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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.82
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.82
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 2003 A
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ si recava in __________ all'inizio di gennaio del 2001, dove frequentava a __________ dall' 8 gennaio 2001 al 27 aprile 2001 un corso di inglese;
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2003A chiedeva la deduzione di un importo di fr. 8'558.60 a titolo di spese straordinarie di perfezionamento e qualificazione;
che la richiesta veniva respinta dall'Ufficio di tassazione con decisione del 6 maggio 2003, poiché le spese chieste in deduzione sarebbero state sopportate nel 2000;
che il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 27 maggio 2003, in cui si ribadiva che il costo era stato sostenuto nell'anno 2000;
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________ ripropongono la richiesta di deduzione di fr. 8'558.60 a titolo di spese straordinarie di perfezionamento e qualificazione, argomentando che il corso si è interamente svolto nel 2001;
che l'Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso;
che, secondo l'art 321 f cpv. 1 LT, dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002;
che, secondo il cpv. 2 del suddetto articolo, sono considerate spese straordinarie unicamente:
a) le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista dall’articolo 31 capoverso 4;
b) i contributi dell’assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi (art. 32 cpv. 1 lett. e);
c) le spese per malattia, infortunio o invalidità (art. 32 cpv. 1 lett. i), per perfezionamento e riqualificazione professionale (art. 25 cpv. 1 lett. d) nella misura di cui superano mediamente le spese già considerate;
che le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del contribuente. La procedura applicabile è quella dell’articolo 234. La presentazione della dichiarazione d’imposta di cui all’articolo 321h è considerata quale domanda di revisione (cfr. art. 321 f cpv. 3 LT);
che __________ __________ nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 non ha chiesto alcuna deduzione per spese di perfezionamento e riqualificazione professionale;
che, a sua volta, l'Ufficio di tassazione gli ha concesso unicamente la deduzione forfetaria di fr. 2'100.- per l'IC e una deduzione di fr. 2'466.- per l'IFD;
che il corso di lingue seguito a __________ si è interamente svolto nel 2001, a partire dall' 8 gennaio;
che il ricorrente si è recato nel continente australiano soltanto all'inizio di gennaio del 2001, come risulta dalla fattura relativa al biglietto aereo, che contempla il supplemento previsto sui voli dal 1° al 15 gennaio;
che è vero che il pagamento del corso e del volo è stato effettuato, come consuetudine in simili casi, anticipatamente;
che ciò non toglie tuttavia nulla al fatto che la spesa si riferisca unicamente ed esclusivamente al 2001;
che pertanto il ricorso merita accoglimento, nel senso che gli atti del procedimento vanno retrocessi all'Ufficio di tassazione perché si pronunci nel merito della richiesta;
che una soluzione diversa, nel senso auspicato dall'Ufficio di tassazione, si sarebbe imposta solo se la spesa in questione fosse già stata fatta valere nel periodo fiscale ordinario 2001-2002;
che, come si è visto, ciò non è tuttavia il caso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 27 maggio 2003, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché, mediante decisione formale suscettibile di essere impugnata, si pronunci nel merito della richiesta di deduzione del corso di lingue a titolo di spesa straordinaria nel quadro della dichiarazione d'imposta 2003A.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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