AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.27
Data decisione, Autorità: 11.06.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00027
Lugano 11 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 16 febbraio 1995 di
__________ e __________ __________, __________,
contro
la decisione no. del 17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato che approva le varianti del Piano Regolatore del Comune di Claro relative alle zone industriali __________ e __________ / __________ e la zona mista residenziale artigianale __________;
viste le osservazioni del 12 aprile 1995 del Municipio di __________;
vista la risposta del 26 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Con risoluzione no. __________del 25 ottobre 1976 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________. In seguito il Governo ha approvato alcune varianti di PR con risoluzione no. __________del 22 luglio 1980, rispettivamente con risoluzione no. __________del 6 aprile 1982. In data 31 marzo 1992 il Consiglio comunale di __________ ha deciso l’adozione di altre varianti, in particolare, Variante A, concernente le zone dei nuclei (NV-NT), Variante B, concernente la zona industriale in località __________, relativa ai fondi, __________, __________, 9, rispettivamente in località __________ e __________ __________ relativa al particellare no., ed infine la Variante C riguardante zone per edifici e attrezzature pubbliche (EAP) il località __________, __________ e __________ __________.
b. Con ricorso del 20 luglio 1992 i signori __________ ed __________ __________i, domiciliati a __________, hanno inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro la Variante B e la Variante C succitate. Innanzitutto essi hanno rilevato come le modifiche previste non fossero state accompagnate da un rapporto di pianificazione in grado di motivarle, come stabilito dall’art. 27 LALPT. Inoltre, per quanto concerne la Variante B, relativa all’istituzione di una zona industriale sui mappali no. 1768, 1769 e 1789 siti in località __________, essi hanno censurato l’incompatibilità di questa modifica con i disposti della LPT, nonché con gli obiettivi del Piano direttore che prevedono la possibilità di una diminuzione del territorio agricolo solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio. In assenza di un dettagliato esame sulla situazione concreta, i ricorrenti hanno ritenuto che la prevista decurtazione di area agricola non poteva venir accolta. Essi hanno pertanto chiesto in via principale l’annullamento della decisione d’inserimento dei mappali no. __________, __________9, __________in zona industriale, oltre che l’ordine al proprietario del mappale no. __________9, protagonista di un intervento edilizio abusivo, di ristabilire la situazione iniziale. In via subordinata essi hanno chiesto d’ordinare al Municipio di procedere ad una nuova pubblicazione delle varianti, corredata della necessaria documentazione. A titolo cautelativo i ricorrenti hanno pure contestato la Variante C (variante concernente la zona per edifici ed attrezzature d’interesse pubblico relativa al mappale no. 1733 in zona Campagna nuova), in quanto non sicuri che il fondo in questione, prima soggetto ad un vincolo EAP, fosse stato ora effettivamente attribuito alla zona agricola. Essi hanno tuttavia precisato che qualora la variante fosse da intendere come assegnazione del mappale all’area agricola, questa parte di ricorso andava considerata ritirata.
c. In data 28 settembre 1993 il Consiglio di Stato ha deciso sulle varianti. In particolare per quanto riguarda l’inserimento in zona industriale dei particellari no. __________, __________, __________siti in località , il Governo, rilevato da un lato le limitate e lacunose indicazioni contenute, a questo proposito, nel messaggio municipale e preso atto dall’altro che la revisione totale del PR allo studio prevede l’inserimento del comparto in una zona di mantenimento degli insediamenti, considerata infine l’eventualità che il tracciato dell’ __________ possa interessare questa zona, ha deciso di sospendere l’approvazione di questa variante dando facoltà al Comune e ai proprietari interessati di presentare le loro osservazioni in merito (cfr. decisione no. __________del 28 settembre 1993, pag. 5 e 6). Il Governo ha quindi pure sospeso la relativa impugnativa dei qui ricorrenti (vedi decisione ob. cit., pag. 9), precisando che la censura circa gli interventi abusivi eseguiti sul particellare no. __________non poteva essere evasa in questa procedura, nonché che il fondo no. __________, prima attribuito alla zona __________, andava effettivamente considerato come attribuito alla zona agricola, ciò che faceva decadere l’impugnativa su questo punto. Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto fondate le critiche dei ricorrenti relative alla procedura di pubblicazione eseguita dal Comune e ha pertanto invitato quest’ultimo a garantire in futuro una maggior chiarezza nell’allestimento della documentazione necessaria.
d. Con risoluzione no. del 17 gennaio 1995 il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente sulle varianti concernenti la zona industriale __________ e __________ / __________, rispettivamente sulla zona mista residenziale-artigianale __________. In particolare per quanto riguarda l’inserimento dei tre fondi __________, __________, __________, il Governo ha deciso (considerate le osservazioni presentate dai diretti interessati, nonché il rapporto della sezione agricoltura precisante che dal punto di vista agricolo la costituzione di una nuova zona industriale in località __________ è inaccettabile, come pure considerate le risultanze degli studi per la revisione del PR in corso) di non approvare la variante all’esame. Esso ha quindi statuito che nell’ambito della revisione generale del piano regolatore il Comune dovrà attribuire il comparto ad una zona d’utilizzazione specifica, per esempio ad una zona di mantenimento degli insediamenti (cfr. decisione del 17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato pag. 5 e 7). È in questo senso che il Consiglio di Stato ha pure accolto l’impugnativa inoltrata dai qui ricorrenti in data 20 luglio 1992, precisando che per la richiesta relativa agli interventi sul fondo __________, il ricorso veniva trasmesso all’Ufficio delle domande di costruzione.
e. Malgrado l’accoglimento del loro ricorso , in data 15 febbraio 1995, i signori __________ sono insorti davanti a questo Tribunale contro la suddetta decisione del Consiglio di Stato, sollevando le medesime censure già avanzate in prima istanza, ma precisando comunque di non opporsi alla soluzione governativa d’istituire una zona di mantenimento degli insediamenti qualora le costruzioni abusive presenti sulla particella no. __________fossero però inserite a piano regolatore come destinate a scopo agricolo.
f. Con scritto del 12 aprile 1995, il Municipio di __________ rileva di non voler formulare osservazioni particolari all’impugnativa dei signori __________, richiamando le motivazioni già formulate al momento dell’adozione della variante. Dal canto suo il Consiglio di Stato, con risposta no. __________ del 26 aprile 1995, precisa di non aver approvato la zona industriale __________ e quindi di aver in sostanza già accolto il ricorso degli insorgenti. Per quanto riguarda la definizione degli interventi ammessi in una zona di mantenimento, esso ha rilevato che spetterà al Comune di definirli nell’ambito della revisione del PR. Il Municipio dovrà sottoporre la sua proposta al Dipartimento del territorio per l’esame preliminare, informare la popolazione sulla proposta e sull’esito dell’esame preliminare e in seguito trasmetterla al Consiglio comunale per l’adozione. I ricorrenti avranno pertanto ancora la possibilità di presentare le loro osservazioni nell’ambito dell’informazione alla popolazione e successivamente di ricorrere al momento delle pubblicazione dopo l’adozione del PR da parte del Consiglio comunale. Ciò considerato il Consiglio di Stato ritiene che il ricorso è prematuro e quindi privo d’oggetto.
g. In data 5 ottobre 1995 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale, spiegata ai ricorrenti la situazione sotto il profilo processuale, è stato loro assegnato un termine di 30 giorni per esprimersi circa il mantenimento del ricorso. Con scritto del 25 ottobre 1995 i signori __________ hanno espressamente dichiarato di voler mantenere il loro ricorso.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
Ora se da un lato può sembrare incomprensibile, visto l’esito positivo della vertenza davanti all’autorità di prima istanza, la nuova impugnativa degli insorgenti davanti a questo Tribunale, dall’altro lato va pur rilevato che con la sua ultima decisione il Consiglio di Stato si è limitato ad annullare la scelta pianificatoria operata dal Comune, senza però stabilire un nuovo azzonamento per il comparto in esame. È quindi logico che i ricorrenti, i quali nella loro impugnativa non avevano solamente contestato la zona industriale, ma avevano espressamente chiesto l’attribuzione di quest’area alla zona agricola, non si ritengano completamente soddisfatti di questa risoluzione e rinnovino pertanto la loro contestazione. Ciò nonostante va ora esaminato se, in concreto, la decisione qui impugnata costituisce una decisione finale, capace di porre fine alla procedura, oppure se trattasi di una semplice decisione incidentale, ovvero di una decisione resa nel corso della procedura che rappresenti solo una semplice tappa della stessa (cfr. DTF 117 Ia 253 consid. 1a, 398 consid. 1, 116 Ia 43 consid. 1b e rinvii). La distinzione è importante perché mentre la prima può sempre essere impugnata davanti all’autorità superiore, la seconda può essere impugnata solo se provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile ( art. 44 LPAmm, rispettivamente, art. 45 PA). Al proposito va rilevato che, di massima, se all’autorità inferiore viene lasciata una certa libertà di giudizio, la decisione mediante la quale gli atti vengono rinviati per ulteriori accertamenti all’autorità che si è già pronunciata in prima istanza, è una decisione incidentale ( “Rückweisungsentscheide gelten nach ständiger Rechtsprechung als Zwischenentscheide”, cfr DTF 117 Ia 398 consid. 1 e rinvii, rispettivamente DTF 117 Ia 253 consid. 1a). Nel caso concreto, come detto, il Consiglio di Stato ha da un lato definitivamente annullato la decisione del Comune per quanto concerne l’istituzione di una zona industriale in località __________ e dall’altro gli ha rinviato gli atti affinché provvedesse a stabilire per questo comparto un nuovo azzonamento nell’ambito della revisione totale del PR già in corso. Per quanto riguarda il nuovo azzonamento esso ha dato dei semplici suggerimenti, senza imporre alcun tipo di zona. La decisione impugnata presenta quindi su questo punto, che solo rimane litigioso, carattere di rinvio e, non ponendo fine alla procedura, costituisce una decisione incidentale. Resta quindi da esaminare se, in concreto, essa provoca ai ricorrenti “un danno non altrimenti riparabile”, circostanza che la renderebbe impugnabile giusta l’art 44 LPamm. Questo presupposto é adempiuto quando il ricorrente ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione. Ciò è il caso qualora il danno non può più essere eliminato in un’ulteriore procedura giudiziaria, nemmeno in caso di giudizio favorevole al ricorrente (cfr. DTF 116 Ib pag. 347 consid. 1 c)); RDAT 31/1979 pag. 70). In concreto, a seguito della negata approvazione della zona industriale, nonché del rinvio del Consiglio di Stato, il comune dovrà procedere all’istituzione di una nuova zona o mediante l’adozione di una variante o, come suggerito dal Consiglio di Stato, nell’ambito della revisione del PR. In ambedue i casi l’autorità comunale sarà tenuta a rispettare la procedura di cui agli art. 32 e seg. LALPT, la quale garantisce ai cittadini del Comune una partecipazione alle scelte pianificatorie, come pure i necessari rimedi giuridici. Ciò significa che i signori __________ avranno ancora la possibilità di esprimersi sulla destinazione del comparto in località __________, come pure d’impugnare ogni futura scelta qualora la ritenessero non corretta. Ne risulta che la decisione incidentale all’esame non arreca ai ricorrenti alcun danno di nessuna natura, tanto più considerato che essi non sono i proprietari dei fondi interessati alla modifica pianificatoria.
Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é irricevibile.
I ricorrenti sono condannati al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi Fr. 500.--.
Intimazione: - Signori __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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