Purasca Inferiore.
b. Nelle sedute del 28 novembre, 5 e 6 dicembre 1983 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR. Tale piano prevedeva l’assegnazione del mappale delle ricorrenti alla zona boschiva.
c. Contro questo azzonamento le signore __________ e __________ sono insorte in data 12 febbraio 1985 al Consiglio di Stato chiedendo lo stralcio della zona boschiva dalla loro particella con conseguente suo inserimento in zona edificabile.
d. Con decisione 1 dicembre 1987 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di Croglio e respinto il ricorso interposto dalle insorgenti. In particolare l’autorità governativa ha rilevato che, pur essendo stato accertato in data 21 maggio 1985, da parte dell’Ufficio forestale competente, che la maggior parte del particellare no. __________non era bosco, l’assegnazione di questo fondo alla zona edificabile R2 non poteva comunque avvenire essendo il comparto edificabile in quel luogo delimitato dalla presenza di un riale. Trovandosi il mappale in questione oltre il corso d’acqua, l’edificazione era esclusa.
e. Dissentendo da tale decisione le signore __________ e __________ sono insorte in data 6 gennaio 1988 al Gran Consiglio riproponendo la richiesta d’inserimento della loro proprietà in zona edificabile dato che, a loro dire, il citato riale da parecchi anni non convoglia più acqua e di conseguenza è come se non esistesse.
f. Con messaggio n. __________ dicembre 1990 il Municipio di __________ ha sottoposto al legislativo comunale alcune varianti del PR che il Consiglio Comunale ha adottato nella seduta dell’8 marzo 1991. Tra queste figurava l’estensione della zona edificabile ai terreni siti in località __________ Inferiore compresi tra il riale e la fascia boschiva e quindi pure al mappale delle ricorrenti.
Con risoluzione 5 maggio 1993 sulle varianti, il Consiglio di Stato ha però espresso l’intenzione di non approvare questo ampliamento della zona edificabile. A sostegno di questa risoluzione il Governo ha spiegato che durante i mesi di giugno-ottobre 1992 è stato allestito uno studio idrogeologico sul Comune di __________, dal quale è risultato che per il comparto in esame esiste un elevato rischio di flusso di detriti attraverso il riale esistente. Un’estensione della zona edificabile a questo comparto non appariva pertanto opportuna (cfr. decisione no. __________5 maggio 1993, pag. 15, 16 ). Alla medesima conclusione era giunto l’istituto geologico cantonale, che con scritto del 12 febbraio 1993, confermava alla sezione della pianificazione urbanistica la presenza di un elevato rischio d’alluvionamento proprio in corrispondenza con i mappali no. __________, __________. Il Governo ha quindi assegnato al Municipio e ai proprietari dei fondi interessati un termine di 60 giorni per presentare le proprie osservazioni in merito, a salvaguardia del loro diritto di essere sentiti, prima di emanare la decisione finale.
g. In data 20 aprile 1993 questo Tribunale ha esperito un sopralluogo alla presenza delle parti. All’occasione si è potuto constatare la presenza di uno stretto canalone fittamente boscato, all’imbocco del quale c’era una griglia su un pozzetto di raccolta dell’acqua. In questa sede il rappresentate del Consiglio di Stato fece presente che era stato effettuato uno studio geologico sulla zona, dal quale risultava un pericolo d’alluvionamento per i fondi delle ricorrenti. Queste ultime affermavano contestarono la presenza di una situazione di pericolo, specialmente in considerazione della posizione rialzata della loro particella. Si è quindi deciso di tenere in sospeso il ricorso in attesa della decisione definitiva del Governo.
h. In data 5 luglio 1993 le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni alla decisione del 5 maggio 1993 del Consiglio di Stato che non approvava l’estensione della zona edificabile al loro particellare. In particolare esse hanno rilevato che nella zona non vi sono mai state alluvioni e che l’alveo del riale è da lungo tempo in secca. Inoltre esse sostengono che il mappale no. __________ si sviluppa in collina per rapporto al riale, per cui mal comprendono come una potenziale alluvione possa mettere in pericolo eventuali costruzioni. A loro dire potrebbero entrare in linea di conto delle misure tecniche appropriate a tutela della zona, evitando così la grave restrizione prevista. Le ricorrenti rilevano inoltre che le autorità hanno del resto già concesso la costruzione di due autorimesse in loco. Per concludere ritengono che l’esclusione del loro terreno dalla zona edificabile configuri una disparità di trattamento, non rispetti il principio della proporzionalità e dell’adeguatezza, come pure della buona fede.
i. Con decisione successiva no. __________del 4 agosto 1993 il Consiglio di Stato, ha definitivamente risolto, sulla scorta delle risultanze dello studio idrogeologico dell’Istituto geologico cantonale, di non approvare l’estensione della zona edificabile per i fondi __________e __________ (ora conglobato con il fondo no. 944) e quindi di attribuirli d’ufficio alla destinazione precedente (territorio senza destinazione specifica). Contro questa decisione le insorgenti non hanno più interposto ricorso.
in diritto
In concreto il ricorso delle insorgenti, inoltrato a suo tempo, tempestivamente, al Gran Consiglio, non è mai stato oggetto di istruttoria presso quell’autorità. Esso è pertanto stato correttamente trasmesso a questo Tribunale per sua competenza. Avendo le ricorrenti già ricorso davanti al Consiglio di Stato, esse sono legittimate ad insorgere giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT. Si può quindi concludere che l’impugnativa in esame è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3.1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori devono preservare per quanto possibile i luoghi destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. b LPT). In particolare giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. c LPT, i Cantoni devono designare, in vista dell’allestimento dei loro piani direttori, i territori che sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni nocive. Il 27 marzo 1990 è entrata in vigore la Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali intesa a disciplinare l’accertamento, la premunizione ed il risanamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali. A norma di questa legge l’accertamento dei territori esposti a pericoli naturali è operato mediante l’allestimento di un catasto cantonale ( art. 2 cap. 1), che serve da base per il disciplinamento degli interventi di premunizione e di risanamento (art. 3 cap. 1). Il Cantone, i Comuni e le Regioni devono tener conto di questo catasto nell’ambito delle loro pianificazioni territoriali (art 3. cap. 2). Pure l’art 28 cpv. 2 lett. l LALPT prevede espressamente che nelle rappresentazioni grafiche del PR devono essere fissate le zone che, secondo l’esperienza comune o gli accertamenti tecnici, non offrono sufficienti garanzie di salubrità o di stabilità o che sono soggette ad immissioni eccessive o a pericoli naturali, segnatamente a caduta di valanghe, frane o massi, ad alluvionamenti o inondazioni. Da queste considerazioni altro non si può concludere che la misura pianificatoria all’esame è sorretta da una valida base legale.
3.2 Quanto all’interesse pubblico a questa scelta pianificatoria, va rilevato come esso appare in concreto evidente. Come già precisato nei fatti, l’Istituto geologico cantonale, nel quadro delle competenze fissate dalla Legge sui territori esposti a pericoli naturali pocanzi citata, ha proceduto al rilievo del territorio del Comune di __________. Dallo studio è risultato che in corrispondenza dei mappali no. __________e __________esiste un elevato rischio di alluvionamento. In particolare il rilevamento morfologico del riale che attraversa questi due fondi ha evidenziato la presenza, in alveo e lungo i versanti della valletta, d’ingenti quantitativi di legname, il che può costituire la premessa per la formazione di pericolose serre, la cui rottura in caso di forti precipitazioni potrebbe provocare punti di piena molto pericolosi. Inoltre le sponde di questo riale sono in generale instabili con fenomeni di crolli di roccia e soprattutto con scoscendimenti superficiali che provocano costante caduta di tronchi in alveo. A ciò va aggiunto che non esiste un libero sbocco verso valle. Esistono due tombini che però non possono garantire il normale deflusso delle acque. È evidente che in questo contesto l’esclusione dell’edificazione corrisponde ad un chiaro interesse di sicurezza pubblica.
3.3 Resta da esaminare la questione a sapere se questa scelta rispetta il principio della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo d’interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra risultato da raggiungere e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 11 Ia 98, 113 Ia 137).
A mente di questo Tribunale la decisione contestata resiste anche a questa censura. L’inedificabilità del comparto è, in concreto, senz’altro una misura adatta alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Se da un lato é ipotizzabile che con un’adeguata sistemazione del riale, ovvero con un ripristino delle normali condizioni di deflusso del corso d’acqua, il rischio d’alluvionamento potrebbe anche diminuire, fermo resta che nella situazione attuale il pericolo sussiste e di conseguenza in mancanza di provvedimenti migliori a corto termine, l’assegnazione del comparto a zona senza destinazione specifica risulta senz’altro corretta e proporzionale. Del resto va pur rilevato che contro quest'ultimo azzonamento previsto dal Consiglio di Stato con decisione 4 agosto 1993 le insorgenti non hanno più interposto ricorso.
Simili circostanze non si verificano nel caso all'esame. Il limite della zona edificabile è stato tracciato sulla base delle risultanze di uno studio tecnico redatto sia dall’istituto geologico cantonale che da un operatore esterno. L’impugnativa delle ricorrenti non merita pertanto di essere accolta neppure su questo punto.
Per questi motivi,
visti e considerati gli articoli di legge applicabili alla fattispecie.
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Le ricorrenti sono condannate in solido al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.-.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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