AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.14
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, TPT
Incarto n. 90.95.00014
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 27 gennaio 1995 di
contro
la decisione 13 dicembre 1994 no. 11313 del Consiglio di Stato che approva la decisione di revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
vista la risposta 18 aprile 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Con risoluzione del 25 febbraio 1992 il Consiglio comunale approvava il piano regolatore, piano poi respinto in votazione popolare nel mese di dicembre successivo. Ritenuta l’urgenza di poter disporre di norme pianificatorie aggiornate capaci di sostituire quelle ormai obsolete del PR del 1972 e preso atto che i motivi che hanno portato la popolazione a rifiutare il progetto di PR del 1992 erano essenzialmente da ricondurre al piano del traffico, il Municipio di __________ ha deciso, sentito il parere del Dipartimento del territorio, di ripresentare, con messaggio municipale del 11 febbraio 1993, subito dopo la bocciatura, una seconda proposta di revisione del PR che, a parte alcune modifiche, tra cui lo stralcio del piano del traffico, ricalcava il primo progetto.
b. Nelle sedute del 5 e 26 aprile 1993 il legislativo comunale di __________ ha adottato questo PR.
c. Contro quest’adozione sono insorti, in data 10 agosto 1993, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, tutti consiglieri comunali di __________, rimproverando al Municipio di aver ripresentato un piano regolatore praticamente uguale a quello caduto in votazione popolare senza preoccuparsi di procedere ad un’attenta analisi dei problemi che hanno determinato la sua bocciatura, e soprattutto senza aver informato e reso partecipe la popolazione su questa soluzione. Essi hanno quindi chiesto al Consiglio di Stato di rifiutare l’approvazione e di rinviare il progetto al Municipio. Nelle sue osservazioni al ricorso il Municipio ha rilevato come la conferma delle proposte del PR 1992, con un rinvio transitorio ai vincoli viari previsti nel vecchio PR del 1972 (cfr. art 3 cpv. 2 NAPR) dato lo stralcio del piano del traffico, fosse in pratica l’unica soluzione in concreto praticabile per evitare un ritardo nell’adozione della revisione del PR. L’esecutivo comunale ha quindi spiegato che data l’analogia del progetto di PR 93 con quello del 92, si è considerato superfluo procedere ad un’ulteriore informazione della popolazione giusta i disposti di cui agli art. 32 e 33 LALPT.
d. Con decisione 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto integralmente il ricorso interposto dagli insorgenti. Anche l’autorità governativa ha ritenuto che non occorreva riprendere da capo la procedura di cui agli art. 32 e 33 LALPT, ritenuto che il PR 93 riprendeva, come detto, quasi integralmente quanto stabilito dal PR 92, sul cui contenuto la popolazione era stata a suo tempo debitamente informata, rispettivamente si erano tenuti diversi dibattiti pubblici a seguito del referendum. Il Governo ha pure considerato corretto l’abbandono del piano viario previsto nel PR 92 con la conferma transitoria dei vincoli viari di cui al PR del 1972, data la necessità di uno studio pianificatorio del traffico su scala regionale.
e. Dissentendo da tale decisione i signori __________ __________ e __________ __________, sono nuovamente insorti, in data 27 gennaio 1995, dinanzi al TPT rimproverando, in sostanza, le medesime censure sollevate nel ricorso di primo grado, ossia principalmente una violazione dei disposti di cui agli art. 4 LPT e 5 , 32 LALPT circa la necessità d’informare la popolazione sulle scelte pianificatorie, nonché la necessità di ripresentare un piano nuovo e completo che tenga in considerazione i suggerimenti della popolazione.
f. Nelle sue osservazioni al ricorso del 10 marzo 1995 il Municipio di __________ si riconferma nelle sue allegazioni di prima istanza. Dal canto suo il Governo, con risposta del 18 aprile 1996, chiede la reiezione dell’impugnativa, ribadendo che i problemi pianificatori a __________ sono stati sufficientemente dibattuti, rispettivamente che l’adozione di un PR senza piano viario ha permesso d’introdurre subito l’ormai da tempo richiesto e necessario adattamento dei parametri urbanistici delle zone edificabili, come pure d’armonizzare la tematica viaria locale a quelle regionale che ha un’incidenza sul territorio comunale di __________.
g. Con scritto 3 giugno 1996 il signor _________ ____________ qui ricorrente comunicava a questo Tribunale di voler personalmente rinunciare al mantenimento dell’impugnativa.
f. In data 12 giugno 1996 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale il signor __________ ha dal canto suo dichiarato di voler continuare la vertenza, limitando tuttavia il ricorso alla censura relativa l’informazione della popolazione, rispettivamente all’approvazione del PR senza piano viario e rinunciando alle altre obiezioni sollevate. Questo Tribunale emetterà pertanto il giudizio solo nei confronti del signor __________.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata dal 15.3.1995).
Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
La giurisprudenza federale ravvisa due distinti momenti nel processo pianificatorio: la formazione della volontà politica, da un lato (pianificazione in quanto atto politico dello Stato) e la protezione giuridica, dall’altro.
Quest’ultima è garantita, giusta l’art. 33 cpv. 2 LPT, contro le decisioni e i piani di utilizzazione (PR) fondati sulla legge e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali.
La partecipazione della popolazione al processo pianificatorio e per cominciare la sua informazione sugli scopi e sviluppi della pianificazione, cui le autorità devono provvedere a norma dell’art. 4 LPT, è essenzialmente finalizzata alla formazione della volontà politica. Come tale non rientra nel campo applicativo dell’art. 33 LPT. Non è dunque dato ricorso contro la mancata partecipazione della popolazione o una sua carente informazione, se non nella misura in cui ciò violi nel contempo il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 4 Cost e quindi protetto giuridicamente (cfr. DTF 111 Ia 168/69, 114 Ia 233 ss).
Dall’art. 4 Cost. è tuttavia unicamente deducibile l’obbligo delle autorità comunali e cantonali di prendere in esame le obiezioni sollevate in procedure di opposizione o di ricorso (o di omologazione), non quelle presentate in uno stadio precedente, dedicato alla formazione della volontà politica, consacrata poi nel PR con la sua adozione da parte dell’organo competente.
Poiché, dunque, il diritto di partecipare non è garantito al di là del diritto di essere sentito, se la violazione del secondo è sanata non rimane spazio per dolersi della disattenzione del primo. E’ quanto avviene quando contro la decisione inficiata da simile vizio è dato ricorso al Consiglio di Stato, nel cui ambito il ricorrente può esporre le sue ragioni ad un’autorità munita di pieno potere cognitivo, conformemente all’art. 33 cpv. 3 LPT. Analogamente, allorché il Consiglio di Stato ha adottato una modifica d’ufficio, sicché il tribunale interviene come unica istanza e deve giudicare con piena cognizione in applicazione del citato art. 33 cpv. 3 LPT. Non diversamente quando i fatti sono incontestati e il tema litigioso verte unicamente su questioni di diritto, sulle quali la cognizione del tribunale è istituzionalmente piena (Cfr. sul tema DTF 111 Ia 168/69, 114 Ia 233 ss). In casu è pacifico che il ricorrente ha potuto proporre sia davanti al Consiglio di Stato che in questa sede tutte le sue censure e sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. Già per questo motivo quindi , la censura sollevata dal ricorrente va disattesa. La contestazione del ricorrente non merita quindi accoglimento.
L'art. 28, cpv. 2, lett. p LALPT precisa inoltre che le rappresentazioni grafiche di PR fissano in particolare la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati, con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici.
Il ricorrente censura la mancanza nella versione del PR 93 di una tale regolamentazione. Dalla documentazione agli atti risulta in effetti che l’ultimo progetto di revisione di PR presentato dal Comune di __________ è privo di un piano del traffico vero e proprio. All’art 3 cpv. 2 delle norme di attuazione del PR 93 si evince comunque che i vincoli viari di cui al vecchio PR del 1972 restano transitoriamente in vigore. Ciò significa che ai problemi del traffico in concreto verificabili si può per ora trovare soluzione facendo riferimento alla vecchia regolamentazione pianificatoria. Vero è che mentre l’intero assetto territoriale con i relativi azzonamenti è stato revisionato, l’ordinamento del traffico è rimasto immutato. Dall’incarto risulta che questa particolare situazione è principalmente da ricondurre all’importanza regionale e cantonale che l’assetto viario di __________ presenta. L’ubicazione del comune impone infatti un adeguamento del traffico locale al sistema viario regionale che però a tutt’oggi non ha ancora trovato le giuste e definitive soluzioni ad alcuni rilevanti problemi. Al proposito sia il Municipio che il Governo fanno in particolare riferimento alla questione dei semisvincoli autostradali previsti all’altezza di __________, alle incognite legate alla nuova trasversale ferroviaria alpina, nonché al collegamento viario del locarnese con la __________. Stabilire un piano viario definitivo prima che queste questioni d’ordine superiore vengano risolte, sarebbe effettivamente un’operazione poco coerente. Pertanto, ritenuto che i vecchi vincoli viari non sembrano essere in sostanziale conflitto con il nuovo concetto urbanistico di __________ e che l’adozione di un nuovo PR ha permesso d’introdurre l’ormai da tempo richiesto e necessario adattamento dei parametri urbanistici delle zone edificabili, la soluzione in concreto scelta dal Comune e avallata dal Consiglio di Stato risulta rispondente all’interesse pubblico e quindi giustificata. L’impugnativa del ricorrente non merita pertanto conferma neppure su questo punto.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 300.--.
Intimazione: - __________ __________, __________
__________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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