AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.102
Data decisione, Autorità: 05.08.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.102
Lugano 8 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, __________, e la moglie __________, casalinga, dichiaravano un reddito del lavoro di fr. 63'436 in media annua, cui si aggiungevano proventi per fr. 2'500 in media annua, relativi all'attività accessoria della moglie, consistente nella vendita di __________ e __________;
che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i coniugi __________ chiedevano pertanto la deduzione di fr. 2'500 dal reddito d'attività lucrativa dei coniugi;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 14 maggio 2001, l'Ufficio di tassazione di __________ negava la deduzione in questione;
che un reclamo dei contribuenti contro tale decisione veniva respinto dall'Ufficio di tassazione, in data 16 giugno 2003, con la seguente motivazione:
La deduzione per doppia attività dei coniugi non viene concessa in quanto il reddito da attività indipendente della moglie è stato stabilito per valutazione ed esposto al netto;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la richiesta di poter dedurre dal reddito l'importo di fr. 2'500, confermando che i proventi lordi dell'attività accessoria della moglie sono stati, rispettivamente, di fr. 3'000 e 4'500 negli anni 1999 e 2000, sicché l'importo netto dichiarato (rispettivamente, fr. 2'000 e fr. 3'000) è corretto;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo gli articoli 33 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 6'400.– per l'IFD e di fr. 4'400.– per l'IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro;
che la detrazione in questione è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 676);
che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruzioni per la concessione della deduzione in esame (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994): esse prevedono, in particolare, che se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi;
che la deduzione deve essere calcolata separatamente per ogni anno di calcolo, sicché, nell’ambito del sistema praenumerando biennale, non ci si basa sul reddito medio dei due anni determinanti, bensì sul reddito conseguito in ognuno di essi;
che, inoltre, se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore;
che la stessa circolare precisa ulteriormente che, se l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna deduzione, mentre non è possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno o a tempo parziale (cfr. anche CDT n. ..__________ dell’11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 13t);
che, venendo all'esame della fattispecie, non si vede per quale ragione possa essere negata la deduzione invocata dai ricorrenti: il reddito dell'attività agricola accessoria della moglie, dichiarato nella misura di fr. 2'000 nel 1999 e fr. 3'000 nel 2000, è stato ammesso dall'autorità di tassazione, senza alcuna riserva in merito al suo calcolo rispetto ai proventi lordi;
che pertanto, se l'autorità di tassazione riconosce che il reddito in questione è stato dichiarato correttamente, non ha ragione di negare la deduzione dal reddito d'attività lucrativa dei coniugi, prevista dagli articoli 33 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT;
che la motivazione alla base della decisione impugnata, secondo cui la deduzione sarebbe stata negata perché il reddito della moglie "è stato stabilito per valutazione ed esposto al netto", è chiaramente in contrasto con la legge applicabile e sembra voler introdurre un presupposto, per la deduzione in questione, che né la lettera della normativa né la sua interpretazione contenuta nella Circolare dell'AFC paiono giustificare;
che il ricorso deve pertanto essere accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 giugno 2003 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione dal reddito d'attività dei coniugi, nella misura di fr. 2'500.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster