AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.5
Data decisione, Autorità: 24.02.1997, TPT
Incarto n. 90.94.00005
Lugano 24 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 15 febbraio 1990 di
__________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione n. __________ del __________ __________ 1989 del Consiglio di Stato
ritenuto
in fatto
a. Il PR del comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 5 dicembre 1989, ha inserito il fondo n. __________RFD di __________, di proprietà della __________ __________ , in una zona senza destinazione specifica (), mentre il fondo n. __________, pur rimanendo edificabile, é stato sottoposto ad una norma transitoria che ne limita l’edificabilità, in attesa dell’allestimento del catasto rumori.
b. Dissentendo da questa decisione la suddetta proprietaria é insorta presso il Gran Consiglio il ____________________ 1990. Il ricorso è stato trasmesso a questo tribunale a fine 1992 in forza della norma transitoria (BU 92, 210 - 18.5.1992).
Nel sopralluogo del 29 gennaio 1993 la vertenza è rimasta sospesa in attesa dell’elaborazione della variante di PR volta all’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore.
c. Nella sua seduta del 16 novembre 1995 il Consiglio comunale di Vezia ha approvato una serie di varianti, tra le quali figura pure l’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore. A entrambi i fondi di proprietà della ricorrente é stato attribuito un grado di sensibilità II, compatibile con la zona edificabile. L’assetto pianificatorio della part. __________non é tuttavia stato modificato, rimanendo inclusa nella zona __________S.
d. Con ricorso del 13 marzo 1996 la ricorrente ha nuovamente chiesto al Consiglio di Stato l’inserimento della part. n. __________in zona edificabile. Tale richiesta é stata accolta dal Consiglio di Stato, che nella sua risoluzione 23 dicembre 1996 ha decretato l’inserimento in zona edificabile del fondo.
Con scritto del 2 gennaio 1997 il patrocinatore della ricorrente ha quindi chiesto lo stralcio della procedura pendente innanzi al TPT.
considerato
in diritto
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza);
che in concreto il PR di __________è stato modificato nel senso postulato dalla ricorrente, con variante approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. __________del 23 dicembre 1996, talché l’impugnativa è divenuta priva di oggetto per acquiescenza e va stralciata dai ruoli con attribuzione a carico del Comune di ripetibili a favore dell’insorgente;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é stralciato.
Il Comune di __________ verserà fr. 500.- (cinquecento) di ripetibili alla __________ __________ __________, ricorrente;
Intimazione: - Avv. __________. __________, per la ricorrente
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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