AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.16
Data decisione, Autorità: 14.10.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00016
Lugano 14 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 30 gennaio 1995 di
1.,2. avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 20 dicembre 1994 del Consiglio di Stato che approva il piano regolatore del comune di __________ e respinge i ricorsi di prima istanza
la
viste le osservazioni 29 febbraio 1996 del Municipio di __________ e la risposta 3 maggio 1995 del Consiglio di Stato,
la replica 15 aprile 1996 delle ricorrenti
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. . __________ - e . __________ - sono comproprietarie dei fondi n. __________, __________, __________ e __________RFD di __________.
b. Il PR di __________ é stato adottato dall’Assemblea comunale nella seduta del 4 gennaio 1993; esso prevede, in particolare, la costruzione di una contrada che dalla strada cantonale raggiunge la parte bassa del nucleo in corrispondenza dei fondi n. __________e __________ RFD. A valle del nucleo del villaggio é inoltre prevista la realizzazione di una strada di servizio per le nuove zone edificabili ZR (zona residenziale) e EC (zona edificabile d’interesse comunale) che attraverserebbe parte del mapp. n. __________.
c. Le ricorrenti hanno contestato queste scelte pianificatorie innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio dal PR della “contrada interna” e della strada di servizio a valle del nucleo.
A sostegno della loro impugnativa hanno invocato il mancato interesse pubblico della contrada, osservando come le abitazione servite dalla contestata opera sono in gran parte secondarie (eccetto quella dei sigg. __________). Viene pure negata la proporzionalità del provvedimento, che comporta un grosso sacrificio per la loro proprietà (occupazione dei fondi n. __________e __________, ora adibiti a giardino-orto). Si oppongono inoltre alla realizzazione della strada di servizio a valle del nucleo.
d. Con decisione 20 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il ricorso di prima istanza; l’autorità governativa sostiene infatti che la pubblica utilità della contrada interna é data, oltre che dalla necessità di garantire un accesso confacente agli edifici esistenti, anche in virtù delle nuove potenzialità edificatorie della zona “completamento nucleo” e dal collegamento con il nuovo posteggio. Quanto alla prevista strada di servizio a valle del nucleo ricorda come la legislazione in materia di pianificazione impone di dotare di accessi confacenti tutte le aree inserite nel perimetro edificabile del PR.
e. Dissentendo da tale decisione le signore __________ -__________e - sono insorte davanti al TPT chiedendone l’annullamento.
Le contestazioni relative alla strada di servizio a valle del nucleo sono state abbandonate; ripropongono invece le censure di primo grado contro la costruzione della “contrada interna” del nucleo.
f. Nelle rispettive osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ chiedono la reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha ribadito la necessità della contrada, per eliminare le scomode scalinate che oggi servono la parte bassa del nucleo del villaggio. Osserva inoltre come la variante di PR elaborata nel gennaio 1996 presenta un nuovo tracciato che si situa al margine delle part. n. __________e __________RFD.
g. Con replica del 15 aprile 1996 le insorgenti hanno nuovamente ribadito la loro opposizione alla progettata contrada, evidenziandone la sproporzione tra i costi e i suoi (minimi) benefici per i residenti del nucleo e la deturpazione di una parte pregevole del loro villaggio.
h. In data 3 maggio 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in esame dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
6.1 L’art. 19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli azzonamenti previsti. Questa norma è direttamente applicabile, ossia non abbisogna di una legislazione esecutiva cantonale. La nozione di urbanizzazione è una nozione di diritto federale (DTF 117 Ib 314); il diritto cantonale può esigere altre condizioni, ma non ne può porre di meno severe (cfr. Adelio Scolari, Diritto Amministrativo, Parte Speciale, nota 933, pag. 517). La legislazione ticinese, a questo proposito, si è limitata a trascrivere il diritto federale (cfr. art. 77 cpv. 1 LALPT). Col termine di urbanizzazione s’intende l’insieme delle opere necessarie per rendere una zona idonea ad accogliere degli insediamenti abitativi e produttivi e perciò idonea ad usi edilizi (cfr. Adelio Scolari, op. cit., pag. 516, punto 932); la predisposizioni di accessi confacenti alle zone edificabili costituisce una di queste opere di urbanizzazione necessarie.
6.2. Nel caso concreto il tratto di strada previsto ha quale scopo di collegare, con un accesso limitato a piccoli mezzi meccanici e da cantiere (larghezza massima 2,5 metri), la strada cantonale con la parte bassa del nucleo di __________, allacciandosi all’esistente contrada che dal fondo delle ricorrenti (n. __________) giunge sino alla piazzetta formata dal f.n. __________ (cfr. planimetria in atti), nonché di creare un passaggio pedonale che dal nucleo conduca ai nuovi posteggi previsti all’entrata dello stesso. Indipendentemente dal fatto che tocchi solo una dozzina di particelle questo nuovo tratto di contrada costituisce un’infrastruttura utile e necessaria, in quanto permette di raccordare adeguatamente alla pubblica via questi fondi già edificati; le dimensioni della carreggiata, ridotte per conformarsi al contesto del nucleo e alla tipologia delle contrade presenti altrove nel villaggio, se non permette l’accesso con veicoli privati, é comunque in grado di soddisfare i più elementari bisogni di mobilità in caso di realizzazione di opere pubbliche (ad. es. macchinari da scavo per le canalizzazioni) e private (ristrutturazione di abitazioni); si é inoltre voluto rendere più agevole lo spostamento pedonale di persone anziane o portatrici di handicap, sinora costrette ad utilizzare le scalinate.
In simili circostanze, poco importa quindi se fino ad ora i proprietari hanno potuto comunque raggiungere i propri fondi attraverso le scalinate del nucleo; ai fini di una corretta ed appropriata urbanizzazione, che rispetti i principi pianificatori vigenti, è infatti opportuno che l’ente pubblico provveda a predisporre accessi confacenti alle zone edificabili (DTF 119 Ib 135).
La misura pianificatoria all'esame è certamente atta, e nessuno lo contesta, a permettere la creazione di un accesso stradale per l’area edificata interessata. Il medesimo scopo non potrebbe inoltre essere raggiunto con una limitazione meno incisiva o gravosa per la parte ricorrente: il vincolo, per ragioni legate alla morfologia del suolo, non è infatti facilmente sostituibile con un altro; già si é detto inoltre dell’insufficiente accesso garantito dalle scalinate. Tra il vincolo e il risultato di pubblica utilità ricercato esiste inoltre un rapporto più che ragionevole. In effetti, la contrada, della cui necessità e della cui parziale esistenza già si è detto, è abbastanza stretta (ha una larghezza massima di 2,5 metri) e non dovrebbe incidere eccessivamente sulla proprietà delle insorgenti : essa passa infatti (nelle versione presentata dalla variante gennaio 1996) sul confine del fondo n. __________RFD e lascia libera ancora una gran parte del vicino fondo n. __________. La realizzazione dell’opera non compromette inoltre la possibilità di utilizzare le restanti superfici dei fondi interessati quali spazi di svago (attualmente sono utilizzate quale orto e giardino).
Anche una certa deturpazione dei luoghi, in sé inevitabile ma non certo nella misura paventata dagli insorgenti, rimane nella fattispecie in un rapporto tutto sommato ragionevole con l’interesse pubblico perseguito.
Gli interessi fatti valere (esplicitamente od implicitamente) dalle ricorrenti devono quindi senz’altro cedere il passo all’interesse pubblico in gioco.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Le ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - Avv. __________. __________, __________, per le ricorrenti
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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