AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.7
Data decisione, Autorità: 06.02.1997, TPT
Incarto n. 90.95.00007
Lugano 6 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 20 gennaio 1995 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione 13 dicembre 1994 no. __________ del Consiglio di Stato che approva la decisione di revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
vista la risposta del 18 aprile 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il signor __________ __________ é proprietario del fondo no. __________sito nella zona collinare , direttamente a monte della strada che porta alla località __________ degli __________ -, del Comune di __________.
b. Con messaggio del 11 febbraio 1993 il Municipio di __________ ha sottoposto il progetto di revisione del PR al Consiglio Comunale che ne ha deciso l’adozione nelle sedute del 5 e 26 aprile 1993. Tra l’altro tale piano non includeva il particellare no. __________ di proprietà del signor __________ nel territorio edificabile.
c. Contro il mancato inserimento del suo mappale nelle zona edificabile, il signor __________ è insorto in data 18 agosto 1993 davanti al Consiglio di Stato contestando la scelta pianificatoria operata dal Comune. Egli ha in particolare rilevato come nella prima proposta di revisione del PR la zona __________, della quale fa parte il suo fondo, risultava giustamente inserita in zona edificabile in quanto circondata da costruzioni di abitazioni primarie. Egli ha quindi considerato inspiegabile l’attuale decisione di non concedere l’edificabilità al suo fondo.
d. Con decisione 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto integralmente il ricorso interposto dal signor __________. L’autorità governativa ha rilevato come dall’esame d’opportunità svolto sia emerso che la delimitazione della zona edificabile proposta dal Comune corrisponde ai bisogni razionali per i prossimi 10-15 anni, nonché soddisfa i requisiti imposti da un uso parsimonioso del suolo.
e. Dissentendo da tale decisione il ricorrente è nuovamente insorto, in data 29 gennaio 1995, dinanzi al TPT riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo grado. In particolare il ricorrente ha rimproverato al Governo di non aver tenuto conto del fatto che il Municipio, nelle sue osservazioni all’impugnativa, non si è opposto ad un parziale accoglimento del ricorso nel senso di includere il rustico presente sul fondo, con una porzione di terreno circostante, nella zona residenziale. Egli ha inoltre rilevato una disparità di trattamento rispetto all’azzonamento previsto per il comparto circostante. In conclusione l’insorgente ha chiesto in via principale l’inserimento totale del suo mappale in zona edificabile ed in via subordinata almeno una sua parziale attribuzione.
f. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 1995 al ricorso il Municipio di __________ ha ribadito la sua opposizione ad un integrale inserimento del mappale del ricorrente in zona edificabile. Si è comunque espresso favorevolmente ad una sua parziale inclusione e precisamente limitatamente al rustico ivi sito. Dal canto suo il __________, con risposta del 18 aprile 1996, chiede l’integrale reiezione dell’impugnativa, precisando, per quel che concerne l’intenzione del Municipio d’accogliere parzialmente il ricorso, che in materia pianificatoria, a livello comunale, la competenza decisionale spetta unicamente al legislativo e non all’esecutivo ragion per cui la proposta del Municipio di __________ non merita di essere seguita.
g. In data 12 giugno 1996 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale si è discusso sull’eventualità di procedere ad una variante che accogliesse almeno in parte le domande ricorsuali. È inoltre scaturita l’intenzione del Municipio d’inserire il comparto in questione nell’inventario delle zone soggette a pericoli naturali. Sullo scambio di corrispondenza intervenuto in seguito tra il ricorrente ed il Municipio, si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata dal 15.3.1995).
Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Il PD, che vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). In questo senso l'art. 1 della Legge sulla pianificazione cantonale (1980) statuisce che "il Cantone ... attua una politica di pianificazione indicativa, e una politica di pianificazione del territorio fra di loro coordinate." Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio, ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
L’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (__________), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg. consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confrontano infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
6.1 Dalla relazione tecnico-economica (allestita dallo studio d’ingegneria ing. __________ __________ nel gennaio 1992), si evince che la contenibilità teorica del PR è di 19’604 unità insediative, di cui 12’071 abitanti e 6’198 posti-lavoro. Ciò equivarrebbe ad una riserva di 4’718 unità abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1994 era di 7’353 abitanti (Annuario statistico ticinese, ed 1995). Per sfruttare appieno il potenziale edificatorio previsto dal PR dovrebbe quindi verificarsi, nei prossimi 10, 15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento della popolazione pari al 64% circa rispetto a quella attuale. Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione demografica registrata nel comune nell’ultimo decennio rende altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel comune è passata da 6’585 unità nel 1980 a 6’982 nel 1990, facendo registrare un aumento pari al 6%. Quindi siamo ben lontani da poter raggiungere il potenziale edificatorio previsto. Il pianificatore medesimo, nella sua relazione tecnico-economica di cui sopra, ha evidenziato che : “.... l’incremento annuale medio per il periodo 1981-90 è stato di ca. 40 nuovi abitanti, quindi anche riproponendo prudenzialmente il tasso di crescita annuo del 1% (corrispondente a circa 70 abitanti) - già ipotizzato nel rapporto sull’evoluzione demografica ed economica (1983) - si raggiungerebbe fra 15 anni una nuova base demografica di ca. 8’100. Questa previsione si situa decisamente al di sotto della contenibilità teorica del nuovo piano regolatore di 12’071, per la residenza esiste quindi un discreto margine insediativo rispetto ai fabbisogni prevedibili per il prossimo futuro” (cfr. pag. 5 del rapporto). E ancora più sotto: “...il divario fra contenibilità teorica e prospettive di sviluppo reale non giustifica l’ampliamento delle zone edificabili”. Per finire a pagina 11 il pianificatore specifica che la disponibilità di un discreto potenziale insediativo su aree edificabili ancora libere, non avrebbe giustificato un sostanziale allargamento del perimetro delle zone edificabili. Dagli atti risulta del resto che questi fondi sono sempre stati esclusi dalla zona edificabile. La decisione del 1992 del Consiglio Comunale di includere questo comparto in zona edificabile è caduta in votazione popolare sulla revisione del PR. In simili circostanze l’aggiunta di questo comparto alla zona edificabile porterebbe ad un ulteriore sovradimensionamento complessivo del comprensorio edificabile previsto dal PR. Ciò non risponde ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e, nel contempo, è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni).
Inoltre le misure atte al contenimento dell’estensione del perimetro edificabile corrispondono alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
6.2 Deve tuttavia ancora essere verificato, per una completa ponderazione degli interessi in gioco, se esistono altre ragioni pianificatorie a supporto dell’impugnata risoluzione.
A mente di questo Tribunale nemmeno il presupposto di una preesistente ampia edificazione, nonché dell’idoneità all’edificazione di cui all’art 15 lett. a LPT, sono in concreto adempiuti. Il fondo del ricorrente non risulta ancora urbanizzato ed inoltre, assieme ai mappali direttamente confinanti (pure esclusi dall’edificazione), forma un comparto privo di costruzioni, costituito prevalentemente da vigneti. Con il sopralluogo si è potuto constatare come questa zona ,situata proprio sopra il nucleo del Palasio, sia importante dal punto di vista paesaggistico in quanto molto esposta alla vista e armonicamente inserita nel verde di prati e boschi. Questo genere di aree aperte, costituite da spazi inedificati, si intercalano nel comprensorio edificato, donano alla morfologia del territorio comunale un’immagine armonica. Permettervi l’edificazione pregiudicherebbe evidentemente la bellezza e l’integrità del paesaggio. Inoltre va ancora rilevato che la zona è molto ripida e verosimilmente a rischio geologico, tanto che è intenzione del Comune inserirla nell’inventario delle zone soggette a pericoli naturali.
A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e potenzialità edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta della autorità comunali di non includere il fondo del ricorrente nella zona edificabile sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio della scelta, sono e convincenti. I fondi della zona __________ che risultano inclusi nel perimetro edificabile sono ben diversi dal fondo del ricorrente, sia per collocazione che per morfologia e oltretutto separati dall’intero promontorio.
Anche questa censura non merita quindi accoglimento.
Tutto ciò considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame l’interesse privato del singolo proprietario ad edificare il suo fondo in questa località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente meritevoli di essere salvaguardate. L’impugnativa dell’ insorgente non può quindi venir accolta e di conseguenza la decisione del Consiglio di Stato viene confermata.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
Intimazione: - Avv. __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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