AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.21
Data decisione, Autorità: 02.10.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00021
Lugano 2 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 31 gennaio 1995 di
Comune di __________ __________ __________ rappr. dal Municipio, __________ __________. __________, rappr. da: avv. __________ , ____________________ -,
contro
la risoluzione no. __________del 20 dicembre 1994 del Consiglio di Stato che approva una variante del PR di __________ relativa alla formazione di una discarica in località Cantone.
visto le osservazioni 4 aprile 1995 del Municipio di __________ e la risposta 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato,
visto la risposta 5 giugno 1995 del sig. __________ __________ (rappr. Avv. __________);
visto lo scritto 23 gennaio 1996 del Consiglio di Stato e delle relative osservazioni 14 febbraio 1996 del sig. __________;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
preso atto dello scritto 17 luglio 1996 dell’avv. __________ __________ che comunica il testo della transazione di pari data intervenuta tra le parti, del seguente tenore:
__________ __________ si impegna irrevocabilmente e senza eccezione alcuna a versare al Comune di __________ __________ __________ la somma di fr. 50.000.00. quale contributo per la realizzazione della rotonda __________ __________i.
Il versamento del contributo è subordinato all’ottenimento e alla crescita in giudicato della licenza edilizia per la costruzione di un discarica di Classe 2 in territorio di __________ e meglio come alla planimetria allegata.
Il contributo è esigibile interamente al momento in cui il Cantone chiederà al Comune di __________ __________ __________ il pagamento della sua quota parte per la costruzione della rotonda di __________ __________. Il contributo di __________ __________ è esigibile, pro rata, anche in caso di richiesta di un acconto da parte del Cantone.
Qualora la licenza edilizia fosse rilasciata successivamente alla richiesta di contributo da parte del Cantone, il contributo di __________ __________ diventa esigibile soltanto con la crescita in giudicato della licenza edilizia.
Il contributo di __________ __________ è calcolato per la seguente contenibilità teorica definita nella licenza edilizia:
da 300.000 a 400.000 mc fr. 50.000
da 200.000 a 299.000 mc fr. 37.500
fino a 200.000 mc fr. 25.000
Qualora la licenza edilizia non definisse esattamente la contenibilità sarà richiesto un calcolo al Gruppo di lavoro per le discariche del Dipartimento del territorio.
__________ __________ si impegna non far transitare il traffico diretto in discarica nell’abitato di __________ __________ __________ e a non sollevare obiezioni alle misure provvisorie di regolamentazione del traffico che saranno prese prima e durante la costruzione della rotonda.
Il Comune di __________ __________ __________ ritira il ricorso 31 gennaio 1995.
Spese a chi le ha anticipate, compensate le ripetibili.
Datato __________, 17 luglio 1996 e firmato dalle parti;
considerato che con la stipula della succitata convenzione e segnatamente col ritiro del ricorso il gravame è divenuto senza oggetto;
decreta
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giudizio.
Intimazione a: - Avv. __________ per il comune di __________ __________.
Avv. __________ __________ per __________ __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato, __________
Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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