AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.67
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.67
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2003
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ -
rappr. da: avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ -__________, domiciliata a __________ __________ (CO), è assoggettata all'imposta alla fonte nel Canton Ticino, quale dipendente della __________ __________ di __________;
che, in data 7 aprile 2003, la contribuente si rivolgeva all'Ufficio imposte alla fonte (UIF), chiedendo di verificare la correttezza delle ritenute effettuate sul suo stipendio dal 1998, anno in cui i suoi figli erano diventati maggiorenni;
che l'autorità di tassazione le rispondeva, con scritto dell'8 aprile 2003, rilevando che eventuali contestazioni in merito all'assoggettamento all'imposta alla fonte devono essere inoltrate entro il 31 marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione e che pertanto eventuali rimborsi per gli anni in discussione sarebbero stati esclusi;
che la __________ __________ chiedeva allora all'UIF di verificare la misura dell'imposta trattenuta in eccesso, per meglio valutare il danno che avrebbe potuto essere chiamata a risarcire alla propria dipendente;
che, con scritto del 28 aprile 2003 l'UIF trasmetteva alla debitrice dell'imposta un conteggio, con il confronto fra gli importi dovuti e quelli trattenuti;
che nel frattempo la contribuente aveva indirizzato all'UIF un'istanza di rimborso delle imposte alla fonte per gli anni 1998/2002, che l'autorità di tassazione aveva considerato come reclamo e respinto con decisione del 28 aprile 2003, in base all'argomentazione che la contribuente aveva ricevuto ogni anno l'attestato relativo alle imposte trattenute e non lo aveva contestato nel termine stabilito dalla legge;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ ripropone la richiesta di rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta in eccesso, per complessivi fr. 16'325.15, richiamandosi all'art. 211 LT, che prevede il rimborso dell'eccedenza senza limiti temporali;
che la ricorrente sottolinea inoltre la particolarità della situazione, determinata da un cambiamento di giurisprudenza, che ha comportato una riduzione dell'imposta da lei dovuta, a partire dal 1997;
che in caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);
che, come detto, la ricorrente contesta il rifiuto di concederle la revisione delle tassazioni degli anni 1997-2002 ed il rimborso dell'importo trattenuto per errore, applicando un'aliquota eccessiva;
che i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone, risp. in Svizzera per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività (art. 114 LT; art. 91 LIFD);
che, secondo gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della prestazione imponibile ha, tra l'altro, l'obbligo di trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett. a) e di fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta d'imposta (lett. b);
che il debitore dell'imposta, vale a dire il datore di lavoro, deve rilasciare al contribuente, vale a dire al lavoratore, un'attestazione, sotto forma di un certificato di salario, con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni assoggettate alla fonte e dell'imposta alla fonte trattenuta (cfr. Direttiva n. 01/2003, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, novembre 1992, valida dal 1° gennaio 2003);
che, in caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);
che, conformemente alla citata norma, l'attestato-ricevuta, che il debitore dell'imposta è tenuto a rilasciare al proprio dipendente, reca in calce la seguente avvertenza: "Il contribuente che contesta la trattenuta d'imposta alla fonte può richiedere all'Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. La relativa richiesta scritta deve essere presentata e motivata entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento";
che questa Camera ha così già avuto modo di decidere che un datore di lavoro che presenta i conteggi annuali includendo una valutazione forfetaria delle spese di trasferta deducibili e che rivendica poi, con il primo rendiconto dell'anno successivo, presentato nel mese di maggio, la decisione sulle spese di trasferta non deducibili, non ha più diritto a tale decisione sull'estensione dell'assoggettamento (CDT n. ..__________ del 29 novembre 1999 in re G. D.M.).
che, a sua volta, il Tribunale federale ha avuto modo pronunciarsi su un caso analogo relativo al Canton Ginevra (RDAF 55/1999 p. 138 = StE 1999 B 96.11 n. 5) ed ha stabilito che, nel caso di un frontaliere imposto alla fonte, il lavoratore interessato, qualora intenda contestare il principio o l'ammontare della ritenuta alla fonte, deve depositare un reclamo scritto e motivato, secondo la normativa cantonale ginevrina, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, se l'attestato-ricevuta è stato consegnato entro la fine dell'anno precedente ed entro trenta giorni se l'attestato-ricevuta gli è stato consegnato in epoca successiva, ma al più tardi entro il 31 dicembre;
che ciò che rileva, nella sentenza del Tribunale federale, sono le considerazioni di principio sviluppate nella motivazione del giudizio, che hanno valore generale in relazione alla crescita in giudicato dell'imposta alla fonte, al di là delle differenze delle singole normative cantonali: partendo dalla considerazione che l'importo dell'imposta trattenuta era incontestatamente e incontestabilmente errato, il Tribunale federale ha rilevato che in quel caso l'art. 168 LIFD – per altro di tenore identico a quello dell'art. 247 LT – non è applicabile, poiché la citata norma, per la quale il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore, non riguarda i casi di restituzione d'imposte pagate ma non dovute, quando esse sono state stabilite mediante un decisione cresciuta in giudicato (RDAF 55/1999 p. 138 = StE 1999 B 96.11 n. 5: consid. 5, con riferimento alla dottrina, segnatamente a Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., p. 303 s.);
che sempre nel citato giudizio il Tribunale federale ha altresì escluso che in simili casi possa trovare applicazione l'istituto della revisione (art. 147 LIFD; art. 232 LT), mancando con tutta evidenza un "novum" in senso tecnico-giuridico (RDAF 55/1999 p. 138 = StE 1999 B 96.11 n. 5, consid. 6);
che sempre nel citato giudizio, il Tribunale federale ha pure escluso che in un simile caso fosse possibile derogare eccezionalmente ai suddetti principi, invocando la giurisprudenza dello stesso Tribunale federale, quando il risultato è scioccante e urta il sentimento di giustizia (DTF 98 Ia 568; ASA 45 p. 58), poiché con un minimo d'attenzione e di sforzo l'interessato poteva controllare l'attestazione-ricevuta;
che non si può infatti esigere – ha precisato ancora il Tribunale federale – che l'autorità fiscale debba verificare sistematicamente tutte le dichiarazioni che gli sono inviate, ma può fidarsi di quelle che appaiono credibili, complete e non paiono inficiate da contraddizioni (RDAF 55/1999 p. 138 = StE 1999 B 96.11 n. 5: consid. 7 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina, in particolare a Martin Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61, p. 432 s.);
che questa Camera ha da parte sua stabilito che, per queste stesse ragioni, non può essere invocato l'art. 197 cpv. 1 LT per ottenere la restituzione dell'imposta trattenuta in eccesso: l'art. 197 cpv. 1 concede all'autorità fiscale la facoltà di eseguire o di far eseguire, senza obbligo di preavviso, ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti d' affari con terzi, come pure di estendere le indagini a tutte le tassazioni non ancora cresciute in giudicato;
che non solo tale norma si riferisce alla procedura ordinaria di tassazione, come si evince dalla sua stessa formulazione, ma diversamente la sua applicazione nell'ambito dell'imposta alla fonte finirebbe per trasformare una mera facoltà d'intervento in un obbligo di verifica sistematica, che il legislatore non ha previsto e che finirebbe per istituire di fatto un rimedio giuridico estremo in un ambito che la legislazione ha disciplinato esaurientemente, prevedendo i rimedi giuridici che consentono di contestare l'attestato-ricevuta rilasciato dal debitore d'imposta;
che neppure giova richiamare, sempre per le ragioni già evocate, gli articoli 138 cpv. 2 LIFD e 211 cpv. 2 LT, di identico tenore, secondo cui, se il debitore d'imposta ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente: questa norma, che attua il principio che conferisce all'autorità fiscale una facoltà di verifica, ma non un obbligo di verifica sistematica, stabilisce altresì il diritto di regresso del debitore della prestazione verso il contribuente e la sua portata verrebbe radicalmente snaturata, qualora attraverso questa norma si consentisse al debitore d'imposta di conseguire per questa via la restituzione del termine e con ciò di rimediare a un errore imputabile solo a lui e alla sua disattenzione (CDT n. ..__________ dell'8 febbraio 2000, in RDAT II-2000 n.15);
che come si vede gli argomenti sollevati dalla ricorrente sono già stati affrontati in precedenti casi da questa Camera e, in parte, dallo stesso Tribunale federale, che ha assunto una posizione alquanto rigorosa;
che infatti il ricorso in esame si fonda sul tenore degli articoli 138 LIFD e 211 LT, che secondo la ricorrente non sottopone la restituzione dell'imposta trattenuta a torto ad alcuna condizione ulteriore rispetto a quella della verifica dell'esistenza di un errore;
che, in particolare, la ricorrente ritiene ingiusto che il rimborso possa essere effettuato ben oltre il termine stabilito dagli articoli 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD quando l'iniziativa della verifica viene presa dall'autorità di tassazione mentre sarebbe escluso quando è il debitore dell'imposta o il contribuente medesimo a richiederla;
che tale apparente contraddizione del sistema è tuttavia connaturata al carattere della procedura di accertamento e di riscossione dell'imposta alla fonte, che si fonda sul sistema della tassazione spontanea: a differenza delle principali imposte dirette, manca una vera e propria procedura di tassazione, caratterizzata dalla collaborazione del contribuente e di un organo ufficiale, ma al contrario il credito fiscale è determinato dal solo debitore d’imposta (distinto, in tal caso dal contribuente), senza alcuna partecipazione dell’ente pubblico creditore e dei suoi organi;
che, in virtù di tale sistema, si procede cioè ad una tassazione spontanea, in cui lo stesso debitore d’imposta accerta da sé se ed in quale misura debba pagare l’imposta e l'ente pubblico, da parte sua, confida nel fatto che egli accerti in modo esatto l’esistenza e la misura del debito d’imposta e su tale base paghi l’importo dovuto, giacché il pagamento è connesso con la tassazione spontanea (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 356);
che ciò non esclude tuttavia che, per evidenti ragioni legate alla certezza del diritto, la legge abbia introdotto un termine entro il quale sono ammesse le contestazioni in merito alla ritenuta effettuata, dal momento che anche nel caso della tassazione spontanea tutte le parti coinvolte hanno interesse a una ritenuta fiscale che diventi definitiva, ovvero che la tassazione spontanea passi in giudicato (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I, tomo 1, art. 49 LAID, n. 3, p. 797);
che, proprio per le considerazioni legate alla certezza del diritto e per il fatto che il legislatore ha introdotto una limitazione temporale per le contestazioni, la dottrina ritiene che tale termine abbia carattere perentorio (Zigerlig/Rufener, op. cit., art. 49 LAID, n. 3a, p. 798);
che è peraltro evidente che, quando l'autorità di tassazione effettuerà l'annunciato controllo presso il datore di lavoro, non potrà non includere nella verifica il caso della ricorrente, nei cui confronti è già stato constatato e quantificato l'errore nella ritenuta d'imposta;
che, per le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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