AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1995.8
Data decisione, Autorità: 23.08.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00008
Lugano 23 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 23 gennaio 1995 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 20 dicembre 1994, no. __________, del Consiglio di Stato che approva una variante del PR di __________ relativa alla formazione di una discarica in località Cantone.
viste le osservazioni 4 aprile 1995 del Municipio di __________ e la risposta 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato,
vista la risposta 5 giugno 1995 del sig. __________ __________ (rappr. Avv. __________. __________);
preso atto dello scritto 23 gennaio 1996 del Consiglio di Stato e delle relative osservazioni 14 febbraio 1996 del sig. __________i;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR di __________ é stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21 dicembre 1983; successivamente é stato oggetto di varianti nel 1988 e nel 1989.
b. Con seduta 29 novembre 1993 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di PR concernente la formazione di una discarica di materiale edile in località “Cantone”, sulle proprietà del sig. __________ __________.
La variante di PR interessa i fondi n. ,,,,__________e __________RFD __________ ed occupa una superficie complessiva di ca. 12,5 ettari. Di questi 5,4 sono destinati alla discarica di materiale edile, per una capacità di ca. 400.000 mc (cfr. rapporto di pianificazione e planimetria in atti); parte dell’area oggetto della discarica dovrà inoltre essere dissodata, essendo superficie forestale. Il progetto preliminare presentato dal promotore prevede, una volta terminata la fase di deposito del materiale, il ripristino della superficie agricola e la creazione di un’azienda vitivinicola nonché la costituzione di un centro di agriturismo.
c. __________ __________ ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato. Ha in preliminarmente invocato il mancato ossequio dell’art. 32 LALPT, che prescrive l’obbligo di informare la popolazione sul processo pianificatorio in atto. Nel merito contesta la pubblica utilità della variante, richiamando le numerose alternative già esistenti nel __________ (discariche di __________ e __________), i conflitti con la protezione della natura e del paesaggio (zona del Monte __________. __________ inventariata nell’IFP) nonché le conseguenze negative sulla viabilità nei vicini comuni di __________ __________. __________ e __________. Rileva infine che la discarica non é prevista dal Piano direttore cantonale e non risulta accompagnata da un programma di realizzazione con relativi costi e modalità di copertura finanziaria.
d. Con decisione 20 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR in esame, apportandovi tuttavia alcune modifiche d’ufficio che restringono il perimetro della discarica da 5,4 a 4 ha, riducono l’area soggetta a dissodamento da 12400 mq a 4800 mq (di cui 2500 a titolo temporaneo) e istituiscono una zona di protezione della natura che interessa l’area dell’ex-cava di tufo e una valletta a monte della prevista discarica (cfr. pto. 3.2. e 3.3. della risoluzione impugnata). L’autorità governativa ha quindi completato le NAPR con l’introduzione di un art. 46quater relativo alla “zona di protezione della natura”.
I tre ricorsi interposti in prima istanza sono invece stati integralmente respinti.
e. Dissentendo da tale decisione __________ __________ é insorto davanti al TPT chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle sue domande il ricorrente ha riproposto, in sostanza, richieste e censure del ricorso di primo grado. Ravvede inoltre una violazione dell’art. 37 LALPT per il fatto che il Consiglio di Stato non ha rinviato gli atti al Comune per pronunciarsi sulla riduzione del perimetro della discarica.
f. Nelle rispettive osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ chiedono l’integrale reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha in particolare sottolineato l’importanza della discarica di __________ per l’attività edile nel __________, tenuto conto delle difficoltà insorte nell’apertura di altre discariche già pianificate.
Dal canto suo il Consiglio di Stato ribadisce come non sia questa la sede per proporre delle soluzioni globali al problema viario nella piana di __________. __________, ma che queste dovranno essere elaborate da un apposito gruppo di lavoro intercomunale. Quanto ai conflitti con la protezione del paesaggio e della natura, osserva come i competenti servizi cantonali abbiano allestito due perizie che hanno valutato in modo approfondito questi aspetti, suggerendo le modifiche d’ufficio adottate in sede di approvazione della variante. In merito al mancato inserimento della contestata discarica nel PD e nel “Concetto cantonale per lo smaltimento dei detriti edili e di scavo” osserva infine che il sopravvenire di nuovi elementi, imprevisti al momento dell’elaborazione di questi documenti, hanno di fatto reso necessario un adeguamento alla situazione e la ricerca di soluzioni alternative tra le quali la discarica di __________.
g. Chiamato in causa da questo Tribunale, il proprietario dei fondi interessato dalla variante nonché promotore del progetto (____________________) ha presentato le proprie osservazioni in data 5 giugno 1995.
Egli propugna la reiezione del gravame, allineandosi in sostanza sulle posizioni espresse dal Municipio di __________ e dal Consiglio di Stato,
h. In data 16 giugno 1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
i. Il 16 novembre 1995 il patrocinatore del sig. __________ ha trasmesso a questo Tribunale copia del dispositivo della sentenza 7.11.1995 del TF con la quale viene dichiarato inammissibile il ricorso interposto dalla Lega svizzera per la protezione della natura (LSPN) contro la decisione 20 dicembre 1994 del Consiglio di Stato, che aveva approvato il dissodamento di 4800 mq delle part. n. __________e __________RFD per la formazione della discarica.
k. Su richiesta del TPT, il 23 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha trasmesso alle parti in causa un memoriale di precisazione, nel quale viene ribadita l’assoluta necessità di disporre in tempi brevi della discarica di __________, viste le difficoltà di pianificazione e messa in esercizio di quelle previste a __________ e a __________.
Il CdS ha comunicato al contempo di voler procedere, entro l’estate, all’aggiornamento della scheda 5.4. del PD tramite inserimento della discarica di __________e; ha inoltre ricordato che é in fase di allestimento il piano generale dei rifiuti (PGR), che dovrebbe contenere l’indicazione della discarica in contestazione.
l. Il 14 febbraio 1996 sono pervenute al TPT le osservazioni del ricorrente al memoriale 23.1.1996 del Consiglio di Stato; in esse viene nuovamente ribadita l’opposizione al progetto di discarica in località “Cantone”, sottolineando come quelle esistenti o previste a __________ e a __________ sono più che sufficienti a smaltire il carico di rifiuti edili prodotto nella regione.
c o n s i d e r a t o
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
La censura é riconducibile alla violazione del diritto di essere sentito, così definito dal Tribunale federale nella sentenza 6.4.1994 in re Lucchini e LLCC c. TPT (1P.513/1993): “il diritto di essere sentito - inteso in senso lato - serve da un lato all’accertamento dei fatti e costituisce, dall’altra, la facoltà per il cittadino di partecipare all’emanazione di una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, e permette, segnatamente, prima che venga adottata una decisione, di offrire mezzi di prova relativi a fatti rilevanti o per lo meno di esprimersi sul risultato dell’assunzione delle prove quando ciò sia idoneo a influenzare la decisione da emanare (DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii).” Cfr. parimenti DTF 119 Ia 141 consid. 5 a bb.
L’estensione del diritto viene definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale. Se tale tutela risulta insufficiente, si applicano le regole procedurali deducibili direttamente dall’art. 4 Cost, che garantiscono al cittadino diritti di difesa minimi in ogni vertenza.
2.1 La giurisprudenza federale ravvisa due distinti momenti nel processo pianificatorio: la formazione della volontà politica, da un lato (pianificazione in quanto atto politico dello Stato) e la protezione giuridica, dall’altro.
Quest’ultima è garantita, giusta l’art. 33 cpv. 2 LPT, contro le decisioni e i piani di utilizzazione (PR) fondati sulla legge e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali.
La partecipazione della popolazione al processo pianificatorio e per cominciare la sua informazione sugli scopi e sviluppi della pianificazione, cui le autorità devono provvedere a norma dell’art. 4 LPT, è essenzialmente finalizzata alla formazione della volontà politica. Come tale non rientra nel campo applicativo dell’art. 33 LPT. Non è dunque dato ricorso contro la mancata partecipazione della popolazione o una sua carente informazione, se non nella misura in cui ciò violi nel contempo il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 4 Cost e quindi protetto giuridicamente (cfr. DTF 111 Ia 168/69, 114 Ia 233 ss).
Dall’art. 4 Cost. è tuttavia unicamente deducibile l’obbligo delle autorità comunali e cantonali di prendere in esame le obiezioni sollevate in procedure di opposizione o di ricorso (o di omologazione), non quelle presentate in uno stadio precedente, dedicato alla formazione della volontà politica, consacrata poi nel PR con la sua adozione da parte dell’organo competente.
Poiché, dunque, il diritto di partecipare non è garantito al di là del diritto di essere sentito, se la violazione del secondo è sanata non rimane spazio per dolersi della disattenzione del primo. E’ quanto avviene quando contro la decisione inficiata da simile vizio è dato ricorso al Consiglio di Stato, nel cui ambito il ricorrente può esporre le sue ragioni ad un’autorità munita di pieno potere cognitivo, conformemente all’art. 33 cpv. 3 LPT. Analogamente, allorché il Consiglio di Stato ha adottato una modifica d’ufficio, sicché il tribunale interviene come unica istanza e deve giudicare con piena cognizione in applicazione del citato art. 33 cpv. 3 LPT. Non diversamente quando i fatti sono incontestati e il tema litigioso verte unicamente su questioni di diritto, sulle quali la cognizione del tribunale è istituzionalmente piena.
(Cfr. sul tema DTF 115 Ia 93 seg., 114 Ia 233 ss, 111 Ia 168/69; vedi la critica di Moor, op. cit. vol. II. pag. 293).
In concreto, il Municipio, ha ricordato nelle sue osservazioni che sin dall’inizio la popolazione é stata informata tramite stampa della problematica e che quindi non corrisponde al vero che la variante di PR non sia stata oggetto di pubblica informazione.
Ora a prescindere dalla dubbia idoneità di questa forma indiretta di informazione ad adempiere il dettato dell’art. 4 LPT, la censura va disattesa. Il diritto di essere sentito è infatti stato rispettato dalla procedura di adozione della variante in esame, prova evidente ne sono i circostanziati gravami inoltrati dal ricorrente in prima e seconda istanza ; un’eventuale violazione sarebbe peraltro stata sanata in questa sede, posto che i punti litigiosi involvono mere questioni di diritto o modifiche d’ufficio sulle quali è data piena cognizione dell’istanza giudicante (cfr. DTF 118 Ib 111 seg. consid. 4).
A suo dire infatti, l’autorità governativa avrebbe dovuto rinviare l’incarto al Comune, trattandosi di modifiche che coinvolgono il diritto comunale, consentendo a questi di pronunciarsi sull’adozione di simili norme nel pieno rispetto della sua autonomia pianificatoria.
3.1. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. pag. 55).
Nella fattispecie, le modifiche d’ufficio operate dal Consiglio di Stato si sono rese necessarie per adeguare il progetto ai precetti della LPT, ed in particolare per delimitare un’area naturalistica protetta ai sensi dell’art. 17 LPT. Di conseguenza si é deciso di ridurre l’area interessata dalla discarica ed é stato introdotto un nuovo disposto della NAPR che disciplina la prevista zona di protezione della natura (art. 46 quater NAPR).
Ora, trattandosi di modifiche necessarie ed inderogabili per adeguare la variante proposta dal Comune alla pianificazione di ordine superiore (LPT, LPN), legittimamente il Consiglio di Stato ha proceduto alla loro adozione, peraltro con il pieno consenso del Municipio di __________, senza rinviare gli atti al Comune. Dal momento che l’agire del Consiglio di Stato é risultato corretto, oltre che sensato in termini di economia processuale, le censure ricorsuali su questo punto devono essere respinte.
4.1. Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione le attrezzature pubbliche, evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presta ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
4.2. Il problema si complica quando una determinata soluzione pianificatoria implica per la sua complessità l’applicazione di diverse legislazioni settoriali, con l’attribuzione della relativa competenza decisionale a una specifica autorità, cui vien fatto obbligo di previamente ponderare tutti gli interessi in gioco.
Così ad esempio quando si intenda destinare una determinata zona all’installazione e gestione di impianti propri a esercitare un influsso negativo sull’ambiente, sulla natura e il paesaggio, sullo stato delle acque e così via. Le diverse prescrizioni applicabili possono essere così strettamente connesse che un coordinamento materiale delle relative decisioni si impone onde evitare l’inarticolata addizione di soluzioni discordanti e peggio contrastanti che finirebbero per vanificare l’attuazione del diritto federale disattendendo l’art. 2 disp. trans. Cost e violerebbero comunque, per la loro carica di arbitrarietà, l’art. 4 Cost.
Nel limite del possibile il processo decisionale dev’essere coordinato già a livello formale, nel quadro di una procedura leader che riassuma in un’unica decisione le decisioni settoriali e se questo non è possibile (così ad es. quando siano coinvolte autorità federali e cantonali) che assicuri un risultato qualitativamente equivalente a quello ottenibile con un’unica istanza.
E’ nelle grandi linee quanto ora prescrive l’art. 25a LPT, ispirato alla giurisprudenza federale che ha nella sentenza Chrüzlen (DTF 116 Ib 50 seg.) la sua prima importante elaborazione (cfr. per le ulteriori precisazioni e completazioni DTF 120 Ib 400 seg. e soprattutto DTF 122 Ib 81 seg.).
Il principio, già implicito negli art. 1 cpv. 1, 2a. frase e 2 cpv. 1 e 2 LPT, nonché negli art. 2, 3 e 4 cpv. 2 OPT, è peraltro sancito da diverse legislazioni speciali; non ultimo dall’art. 20 OTR, qui direttamente applicabile.
5.1. Le norme più importanti in materia di pianificazione di discariche (nella definizione sono comprese anche quelle di materiali edili) sono contenute nella legge sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e nella relativa ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), entrata in vigore il 1 febbraio 1991.
L’art. 30 LPAmb enuncia i principi basilari del trattamento dei rifiuti, vale a dire l’obbligo di riciclare, rendere innocui o eliminare i rifiuti (cpv. 1), l’obbligo di autorizzazione cantonale per la gestione delle discariche (cpv. 2) e l’obbligo di depositare i rifiuti solo nelle discariche autorizzate (cpv. 3).
Questi dettami sono ripresi più dettagliatamente nelle disposizioni dell’OTR.
Giusta l’art. 15 OTR, il Cantone deve allestire annualmente un elenco dei rifiuti raccolti sul proprio territorio. In questo elenco figurano i vari tipi di rifiuti (cfr. art. 6-9 OTR), i Comuni di provenienza, gli impianti di trattamento nonché i diversi modi di trattamento, in particolare il riciclaggio, la combustione, il deposito in discarica e il deposito intermedio.
L’art. 16 dell’OTR prevede quale strumento di pianificazione cantonale dei rifiuti di ogni genere (e quindi anche dei rifiuti edili) l’elaborazione di un “Piano di gestione dei rifiuti” (PGR); questo piano deve stabilire i fabbisogni di discariche, la loro ubicazione, il trattamento dei rifiuti, i piano dei trasporti e il comprensori di raccolta. L’art. 17 precisa invece che l’ubicazione delle discariche, una volta fissata nel PGR, dovrà essere trascritta nel PD e nei PR comunali. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 OTR ai Cantoni é dato tempo sino al 1 febbraio 1996 (art. 16 cpv. 1 OTR) per allestire il PGR.
Sinora il Canton Ticino non si é dotato di questo documento pianificatorio. Tuttavia già prima dell’entrata in vigore dell’OTR (1 febbraio 1991), il Cantone aveva elaborato un “Concetto cantonale di smaltimento dei rifiuti edili e di scavo” che prevedeva l’ubicazione di una dozzina di discariche controllate sparse nel Cantone, e trascritto le sue indicazioni nell’apposita scheda di PD n. 5.4 adottata contemporaneamente al Concetto in data 5 luglio 1990.
Come osservato dal ricorrente, la discarica di __________ non figura però né nel “Concetto cantonale” né nel PD alla scheda 5.4. La stessa rientra invece nella strategia messa successivamente a punto dal “Gruppo di lavoro ad hoc” per i rifiuti edili costituito nel 1990 dal Consiglio di Stato, che ha individuato nel progetto presentato dal Comune l’elemento necessario per far fronte a breve termine alle esigenze di deponia di materiali provenienti dall’attività edile nel __________ (v. memoriale trasmesso al TPT dal CdS il 23.1.1996, in atti). Va infatti ricordato che il “Concetto cantonale” non é da ritenersi esaustivo o definitivo in quanto ai fabbisogni a lungo e medio termine in materia di discariche controllate da inerti. A proposito del “Gruppo di lavoro ad hoc” va precisato che questo é permanente ed é incaricato di seguire di continuo l’evolversi della situazione, proprio perché il conflitto tra possibilità di deposito dei materiali e produzione può in ogni momento aggravarsi in modo inaccettabile sia per l’attività della costruzione sia per il territorio, e questo soprattutto a causa degli inevitabili ritardi nella messa in esercizio di nuove discariche o del verificarsi di eventi imprevisti. Periodicamente il Gruppo pubblica un bollettino aggiornato dei progetti delle discariche destinato agli uffici dello stato, enti o associazioni interessate; quella di Rancate é stata inserita nella prima edizione del 1.11.1992 (in atti).
Va inoltre considerato che, stando al citato memoriale, il PGR é attualmente in fase di allestimento, e indicherà nel settore “Materiali da scavo e di demolizione” la discarica controllata di __________. E’ parimenti prevista la prossima trascrizione nel PD delle nuove discariche individuate dal “Gruppo di lavoro ad hoc”, dal momento che il Dipartimento del territorio ha intrapreso l’aggiornamento e la completazione della scheda 5.4.
In siffatte evenienze é lecito concludere che il mancato inserimento della discarica di __________ nel PD e nel “Concetto cantonale di smaltimento dei rifiuti edili e di scavo ” (che corrisponde in pratica ad un PGR settoriale) non pregiudica l’adozione della variante in oggetto; le censure ricorsuali su questo punto possono essere rimosse in quanto la discarica in questione appare sufficientemente ancorata nella pianificazione cantonale, e lo sarà ancor più tramite decisioni formali che, per esplicita indicazione del Governo, saranno prese a breve termine.
5.1. La realizzazione della discarica in oggetto é decisamente contestata dall’insorgente soprattutto per il fatto che, a suo dire, le possibilità di deposito di materiali di scarto nel __________ sarebbero già più che abbondantemente assicurate dalle previste discariche di __________ e di __________ -__________o, dalla capacità complessiva residua di 1,2 milioni di metri cubi. Sottolinea che entrambe sono contemplate dal “Concetto cantonale” adottato dal CdS nel luglio 1990 e che quella di __________, peraltro già in esercizio, figura anche nell’apposita scheda del PD.
Ora, per quanto attiene alla discarica di __________ (località “__________ del __________ ”), il Consiglio di Stato ha precisato che una prima tappa si é conclusa con il completo riempimento dei 125’000 mc di capacità della cosiddetta “__________ __________”. Il 15 maggio 1995 é stata aperta la seconda tappa della discarica (“2”), che prevede un modesto ampliamento di 60’000 mc, sufficiente a coprire le esigenze regionali di deponia solo per breve tempo. Di fondamentale importanza risulta l’ampliamento della capacità complessiva di 800’000 mc contemplato nel progetto denominato “ __________”, il quale però non potrà verosimilmente entrare nella fase operativa che fra alcuni anni, dal momento che la sua realizzazione pratica é subordinata all’allestimento di un esame di impatto ambientale, all’ottenimento di un permesso di dissodamento a livello federale e all’adeguamento del PR comunale.
La discarica prevista dal “Concetto cantonale” a __________ -__________ (capacità 400’000 mc) resta invece, dal profilo della pianificazione settoriale, un obbiettivo a lungo termine e potrà diventare attuale quando le discariche di __________ e __________ saranno esaurite, e verosimilmente non prima del 2005. Il progetto preliminare, pur essendo già stato esaminato da Comune e Cantone, non é infatti di facile attuazione, dato che dal profilo tecnico la realizzazione pone ancora numerosi problemi irrisolti (in particolare sotto l’aspetto geologico e di protezione ambientale).
In simili circostanze, l’apertura della discarica di __________ risulta dettata da una reale situazione di urgenza. Pur ammettendo, come sostenuto dal ricorrente, che per effetto della persistente crisi del settore il volume annuo di detriti edili depositati in discarica nella regione __________ non superi oggi i 40’000-45’000 mc (la relazione di pianificazione indicava un volume di 81’800 mc nel 1990, mentre secondo le stime della __________ svizzera __________ __________ -__________ la stessa si aggira oggi attorno ai 60-70’000 mc), la discarica di “__________ ”, limitata a 60’000 mc di capacità, non potrà nella migliore delle ipotesi sopperire ai bisogni per più di un anno e mezzo. Quella di , con i suoi 400’000 mc di capacità sarebbe invece in grado di smaltire le necessità regionali per almeno 5-6 anni, periodo nel quale si potranno portare a termine le procedure di approvazione concernenti gli impianti di “ ” e di __________ -.
Dal profilo dell’opportunità, va d’altronde considerato (come meglio si vedrà nei paragrafi seguenti) che al momento attuale la discarica di __________ é il progetto meno problematico e in fase di elaborazione più avanzata, essendo già stati definitivamente risolti i problemi di dissodamento e avendosi già provveduto al suo inserimento nel PR comunale.
Alla luce di queste considerazioni, non vi é chi non veda come la realizzazione di una discarica di detriti edili e materiale di scavo di grosse dimensioni come quella in contestazione sia oggi di rilevante interesse pubblico. A nulla cambia il fatto che la stessa sia prevista su un’area privata, e privato ne é il promotore : la discarica in quanto tale dovrà essere aperta al pubblico ed in particolare alle imprese edili e di scavo del __________ e la sua gestione a cura della __________ svizzera __________ __________, Sezione Ticino, verrà coordinata e opportunamente controllata dalle autorità comunali e cantonali. Tutto sommato la valutazione operata dal Consiglio di Stato che ha portato alla riconferma della validità del progetto di __________ sulla scorta del confronto con le possibili alternative esistenti nella regione non può essere censurata.
5.2. Nel caso specifico, l’insorgente critica la mancata esecuzione di un preventivo esame di impatto ambientale (EIA) e di una perizia da parte della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio.
Per quanto attiene all’esame di impatto ambientale si osserva che una specifica disposizione dell’Allegato 1 OEIA (cifra. 40.4) dispensa le discariche di materiale inerti con un volume inferiore ai 500’000 mc da quest’obbligo; quella di __________, che prevede un ingombro massimo di 400’000 mc, rientra pertanto in questa categoria. L’art. 4 OEIA precisa che in tal caso é sufficiente l’applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente, senza che debba essere steso un vero e proprio rapporto ai sensi dell’art. 7, con l’avvertenza che secondo l’art. 3 OEIA vi rientrano la LPAmb, le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia e la pesca.
In particolare sulle esigenze cui devono soddisfare le discariche di inerti si trovano alcune disposizioni importanti agli art. 30-32 OTR e negli Allegati 1 e 2 di questa ordinanza.
Ai sensi di queste disposizioni occorre infatti provare che l’ubicazione della discarica non si trovi in una zona o area di protezione delle acque sotterranee o in una regione con rocce permeabili, rocce carsiche o contenenti falde freatiche e bacini di alimentazione di sorgenti.
Orbene, nell’ambito degli studi eseguiti per l’elaborazione della variante di PR, questi aspetti sono stati attentamente valutati, con l’ausilio anche di due perizie allestite da specialisti del ramo.
Una prima perizia, riguardante le componenti naturalistiche, dopo aver ricordato che la zona oggetto della variante si trova al limite della zona naturale protetta del __________ __________. __________ (scheda di coordinamento 1.2.21 del PD) ed é pure inclusa nell’inventario federale IFP (oggetto n. 1804), concludeva dopo un dettagliato esame che “gli effetti negativi del progetto sulla biosfera saranno limitati, in quanto nelle zone destinate alla discarica non esistono biotopi particolari o rari, eccezion fatta per il ruscello” e ritenendo ancora che “con i necessari accorgimenti (che potranno essere presi in fase esecutiva) non verrà inflitta al territorio in esame e alle sue componenti naturali nessuna mutilazione o sfregio evidente, né che per questo venga menomato nei peculiari aspetti che l’avvalorano come bene naturale” (cfr. perizia dell’Ing. __________ a pag. 20-21 del Rapporto di pianificazione). Tra i provvedimenti da adottare si segnalano in particolare quelli relativi alla tutela dell’ex-cava di tufo, al ripristino del corso del ruscello prossimo a quello di un torrente allo stato naturale e al deposito del materiale in discarica in modo tale da ricordare il più possibile le linee naturali della zona.
Anche la perizia idrogeologica e geotecnica esperita dal geologo __________ non ha escluso l’idoneità del sito per l’ubicazione di una discarica di materiali edili, rilevando tuttavia l’importanza di salvaguardare l’affioramento di tufo (ex-cava) e la sottostante valletta percorsa da un riale presenti nella parte altra del comprensorio in esame, come pure della risorgenza denominata “__________ del __________ ” situata alle falde del __________e. __________. __________ (cfr. carta geologica in appendice alla perizia, p. 27 del Rapporto di pianificazione).
Il Consiglio di Stato, preso atto di questi rapporti e constatato come la variante presentatagli dal Comune non prevedeva esplicitamente la protezione delle componenti naturali di maggior pregio della zona, ha opportunamente modificato il progetto introducendo una zona di protezione della natura che comprende la cava di tufo, le risorgenze alle falde del monte e l’intera valletta non toccata dalla discarica di materiale inerte. In quest’area, che misura circa 1,4 ettari (della corrispondete misura é infatti stato ridotto il perimetro della discarica), il nuovo art. 46quater della NAPR vieta tutti gli interventi che possono alterare, direttamente o indirettamente, gli elementi naturali e paesaggistici presenti, quali, in particolare, disboscamenti, diradamenti della vegetazione, o modifiche del regime idrico di sorgenti e corsi d’acqua; ogni intervento all’interno della zona protetta dovrà inoltre sottostare all’autorizzazione da parte dell’Ufficio protezione natura, o, se si tratta di aspetti forestali, della Sezione forestale cantonale. A livello paesaggistico si osserva inoltre che l’art. 46bis NAPR sottopone la sistemazione finale dell’area di colmataggio (vale a dire una volta esaurita la possibilità di deposito) all’allestimento di un progetto di ridisegno del paesaggio finalizzato alla ricerca di una soluzione che si integri nel contesto ambientale esistente.
In definitiva si deve riconoscere che la soluzione consacrata dalla variante di PR, integrata dalle modifiche d’ufficio apportate dal Consiglio di Stato, appare sufficientemente ponderata e rispettosa degli interessi naturalistici e paesaggistici del comprensorio in oggetto da meritare conferma anche in questa sede.
5.3. Inconferente si rivela in questo contesto la richiesta di elaborazione di una perizia da parte della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio.
I combinati disposti degli art. 2 e 7 della LPN 1966 (in concreto applicabile al momento della decisione impugnata) escludono l’intervento pianificatorio previsto dalla variante di PR dai compiti di competenza della Confederazione, e questo anche se situato nel perimetro di un oggetto iscritto in un inventario federale.
5.4. Il ricorrente ravvede una violazione della legislazione forestale, per il fatto che la domanda di dissodamento chiesta per la realizzazione della discarica non é stata inoltrata alle competenti autorità federali. Osserva infatti che nella zona di “Cantone”, già prima dell’allestimento della variante, il proprietario e presente promotore della discarica avrebbe compiuto dei disboscamenti che, sommati a quello richiesto nell’ultima istanza di dissodamento (4800 mq, di cui 2500 a titolo definitivo e 2300 a titolo provvisorio) superano i 5000 mq, limite fissato alla competenza dell’autorità cantonale.
A prescindere che ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza sulle foreste (OFo) i dissodamenti chiesti negli ultimi 15 anni vanno addizionati solo se eseguiti per la stessa opera, il che non é manifestamente il caso in concreto visto che per la realizzazione della discarica é stato chiesto un unico dissodamento di 4800 mq, si rileva che il ricorso contro la decisione cantonale interposto dalla LSPN é stato respinto dal TF con sentenza del 7.11.1995; l’autorizzazione cantonale di dissodamento é quindi cresciuta in giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede.
5.5. Il coordinamento materiale e possibilmente formale di cui é cenno al consid. 4.2. di opere di rilevante impatto sul traffico quali una discarica esige che venga preso in considerazione anche questo importante aspetto. Il deposito durante 5-6 anni del materiale nella discarica comporterà necessariamente un quotidiano andirivieni di mezzi pesanti provenenti da tutta la regione del __________, e questo su una rete viaria già notevolmente sollecitata.
Ora, uno speciale gruppo di lavoro, formato da funzionari del Dipartimento del Territorio e da rappresentati dei Comuni di __________, __________ __________. __________ e __________ da tempo sta studiando gli interventi immediati e futuri di sistemazione della rete viaria e della segnaletica che dovranno essere presi per regolamentare il traffico generato dalla discarica. Lo scopo finale di questi studi é di ridurre il più possibile l’attraversamento degli abitati di __________ e __________ __________ da parte degli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla discarica; per il resto, come rileva anche lo studio dell’Ing. __________ a pag. 21 del Rapporto di pianificazione, il rumore e l’inquinamento atmosferico provocato da traffico sarà relativizzato dal fatto che sarà limitato alle ore diurne e che la zona attraversata dai veicoli pesanti é di tipo artigianale-industriale.
Nella realizzazione delle opere stradali volte a migliorare il sistema viario intercomunale é stato coinvolto anche il promotore della discarica; in tal senso in data 17 luglio 1996 é stata sottoscritta una convenzione tra il sig. __________ e il Municipio di __________ __________. __________ per la realizzazione, con partecipazione finanziaria del primo, di una rotonda in loc. __________ __________. Quest’opera, che era già definita prioritaria dal Gruppo di lavoro intercomunale, permetterà di migliorare l’acceso alla discarica in provenienza da __________ __________. __________. Nel citato accordo, il promotore si é anche impegnato a non far transitate i veicoli diretti alla discarica nell’abitato di __________ __________. __________; in cambio, il Municipio provvederà a ritirare il ricorso pendente presso questo Tribunale, ricorso che traeva spunto proprio dal problema della viabilità sul territorio di questo comune.
Stando così le cose, si può senz’altro affermare che nella valutazione complessiva dell’opera si é tenuto debito conto anche della problematica del traffico; le proposte sinora formulate (realizzazione della rotonda __________ __________; deviazione del traffico dall’abitato di __________), unitamente agli accorgimenti di regolazione del traffico che potranno all’occorrenza essere affinati al momento dell’entrata in funzione della discarica, sono tali da salvaguardare un corretto funzionamento del sistema viario intercomunale ed evitare eccessive ripercussioni sull’ambiente circostante e sulla tranquillità della popolazione residente.
Tale circostanza é tuttavia ininfluente nel caso specifico; i costi di attuazione del progetto pianificatorio sono infatti stati assunti interamente dal promotore privato (cfr. pag. 14 della Relazione di pianificazione) e non sono previsti contributi di natura pubblica; per questi motivi le autorità comunali non hanno giustamente ritenuto necessario allegare alla variante un programma di copertura dei costi. Come precedentemente ricordato, il promotore della discarica si é inoltre impegnato finanziariamente alla realizzazione di opere di miglioria stradali all’infuori del perimetro della discarica.
In simili circostanze, anche quest’ultimo addebito ricorsuale deve essere respinto.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1000.-- (mille).
Intimazione: - __________ __________, __________;
Avv. __________. __________i, __________, per __________. __________;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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