AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.62
Data decisione, Autorità: 15.05.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00050
Lugano 8 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto i ricorsi
__________ e __________ __________, __________, del 10 aprile 1987
__________, __________ e __________ __________, rappr. da avv. __________ __________, __________, del 14 aprile 1987
, rappr. da avv. __________ __________ -, __________, del 17 aprile 1987
__________, __________ e __________ __________, rappr. da dr. __________ __________, __________, del 17 aprile 1987
__________ __________, rappr. da dr. __________ __________, __________, del 17 aprile 1987
contro
la risoluzione governativa n. __________del 10 marzo 1987 che in sede di approvazione del PR del Comune di __________ non ha approvato la zona industriale del __________ __________;
visto la risposta del Consiglio di Stato del 25 ottobre 1995 che dichiara divenuti privi di oggetto i ricorsi;
preso atto degli scritti
· 10 novembre 1995 di __________ e __________ __________ dichiaranti di ritirare il ricorso;
· 8 novembre di __________, __________, __________ __________ che dichiarano essi pure di ritirare il ricorso ma con protesta delle ripetibili;
· 6 dicembre 1995 della __________ che consente allo stralcio del ricorso con l’applicazione di congruo importo di ripetibili;
· 6 dicembre 1995 di __________, __________ e __________ __________, di uguale tenore del precedente;
· 18 dicembre 1995 della __________ __________ __________ che esprime il proprio accordo allo stralcio del ricorso, ma chiede il giudizio quo alle spese e alle ripetibili;
considerato in fatto e diritto:
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza);
che il ritiro di un ricorso per il fatto che è divenuto privo di oggetto o di interesse non vale di per sé desistenza; così nel caso concreto, dove peraltro il ricorso è stato ritirato su segnalazione del tribunale;
che, quando per motivi non configuranti ritiro, desistenza, acquiescenza, l’oggetto litigioso o l’interesse giuridico all’emanazione del giudizio vengono a mancare in corso di procedimento, i costi vengono ripartiti tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio; e così le ripetibili (cfr. Gygi, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2. ed., pag. 326; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a);
che in concreto il motivo essenziale per cui la zona industriale in località __________ __________ non venne approvata dal Consiglio di Stato sta nella circostanza che da tempo era allo studio l’insediamento in quel comprensorio di un interporto, con imminente istituzione, a salvaguardia di detto studio, di un zona di pianificazione;
che il cantone ha infine rinunciato all’infrastruttura e che la destinazione del __________ __________ è stata definita dal comune attraverso un piano particolareggiato, approvato dal Consiglio di Stato il 19 settembre 1995; piano che colloca i fondi dei ricorrenti in zona industriale, come richiesto coi ricorsi;
che in ciò non vanno però rintracciati gli estremi di un’acquiescenza da parte dell’esecutivo cantonale, il quale non ha negato la prima approvazione perché la soluzione proposta era materialmente inaccettabile ma perché era inconciliabile con la diversa destinazione dell’area allo studio;
che per le pregresse le ripetibili vanno attribuite sulla base di una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se l’interesse a mantenerlo non fosse venuto meno, rendendo superfluo il giudizio di merito;
che in concreto è impugnata la decisione con la quale il Consiglio di Stato ha rifiutato di approvare il PR per la parte che attribuisce il __________ __________ alla zona industriale, adducendo ch’era allo studio la creazione in quel comprensorio di un interporto e imminente l’istituzione di una zona di pianificazione a salvaguardia di quello studio, sicché la decisione attributiva andava sospesa per l’intera durata del provvedimento;
che tale decisione non appare, per quanto si possa stabilire in un giudizio sommario come il presente, conforme al diritto;
che se pare infatti doversi ammettere che il Consiglio di Stato - trovandosi ad un tempo dinnanzi ad uno studio pianificatorio cantonale abbastanza progredito da giustificare di lì a poco una zona di pianificazione e a un PR comunale da approvare - rifiuti l’approvazione se la soluzione prevista dal PR appare del tutto incompatibile con l’indirizzo dello studio in corso, non così, invece, se da un lato il PR prevede una zona industriale e d’altro è allo studio la creazione di un interporto che occuperà solo parte di quell’area;
che in ipotesi si sarebbe dovuto, per quanto è dato qui giudicare, approvare la zona industriale (in assenza di altri motivi contrari, non invocati), istituire la zona di pianificazione e decidere eventuali domande di costruzione alla luce dell’evoluzione dello studio pianificatorio nel periodo di vigenza della zona stessa;
che bloccare in quelle circostanze la destinazione dell’area durante tutto quel tempo (possono essere 7 anni: 5 + 2 dell’ev. proroga; più l’intervallo tra la decisione non approvante il PR e la pubblicazione della zona di pianificazione) oltre a non essere previsto dal diritto positivo non appare né tollerabile in sé né peraltro compatibile con il dovere di pianificare imposto dall’art. 2 LPT;
che in simili circostanze non vi sono motivi per ritenere che il giudizio, nel caso in cui avesse dovuto essere pronunciato, avrebbe confermato la decisione impugnata respingendo i ricorsi;
che è quindi giusto riconoscere ripetibili ai ricorrenti patrocinati da avvocati, rispettivamente da un esperto giurista; con l’avvertenza che a quelli rappresentati dal Dr. __________, non iscritto all’albo degli avvocati, è dovuto un importo minore e un importo maggiore a __________ __________ e LLCC per il particolare approfondimento del gravame;
decreta
I ricorsi sono stralciati dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'000.-- di ripetibili a __________ __________ e LLCC; fr. 800.-- alla __________ __________ __________; fr. 500.-- ad __________ __________ e LLCC e fr. 500.-- alla __________ __________.
Intimazione a:
__________ e __________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato, __________
Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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