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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.78
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.78
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 24 febbraio 2003, mediante invio raccomandato, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 28'148 in media annua per l'IC e fr. 32'948 per l'IFD;
che, non essendo stata ritirata la relativa raccomandata, la decisione ritornava all'Ufficio di tassazione il 3 marzo 2003 e il successivo 21 marzo i contribuenti ne chiedevano l'invio, sostenendo di avere ricevuto il calcolo definitivo dell'imposta 2001/2002 ma non la notifica della tassazione;
che in data 25 marzo l'Ufficio inviava ai contribuenti copia della tassazione in questione, per posta semplice;
che, con reclamo del 7 aprile 2003, i contribuenti contestavano il reddito imponibile e le deduzioni per spese professionali e figli a carico;
che, con decisione del 12 maggio 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo, spiegando che secondo la giurisprudenza in caso di invio raccomandato non ritirato dal destinatario l'atto si considera notificato l'ultimo giorno del termine di giacenza, che in casu era il 3 marzo 2003;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano la decisione dell'Ufficio di tassazione, argomentando di avere già interposto reclamo all'Ufficio cantonale di esazione il 10 marzo 2003;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che, per prassi costante, una decisione spedita per lettera raccomandata è considerata notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 31, DTF 119 V 89, StE 2001 B 96.21 n. 8; sentenza inedita del Tribunale federale del 30 maggio 2000; cfr. pure Condizioni generali della Posta "servizi postali" n. 4.6 lett. b);
che applicando la suddetta giurisprudenza l'autorità di tassazione ha fatto decorrere il termine di reclamo dal 3 marzo 2003, ultimo giorno del deposito della raccomandata presso l'ufficio postale ed ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto pervenutole solo l'8 aprile 2003;
che tuttavia i ricorrenti hanno prodotto con il ricorso copia di una ricevuta postale, la quale attesta l'avvenuto invio di una raccomandata all'Ufficio di esazione in data 10 marzo 2003 e sostengono che essa fa riferimento ad un reclamo da loro erroneamente interposto presso tale autorità contro la tassazione 2001/2002;
che il giudice delegato si è rivolto all'Ufficio di esazione, per conoscere il contenuto dell'invio in questione ed ha appreso che lo scritto 10 marzo 2003 dei ricorrenti aveva il seguente tenore:
Egregi Signori,
con la presente intendo inoltrare ricorso in quanto mi meraviglio che mi siano arrivate le imposte definitive per il biennio 2001/02 e non ho ricevuto prima la notifica di tassazione per poter fare un controllo.
In attesa della notifica colgo l'occasione per porgere distinti saluti;
che l'Ufficio di esazione ha risposto, con scritto dell'11 marzo 2003, facendo riferimento alla notifica del 24 febbraio 2003 ed invitando i contribuenti a rivolgersi all'Ufficio di tassazione "per maggiori informazioni sulla stessa";
che ci si può chiedere se dinanzi allo scritto dei contribuenti l'Ufficio di esazione non dovesse piuttosto trasmetterlo all'autorità di tassazione perché fosse considerato come reclamo contro la notifica della tassazione;
che infatti, secondo l'art. 192 cpv. 2 LT, un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente ed il termine di presentazione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza;
che è vero che lo scritto in questione non contesta direttamente il merito della tassazione, per il fatto che i contribuenti non ne avevano ancora preso conoscenza, ma lascia trasparire comunque l'intenzione di censurarlo, alla luce dell'importo risultante dai conteggi del debito d'imposta ricevuti;
che pertanto, senza che metta conto addentrarsi nell'interpretazione della portata delle affermazioni contenute nello scritto in questione, per economia di giudizio si ritiene di poter considerare quest'ultimo come tempestivo reclamo contro la notifica della tassazione del 24 febbraio 2003;
che di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 4 aprile 2003.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 12 maggio 2003 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo del 4 aprile
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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