AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.97
Data decisione, Autorità: 05.08.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.97
Lugano 5 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, divorziata, vive con le figlie __________, studentessa alla Scuola cantonale di __________ prima e all'Università di __________ poi, e __________, apprendista;
che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, la contribuente chiedeva la deduzione di un importo di fr. 9'000 per premi assicurativi, di fr. 8'000 (5'100 per l'IFD) per figli a carico e di fr. 5'600 (solo IC) per figli agli studi;
che, notificandole la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 17 giugno 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ riduceva la deduzione per premi assicurativi a fr. 4'500 (2'600 per l'IFD), elevava quella per figli a carico a fr. 16'000 (10'200 per l'IFD) e negava la detrazione per figli agli studi;
che la contribuente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 17 luglio 2003, contestando, oltre alla misura delle spese professionali riconosciute, la riduzione della deduzione dei premi per assicurazione;
che l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 16 giugno 2003, confermando le deduzioni per spese professionali ammesse nella tassazione impugnata e spiegando che, per quanto riguarda gli oneri assicurativi, il massimo fiscalmente deducibile per contribuenti non coniugati è di fr. 4'500, a prescindere dall'esistenza di figli a carico;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ dichiara di non essere d'accordo con la decisione dell'Ufficio di tassazione, per il fatto che entrambe le figlie sono a suo carico;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, ai fini del calcolo dell'imposta cantonale, per l'art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono deducibili i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 9000.-- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 4500.- franchi per gli altri contribuenti;
che, quanto all'imposta federale diretta, l'art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD prevede che siano deducibili i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
w 2800 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
w 1400 franchi per gli altri contribuenti;
che la legge federale dispone poi che queste somme siano aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi della lettera d ed e (cioè alle varie forme di previdenza);
che l'art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD aggiunge poi però una disposizione secondo cui tali deduzioni sono aumentate di 600 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 35 capoverso 1 lettere a o b;
che, come si vede, l'Ufficio di tassazione si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni legali applicabili ed ha pertanto correttamente commisurato la deduzione per premi assicurativi in fr. 4'500, in materia di IC, ed in fr. 2'600, in materia di IFD;
che infatti la legge cantonale permette di distinguere solo fra "coniugi che vivono in comunione domestica", da un lato, e "altri contribuenti", dall'altro, ed è evidente che la ricorrente rientra nella seconda ipotesi, essendo divorziata;
che non è prevista una considerazione di ulteriori costi per assicurazioni, sostenuti per figli a carico del contribuente;
che per l'IFD è invece prevista, accanto alla deduzione per il contribuente stesso, una ulteriore detrazione per i figli o le persone bisognose a suo carico, circostanza che spiega che la deduzione per l'IFD ammonti a fr. 2'600 (cioè fr. 1'400 per la contribuente e ulteriori fr. 600 per ognuna delle figlie);
che non si può tuttavia ritenere che la legge cantonale sia per questa ragione meno generosa di quella federale, non appena si confrontino fra loro le misure delle deduzioni cantonale e federale ed anche alla luce del fatto che il Canton Ticino prevede poi una deduzione per figli agli studi che raggiunge dimensioni anche importanti;
che, proprio a quest'ultimo riguardo, per l'art. 34 cpv. 1 lett. c LT sono dedotti dal reddito imponibile, per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5'600.-- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati;
che, per l'art. 34 cpv. 3 LT, le deduzioni sociali sono stabilite "secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale (art. 50 LT) o all'inizio dell'assoggettamento";
che, nella dichiarazione fiscale, la contribuente aveva in effetti domandato la deduzione di fr. 5'600 per figli agli studi, ma la stessa le è stata negata;
che tuttavia risulta dalla prima pagina della dichiarazione stessa che __________ __________, nata nel 1979, frequentava all'inizio del periodo fiscale l'Università di __________;
che, stando così le cose, la ricorrente ha diritto alla deduzione di fr. 5'600 per figli agli studi;
che ne consegue che il ricorso deve essere accolto, seppure per un motivo diverso da quello sollevato dalla ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 giugno 2003 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 5'600 per figli agli studi.
1.2. Il ricorso in materia di IFD è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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