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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.76
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.76
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2003
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 3
marzo 2003 l'Ufficio delle imposte alla fonte chiedeva a __________ __________
__________ il pagamento dell'imposta alla fonte di fr. 69.10 relativa
all'assoggettamento del dipendente __________ __________;
-
che il
reclamo presentato dalla contribuente il 30 aprile veniva respinto dall'Ufficio
con decisione su reclamo del 12 maggio 2003;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della
richiesta dell'Ufficio, lamentando un errore d'interpretazione dei dati che
sarebbe stato segnalato tempestivamente al fisco e che avrebbe comportato
l'aumento della trattenuta d'imposta da fr. 5.20 a fr. 63.90;
-
che
l'Ufficio di tassazione con scritto del13 giugno 2003 propone di accogliere il
ricorso, ammettendo di non aver tenuto conto per una svista che si trattava
dell'assoggettamento di un apprendista e di essere quindi disposto a
retrocederle l'importo di fr. 58.70 (fr. 63.90 - fr. 5.20);
-
che nulla
osta all'accoglimento del ricorso e all'evasione dello stesso secondo l’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto
tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la
presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante
importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 12 maggio 2003 e la decisione del 3
marzo 2003 sono annullate.
-
Non
si prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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