AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.5
Data decisione, Autorità: 07.07.1998, TPT
Incarto n. 90.95.00005
Lugano 7 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 18 gennaio 1995 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 20 dicembre 1994 del Consiglio di Stato relativa all’approvazione di alcune varianti del PR comunale
viste le osservazioni 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato e del Comune di __________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Nella sua seduta del 27 settembre 1993 il legislativo comunale di __________ ha deciso l’adozione di una serie di varianti che modificano il PR del 7 febbraio 1980.
b. __________ __________ ha contestato l’approvazione di queste varianti da parte del legislativo comunale non essendovi inserito il piano generale definitivo della rete stradale del comune. Lamenta in particolare il fatto che si sia abbandonato il progetto di costruire una strada di circonvallazione attorno ai nuclei di __________ e __________, concepito nel 1970 nell’ambito del vecchio piano di protezione del __________ __________.
c. Con decisione del 20 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del PR di __________.
In merito alla problematica del traffico stradale che attraversa il Comune, osserva che il nuovo Piano di utilizzazione cantonale del __________. __________ (PUC-MG) prevede una massiccia riduzione del traffico privato in direzione della __________, riduzione che per l’autorità cantonale giustifica senz’altro l’abbandono degli studi relativi alla circonvallazione dei nuclei. Per questo motivo, reputa sufficienti degli interventi di allargamento puntuali delle strettoie tuttora esistenti sulla strada principale.
d. Dissentendo da tale decisione, __________ __________ è insorto dinanzi al TPT, ribadendo in pratica le argomentazioni sviluppate nel ricorso di prima istanza. A suo dire la proposta cantonale che prevede degli allargamenti puntuali dell’esistente strada principale è troppo vaga e non risolve affatto l’annoso problema del traffico che attraversa i vari nuclei di __________.
e. Nelle sue osservazioni al ricorso il Comune obietta che il piano viario in realtà già esiste ed è parte integrante del PR sin dalla sua approvazione. Da parte sua il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, richiamando le pertinenti osservazioni formulate in occasione della sua decisione sul ricorso di prima istanza.
f. In data 26 ottobre 1995 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. Dopo lunga discussione si è deciso di tenere in sospeso il ricorso sino al momento dell’approvazione del PUC-MG, contro il quale il qui ricorrente è egualmente insorto.
g. Con decreto legislativo del 12 maggio 1998 il Gran Consiglio ha approvato il PUC-MG, respingendo al contempo il ricorso presentato dal sig. __________ contro il contenuto dello stesso.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Le censure ricorsuali hanno una certa pertinenza; le difficoltà provocate dal traffico di attraversamento nei 3 nuclei del villaggio sono state riconosciute sia dal Comune sia, in minor misura, dal Cantone. Il traffico da e per il __________ __________ (__________), modesto nei giorni feriali, assume maggior consistenza nei fine-settimana, soprattutto estivi, e contribuisce ad intasare le strettoie della cantonale in corrispondenza dei nuclei di __________ e di __________.
Consapevole di questo problema, il nuovo PUC-MG (entrato in vigore con la decisione granconsigliare del 12.5.1998), pur senza prevedere i drastici e costosi provvedimenti postulati dall’insorgente __________, si propone di regolamentare in maniera restrittiva il traffico veicolare privato in direzione del . In concreto è prevista una limitazione del numero dei posteggi sull’ di __________ a 170 posti-auto; raggiunta la piena capacità del posteggio, saranno realizzati dei blocchi preventivi del traffico già a __________, impedendo ad altri veicoli di salire verso . Il PUC-MG intende d’altro canto potenziare l’accesso alla montagna tramite il mezzo pubblico, ed in particolare, il trenino a cremagliera __________ -, nonché quello pedestre lungo i sentieri (cfr. Rapporto 27.4.1998 n. __________della commissione speciale per la pianificazione del territorio sul Messaggio 23.4.1997 concernente l’approvazione del PUC-MG, pagg. 6-7).
In simili evenienza, come giustamente evidenziato dal CdS, sarebbe controproducente oltre che contrario all’impostazione del PUC-MG allargare il calibro dell’esistente strada, o addirittura realizzare delle imponenti opere di circonvallazione. La prospettata forte diminuzione del traffico motorizzato contribuirà in fatti a limitare in modo significativo il traffico veicolare che attraversa __________o, soprattutto nei momenti di punta dei fine-settimana; a questo si aggiunge che è senz’altro possibile (ed anche auspicabile) provvedere a dei piccoli e localizzati interventi di allargamento del campo stradale all’interno dei nuclei.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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