AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.2003.81
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.81
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 2001/2002
presentato da:
__________ __________ e __________ , __________ __________ -
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, nato nel 1953, coniugato, di professione __________, è stato alle dipendenze per circa diciotto anni di __________, dapprima quale addetto alla gestione di una centrale __________ delle __________ __________ e in seguito quale responsabile del Centro nazionale di riparazione di __________.
A seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto dalla fine di settembre del 1999, __________ versava al proprio dipendente per la sua cd. partenza volontaria un'indennità di fr. 202'270.-.
Il 1° ottobre 1999 __________ __________ __________ iniziava poi una nuova attività presso __________ __________, che veniva interrotta alla fine di marzo dell'anno successivo. In seguito beneficiava delle indennità di disoccupazione. Dal 1° dicembre 2000 cominciava una nuova attività presso __________. Dal 1° luglio 2002 beneficia di una pensione d'invalidità.
Nella notifica di tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ aggiungeva ai redditi del lavoro conseguiti nel periodo di computo l'importo della liquidazione versata da __________ in media annua (cfr. notifica della tassazione del 17 febbraio 2003).
1.2.
Il contribuente presentava reclamo in tempo utile chiedendo che l'importo dell'indennità di fr. 202'270.- venisse imposto con tassazione agevolata.
Il reclamo veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 19 maggio 2003, rifacendosi a un caso analogo giudicato da questa Camera (CDT n. ..__________ dell'8 maggio 2001 in re D., in RDAT II-2001 n. 3t).
L'Ufficio di tassazione ha rinunciato a prendere posizione.
Secondo gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e l'art. 22 lett. c LT, di identico tenore, sono imponibili gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività.
L'applicazione di questo disposto di legge pone sovente delicati problemi interpretativi volti a delimitare l'applicazione della norma, la cui formulazione è apparentemente molto ampia, da altre disposizioni di legge. È il caso per esempio delle liquidazioni in capitale nel quadro dei cosiddetti piani sociali, che possono essere erogate ai lavoratori per compensare la cessazione dell'attività o quale controprestazione per la rinuncia a esercitare un'attività (Zigerlig/Jud [in Zweifel/Athanas, a cura di -], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 23, p. 260; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, p. 109).
3.2.
Secondo gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle prestazione unica.
3.3.
3.3.1. L'art. 38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un'imposta annua intera le prestazioni in capitale secondo l'articolo 21 (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2 (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).
Secondo l'art. 38 cpv. 2 LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale. L'aliquota minima è del 2 per cento.
3.3.3. L'art. 38 cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all'art. 38 LT, l'imposizione separata delle prestazioni in capitale secondo l'art. 22 (vale a dire i proventi da fonti previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.
Tali prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i "versamenti analoghi" (Baumgartner, [in Zweifel/Athanas, a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38, p. 467).
L'aliquota è calcolata secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo l'art. 36 (vale a dire su un quinto dell'aliquota normale).
3.4.
In una fattispecie analoga alla presente, che ha formato oggetto di una decisione di principio, questa Camera ha stabilito che beneficiano di imposizione privilegiata secondo gli articoli 38 LT e LIFD unicamente le prestazioni in capitale di carattere previdenziale e le prestazioni analoghe versate dal datore di lavoro, atteso che si considera "analoga" la prestazione in capitale che serve oggettivamente a lenire una limitazione effettiva o anche soltanto probabile del tenore di vita abituale a seguito dell'età, dell'invalidità o del decesso del lavoratore. Pertanto, un'indennità di partenza erogata alla cessazione del rapporto di lavoro, nel quadro di un cosiddetto piano sociale, ad un impiegato di 48 anni non rientra nel campo di applicazione di tale disposizione e neppure nell'ambito di applicazione degli articoli 37 LT e LIFD (liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti), che sono riservati ai casi in cui il versamento unico compensa aspettative future e non è stato provocato dal contribuente stesso (cfr. CDT dell’ 8 maggio 2001, n. ..__________, in RDAT N. 3t/II-2001).
Ancora recentemente questa Camera ha nuovamente confermato che l'indennità di partenza versata ad un impiegato di 53 anni in base ad un piano sociale di una compagnia di assicurazione non costituisce una prestazione in capitale di natura previdenziale né una liquidazione in capitale sostitutiva di prestazioni ricorrenti, con la conseguenza che non può beneficiare dell'imposizione agevolata prevista dagli articoli 37 e 38 LT e LIFD. Essa è dunque imponibile insieme agli altri redditi, in media annua, a titolo di indennizzo per la cessazione di un'attività (CDT n. ..__________ del 6 maggio 2003 in re P. M.).
4.1.
Nel caso in esame, in discussione è la natura giuridica della prestazione di fr. 202'270.-, calcolata secondo le prestazioni del piano sociale di __________, che è stata versata al contribuente a seguito dello scioglimento del contratto di lavoro con effetto dal 30 settembre 1999. Occorre in altre parole stabilire se l’indennità in questione rientri tra i versamenti analoghi di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD con riferimento risp. agli artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD.
4.2.
La legge non fornisce una definizione dei versamenti analoghi. Determinante è, secondo la dottrina, che tali versamenti (analoghi) abbiano carattere previdenziale. Proprio questo carattere costituisce il tratto che li distingue dalle prestazioni in capitale di cui agli artt. 37 LT e 37 LIFD (Baumgartner, in Zweifel/Athanas, [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 38, p. 467).
4.3.
La nozione di "versamenti analoghi" è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza zurighese in relazione al § 37 StG-ZH in combinazione con il § 17 di detta legge, di tenore del tutto simile a quello dei corrispondenti artt. 38 LT e 38 LIFD.
All'imposizione privilegiata delle prestazioni in capitale di carattere previdenziale la legge zurighese, non diversamente dalla nostra, assimila le prestazioni analoghe versate dal datore di lavoro.
È, in linea di principio, considerata analoga la prestazione che viene erogata nelle medesime circostanze di una liquidazione in capitale di un istituto previdenziale, perciò, di regola, quando si verifica un evento previdenziale, vale a dire un caso di pensionamento, invalidità o decesso (StE 1999 B 26.13 Nr. 14 = ZStP 1999 p. 121). In altre parole, è considerata analoga la prestazione in capitale che serve oggettivamente a lenire una limitazione effettiva o anche soltanto probabile del tenore di vita abituale a seguito dell'età, dell'invalidità o del decesso del lavoratore (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 37, p. 402, con riferimento all'ampia giurisprudenza zurighese; StE 1999 B 26.13 Nr. 14 = ZStP 1999 p. 121).
Per determinare se le prestazioni in capitale pagate dal datore di lavoro al momento della cessazione dell'attività hanno carattere previdenziale, occorre tenere conto anche delle altre prestazioni da lui erogate, segnatamente il pagamento di contributi all'istituto previdenziale, il versamento di rendite-ponte (Überbrückungsrenten, ecc.). Anche le indennità di partenza che il datore di lavoro versa al proprio dipendente nel quadro di un piano sociale (non, quindi, in virtù di un obbligo contrattuale) possono avere carattere di prestazioni analoghe. La prassi e la giurisprudenza zurighesi ammettono in linea di principio l'esistenza di una prestazione analoga quando il lavoratore ha raggiunto o è del tutto prossimo alla soglia dei 55 anni di età, a condizione che egli fornisca la prova del carattere previdenziale dell'importo ricevuto nel quadro del piano sociale (Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 37, p. 403, con riferimento alla sopra citata giurisprudenza zurighese).
4.4.
Nel caso in esame, il ricorrente ha beneficiato dell'indennità prevista dal piano sociale di __________, calcolata, in caso di partenza volontaria, con le seguenti modalità:
· se il rapporto di lavoro durava da più di tre anni, l'indennità di partenza variava da un minimo di sei a un massimo di ventiquattro mensilità, tenendo conto dell'età e dell'anzianità di servizio, come pure della formazione e degli obblighi familiari;
· se il rapporto durava da meno di tre anni, l'indennità veniva determinata secondo i medesimi criteri e ridotta della metà (cfr. Direttive 10.1).
Nell'accordo sottoscritto dal ricorrente il 28 giugno 1999 si precisava, in particolare, che se il dipendente, dopo la partenza volontaria, non avesse esercitato una nuova attività professionale, doveva annunciarsi immediatamente all'ufficio di collocamento regionale competente per la richiesta di autorizzazione dell'indennità di disoccupazione.
Nel caso in esame, nel calcolo dell’indennità di buona uscita erogata al ricorrente si è tenuto conto dell’età (il ricorrente al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro aveva da poco compiuto 46 anni), della durata del rapporto di lavoro (diciotto anni alle dipendenze di __________ /__________), della formazione e della situazione famigliare (due figli).
4.5.
Nel caso di specie, gli indizi di cui dispone questa Camera non bastano a provare che l'indennità di partenza ricevuta dal ricorrente possa essere assimilata a un versamento analogo a una prestazione in capitale di natura previdenziale, secondo l'art. 38 LT e ancor meno a una prestazione in capitale di natura previdenziale secondo l'art. 38 LIFD.
4.5.1. Già la denominazione di indennità di buonuscita conferita alla liquidazione erogata alla cessazione del rapporto di lavoro indica chiaramente che si tratta di un indennizzo versato nel quadro di un cosiddetto piano sociale, imponibile in linea di principio secondo gli artt. 23 cpv. 1 lett. c LIFD e 22 lett. c LT e solo eccezionalmente in virtù di altri disposti, segnatamente degli artt. 38 LT e 38 LIFD o degli artt. 37 LT e 37 LIFD, a condizione che ne sia provata la natura "paraprevidenziale", risp. di versamento ricorrente capitalizzato, come meglio si vedrà in seguito.
4.5.2. La natura, almeno parziale, di indennità di partenza del versamento corrisposto da __________ al ricorrente è d'altronde confortata dai criteri di calcolo, in cui hanno contato primariamente l’età e l’anzianità di servizio, mentre che la formazione e gli obblighi di famiglia hanno rivestito un ruolo soltanto complementare (cfr. Direttive 10.2).
In altre parole, largamente determinanti nel calcolo dell'indennità di partenza risultavano essere proprio i criteri dell'età e dell'anzianità di servizio, che costituiscono gli elementi determinanti, secondo il diritto delle obbligazioni, del calcolo dell'indennità di partenza (cfr. art. 339b CO).
4.5.3. Va infine rilevato che al momento in cui lo scioglimento del rapporto di lavoro è diventato effettivo, il contribuente aveva da poco compiuto il 46° anno di età e non raggiungeva quindi la soglia minima richiesta da prassi e giurisprudenza, a condizione per giunta che si provi la natura per così dire previdenziale della liquidazione.
4.6.
Certo, in ogni prestazione in capitale erogata nel quadro di un piano sociale è possibile intravedere secondo buon senso un qualche aspetto previdenziale. Dal profilo giuridico occorre nondimeno delimitare in modo rigoroso le prestazioni in capitale analoghe di cui agli artt. 38 LT e 38 LIFD dalle prestazioni sussumibili sotto gli artt. 37 LT e 37 LIFD, come pure dalle prestazioni imponibili in media annua (cfr. artt. 16 cpv. 2 LT e 17 cpv. 2 LIFD) al pari degli altri elementi di reddito, salvo che nei casi di cessazione dell'attività o di tassazione intermedia secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD. Diversamente si finirebbe per dilatare a dismisura, in assenza di una precisa base legale, l'applicazione del trattamento agevolato riservato dagli artt. 38 LT e 38 LIFD alle prestazioni in capitale di natura previdenziale, assimilandovi ogni e qualsiasi prestazione in capitale di natura composita, che denoti quanto meno marginalmente una connotazione previdenziale (cfr. CDT dell’ 8 maggio 2001, n. .., in RDAT N. 3t/II-2001; più recentemente: CDT n. .. del 6 maggio 2003 in re P. M.).
5.1.
Come già si è visto, secondo gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle prestazione unica.
Entrano in considerazione non soltanto versamenti unici per aspettative ricorrenti, ma, diversamente da quanto veniva ammesso precedentemente vigente l'art. 40 DIFD (RF 2001 p. 23), anche versamenti unici per prestazioni periodiche già scadute, vale a dire per prestazioni che traggono fondamento dal passato (RF 2001 p. 23; Baumgartner, in Zweifel/Athanas, [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 36, p. 397). Di regola si esige che l'importo versato abbracci prestazioni ricorrenti per almeno un anno (cfr. Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., § 36, loc. cit.).
Il versamento unico produce l'estinzione del debito-base (Stamm-schuld), segnatamente delle pretese ancorate nel passato, risp. delle aspettative future (RF 2001 p. 25, consid. 3a).
5.2.
Le pretese ancorate nel passato, che vengono liquidate con una prestazione unica, beneficiano tuttavia dell'agevolazione dell'aliquota prevista dagli artt. 37 LIFD e 37 LT unicamente nella misura in cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo. Non cadono quindi sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche, che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, la scelta dell'aliquota non può essere lasciata all'arbitrio del contribuente (RF 2001 p. 26, consid. 4b-c).
5.3.
Di rilievo, nel contesto degli artt. 37 LT e 37 LIFD, sono le prestazioni erogate nel quadro dei cosiddetti piani sociali, nella misura in cui non sia loro attribuibile un carattere previdenziale chiaramente preponderante e non siano quindi sussumibili, come nel caso in esame, sotto gli artt. 38 LT e 38 LIFD. È il caso, per esempio, delle indennità di partenza erogate per lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (Richner/Frei/ Kaufmann, op. cit., § 36, p. 398).
La giurisprudenza zurighese ha, per esempio, negato carattere di versamento analogo a un versamento che non denotava una relazione né con la compensazione di un salario insufficiente pagato negli anni trascorsi, né con la compensazione di future aspettative salariali. Tale versamento non poteva perciò essere considerato mirante a mitigare le conseguenze dello scioglimento del rapporto di lavoro attraverso il versamento di un reddito sostitutivo periodico (StE 1998 B 29.2 Nr. 5).
Sempre la giurisprudenza zurighese ha negato carattere di liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti al versamento di un importo (indennità di partenza) pari a ventiquattro mensilità accordato da una compagnia aerea a un proprio dipendente non ancora quarantenne, in considerazione delle finalità e delle modalità con cui era stato determinato l'ammontare della liquidazione (ZStP 1996 p. 216).
5.4.
Nel caso in esame, le modalità di calcolo dell'indennità di partenza, che tengono conto in modo assolutamente preponderante dell'età e dell'anzianità di servizio, non consentono di concludere per la compensazione né di pretese ancorate nel passato (per esempio per salari insufficienti percepiti durante gli anni di occupazione), né di aspettative (per esempio per compensare il minor salario percepito in una nuova occupazione) stabilite in funzione di un lasso di tempo determinato (cfr. StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3b).
5.5.
Tutto ben considerato, la liquidazione in discussione appare sostanzialmente un aiuto una tantum a intraprendere una nuova attività professionale e non la capitalizzazione di una prestazione previdenziale ricorrente volta ad accompagnare l'evoluzione della carriera professionale del ricorrente, che per altro conosceva con largo anticipo il momento in cui avrebbe cessato l'attività (StE 1998 B 29.2 N. 5, consid. 3a).
5.6.
Nel ricorso il ricorrente sviluppa diversi argomenti che esulano dalla problematica giuridica in esame e che quindi non possono essere presi in considerazione da questa Camera, ma riguardano piuttosto altri ambiti di natura socio-politica, segnatamente quello di una migliore tutela previdenziale del lavoratore.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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