AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.53
Data decisione, Autorità: 05.08.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.53
Lugano 5 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2003
in materia di: tassa iscrizione a Registro fondiario
presentato da:
__________ __________ __________, __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 3 giugno 2002 il notaio __________ __________ inoltrava istanza di trapasso immobiliare unitamente a quella di iscrizione di ipoteca legale del venditore a carico delle part. __________, , __________ RFD dei comune di __________ - e __________ RFD del comune di __________, per complessivi fr. 9'600'000.- (v. rogito n. __________ di data 31 maggio 2002 del medesimo notaio ).
Il 9 agosto 2002 l'Ufficio dei Registri di __________ retrocedeva al suddetto notaio l'istanza di iscrizione attergata, unitamente alla bolletta qui querelata, per un importo di fr. 153'600.-, composto da un importo di fr. 105'600.- corrispondente al valore dell'alienazione sottoposto all'aliquota deIl'11o/oo, e fr. 48'000.- per l'iscrizione dell'ipoteca legale del venditore, ossia il medesimo valore assoggettato all'aliquota del 5o/oo.
1.2.
Il reclamo, presentato in tempo utile dalla contribuente contro la suddetta bolletta limitatamente alla tassa per l’iscrizione dell’ipoteca legale, veniva respinto dall’UR con decisione del 30 gennaio 2003.
__________ La ricorrente fa inoltre presente che in passato questa era pure stata l'impostazione adottata dall'UR medesimo (cfr. rogito n. 582 del 7 marzo 1985 del notaio patrocinatore ). La prassi seguita invece in questo caso sarebbe in effetti penalizzante e punitiva, suscettibile quindi di vanificare in definitiva l'istituto dell'ipoteca legale del venditore previsto dal diritto federale.
2.2.
La sezione del Registro fondiario e di commercio della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni propone invece di respingere il ricorso. Dopo aver ripercorso l’iter legislativo dell’art. 27 DLTRF, fa presente, che, seppur elevata, la tassa d’iscrizione è ancora conforme ai dettami giurisprudenziali che hanno imposto di distinguere l’iscrizione dei trapassi di proprietà da quella dei pegni immobiliari. Contesta inoltre la tesi ricorsuale secondo cui l’ipoteca legale non sarebbe parificabile agli altri pegni immobiliari, poiché, pur variando sensibilmente le modalità con le quali viene stabilito il titolo giuridico, le conseguenze che ne scaturiscono sono fondamentalmente simili. Improponibile comunque sarebbe l’analogia con l’art. 22 DLTRF, che tecnicamente riguarda le semplici annotazioni volte a conferire effetti reali a mere pretese di natura obbligatoria.
2.3.
All’udienza del 27 maggio 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
L'art. 954 cpv. 1 CC, che conferisce ai Cantoni il diritto di prelevare delle tasse per le iscrizioni a registro fondiario e per le relative operazioni geometriche, lascia loro ampia libertà nel prevedere gli emolumenti (tasse di cancelleria, tasse amministrative) da prelevare e non limita la loro sovranità in materia fiscale, al punto che sono liberi di prevedere in questo ambito il prelievo di un tributo misto ("Gemengsteuer") risultante dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta mirante ad aumentare le entrate dell'erario (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.1, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1994 II n. 16t consid. 3a con rinvii; Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 3 aprile 2000 in re U., consid. 2a).
3.2.
È il caso della tassa prevista dall'art. 11 DL TORF, considerata dalla costante giurisprudenza di questa Camera un tributo misto con carattere di tassa amministrativa e di imposta sulle mutazioni ("Handänderungssteuer"), che colpisce il trasferimento civile della proprietà di un fondo indipendentemente dalle conseguenze economiche che ne derivano e che si configura quindi come una vera e propria imposta indiretta sul traffico giuridico (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.2-3, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1997 II n. 15 consid. 2b, con riferimenti; RDAT 1994 II n. 16t, consid. 3b; Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 3 aprile 2000 in re U. consid. 2b, con ampi riferimenti alla dottrina).
4.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 DL TORF, per ogni iscrizione di ipoteca la tassa è di
fr. 0,20 per ogni 100.-- franchi fino a fr. 4'000.--
fr. 0,30 per ogni 100.-- franchi fino a fr. 10'000.--
fr. 0,40 per ogni 100.-- franchi fino a fr. 100'000.--
fr. 0,50 per ogni 100.-- franchi oltre i fr. 100'000.--
I capoversi successivi precisano poi che:
· più pegni immobiliari stipulati fra gli stessi contraenti e gravanti gli stessi immobili o immobili costituenti un solo complesso sono considerati come un unico pegno e tassati per il loro valore complessivo quando l'iscrizione ne viene richiesta contemporaneamente o ad un intervallo non superiore ad un mese: oppure entro l'anno, se l'ufficiale ha serio motivo di ritenere trattarsi di un unico rapporto, suddiviso all'intento di sfuggire alla progressività (art. 27 cpv. 2 DL TORF);
· l'iscrizione di un nuovo pegno in assicurazione di una somma già garantita da altra iscrizione ipotecaria soggiace alla tassa dell'1 per mille calcolata sul valore della iscrizione preesistente minorata delle riduzioni già avvenute se emergenti dai registri (art. 27 cpv. 3 DL TORF).
4.2.
Per quanto concerne l'iscrizione di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria, secondo l'art. 35 DL TORF, la tassa è di:
fr. 0.40 per ogni 100.-- franchi fino a fr. 2'000.--
fr. 0.50 per ogni 100.-- franchi fino a fr. 4'000.--
fr. 0.60 per ogni 100.-- franchi fino a fr. 10'000.--
fr. 0.70 per ogni 100.-- franchi oltre i fr. 10'000.--
L'art. 36 DL TORF precisa ulteriormente che, per la iscrizione in una cartella di cui sopra di ogni modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione del pegno, ecc.) e così pure per la cancellazione del titolo compresa la relativa dichiarazione, si preleva la tassa fissa di fr. 5.-- (art. 874 CCS).
4.3.
Per l'art. 837 cpv. 1 cifra 1, dà diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale il credito del venditore sopra il fondo venduto. Il venditore di un immobile ha infatti, nei confronti del compratore, un diritto di pegno legale indiretto, cioè il diritto di provocare la costituzione del diritto di pegno reale, mediante la sua attività, senza o contro la volontà del compratore. Prima dell'iscrizione nel registro fondiario, il venditore ha solo una pretesa di carattere obbligatorio a tale iscrizione. Trattandosi di una richiesta che si fonda sulla legge, l'iscrizione presuppone esclusivamente la richiesta del venditore, mentre non occorre la dichiarazione scritta del proprietario del fondo ex art. 963 cpv. 1 CCS (Schnyder, Vertragserfüllung und deren Sicherung in sachenrechtlicher Sicht, in: Koller [a cura di], Der Grundstückkauf, 2a ediz., Berna 2001, n. 75, p. 171).
Diversamente dall'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori, l'unico documento giustificativo richiesto per l'iscrizione dell'ipoteca legale del venditore, in base all'art. 22 cpv. 1 Regolamento per il registro fondiario (RRF), è il contratto di compravendita nella forma dell'atto pubblico (Schnyder, n. 77, p. 172).
Ciò non esclude tuttavia che anche nel caso dell'ipoteca legale del venditore possa esservi un'iscrizione provvisoria. Trova infatti applicazione analogica anche per tale forma di pegno l'art. 22 cpv. 4 RRF, secondo cui, ove il creditore ed il debitore non siano d'accordo circa l'importo del credito da garantirsi con pegno o circa le garanzie da prestare, si potrà fare un'iscrizione provvisoria, in conformità dell'articolo 961 capoverso 1 numero 1 del Codice civile. Quando, al termine della controversia, vi sarà poi l'iscrizione definitiva, essa avrà comunque effetto retroattivo al momento dell'iscrizione di quella provvisoria (Schnyder, n. 81, p. 174).
4.4.
Tornando al testo ed alla sistematica della legge qui applicabile, si deve allora osservare che l'unico "privilegio" previsto concerne proprio l'ipotesi delle iscrizioni provvisorie ex artt. 961, 965 CCS, che soggiacciono alla tassa fissa di fr. 5.-- (art. 22 cpv. 1 lett. a DL TORF). La stessa norma precisa poi che, quando un’iscrizione provvisoria è dichiarata definitiva per accordo degli interessati o per sentenza giudiziaria, viene inoltre applicata la tassa ordinaria prevista per l’operazione (art. 22 cpv. 2 DL TORF).
Ciò basta ad escludere che si possa applicare al suo caso, come vorrebbe la ricorrente, proprio l'art. 22 cpv. 1 lett. a DL TORF: come detto, un'iscrizione provvisoria è possibile anche nel caso dell'ipoteca legale del venditore, ma la fattispecie ora in discussione concerne un'iscrizione definitiva.
Quanto alle ipoteche legali che garantiscono il pagamento dei contributi di miglioria, è poi stabilito l'assoggettamento solo ad una tassa di cancelleria da fr. 2.– a fr. 10.– (art. 37 DL TORF).
4.5.
Ci si domanda allora se il riferimento alle disposizioni relative alla "tassa ordinaria" si debba intendere come rinvio all'art. 27 cpv. 1 DL TORF, che concerne genericamente l'iscrizione delle ipoteche, oppure se quest'ultima disposizione abbia per oggetto esclusivamente l'iscrizione delle ipoteche convenzionali e non anche di quelle legali. In questa eventualità, dovrebbe peraltro essere colmata la lacuna che in tal modo si sarebbe manifestata.
A tale riguardo, i pochi cantoni che, come il Ticino, prelevano un tributo per l'iscrizione delle ipoteche, conoscono di solito un'eccezione proprio per le ipoteche legali.
È il caso delle leggi del Canton Berna, che esenta dall'imposta sulla costituzione di pegni la costituzione delle ipoteche legali (art. 14 cpv. 1 lett. b LIMG), del Canton Giura, che esonere la costituzione delle ipoteche legali (art. 12 cpv. 1 Legge sui diritti di mutazione e i diritti riscossi per la costituzione di pegni) e del Canton Friburgo, che esonera le ipoteche legali dirette e indirette (art. 10 lett. a Legge sui diritti di mutazione e i diritti di pegni immobiliari); la legge ginevrina distingue invece fra ipoteca legale degli artigiani, soggetta all'imposta, e ipoteca legale del venditore, esentata (art. 85 Loi sur les droits d'enregistrement). Solo la legge vallesana prevede l'assoggettamento della costituzione delle ipoteche legali al bollo proporzionale "lorsque le prix de vente n'est pas exigible dans l'année" (art. 11 lett. a Legge sul bollo).
4.6.
Per giurisprudenza, la legge va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente chiaro o se più interpretazioni del medesimo si prestano, il giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendo il medesimo dalle relazioni che intercorrono tra quest'ultima e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui essa si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che essa persegue o dall'interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi (DTF 124 II 193 consid. 5a e 5c, 241 consid. 3, 265 consid. 3a, 373 consid. 5; 124 V 185 consid. 3a; 123 II 595 consid. 4a e rispettivi rinvii). Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (DTF 124 II 265 consid. 3a; 124 V 185 consid. 3a e rispettivi richiami).
4.7.
In mancanza di materiali legislativi, ed in particolare dei verbali del Gran Consiglio, che possano offrire indicazioni circa la volontà del legislatore, ci si può fondare esclusivamente sulla lettera della normativa e sul sistema della legge in discussione. Non può non essere considerato significativo, allora, il fatto che il legislatore abbia voluto essere tanto preciso ed esauriente da disciplinare espressamente i casi dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale e dell'iscrizione delle ipoteche che garantiscono la riscossione dei contributi di miglioria. In altri termini, se ha previsto due ipotesi particolari come quelle indicate, si potrebbe ritenere che non abbia semplicemente "dimenticato" l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, ma che abbia piuttosto voluto disciplinare tali casi allo stesso modo delle ipoteche convenzionali, facendoli cioè rientrare nel campo di applicazione dell'art. 27 DL TORF.
Sebbene una tale scelta appaia diversa rispetto a quella dei legislatori degli altri cantoni, essa non è in sé insostenibile né arbitraria. Anzi, come visto, si avvicina a quella del Canton Vallese.
4.8.
Certo, si può convenire con la ricorrente che le differenze fra le ipoteche legali e quelle convenzionali sono tali da rendere preferibile una imposizione mitigata, se non una vera e propria esenzione, delle prime, che hanno un carattere più effimero, per riprendere l'espressione del rappresentante della ricorrente. Infatti, l'ipoteca legale del venditore cessa di avere la sua ragione di essere nel momento stesso in cui il prezzo viene pagato, così come quella dell'artigiano e dell'imprenditore hanno un significato solo fintantoché il proprietario dell'immobile non ha ancora provveduto a pagare il compenso per i lavori fatti sul suo fondo.
Ma simili considerazioni devono essere sottoposte al legislatore stesso e non permettono per contro all'autorità giudiziaria, non essendovi una vera e propria lacuna nella legge, di discostarsi dal tenore letterale e dall'interpretazione sistematica della normativa in discorso.
A tale riguardo, il decreto legislativo di cui si tratta presenta diversi limiti ed inadeguatezze, in parte anche determinati dal lungo tempo trascorso dalla data della sua adozione ed entrata in vigore. Basti solo pensare all'importo di certe tasse amministrative che, per effetto della svalutazione monetaria, sono ormai ben lungi dal coprire i costi delle operazioni assoggettate al tributo.
Ma anche in tal caso è solo il legislatore che può affrontare la questione.
Sono poi noti i problemi connessi con l'imposta di iscrizione dovuta nel caso dei trasferimenti immobiliari che si verificano in concomitanza con trasformazioni, fusioni e scissioni di persone giuridiche (cfr. RDAT II-2000 n. 1t; inoltre Varini, Ristrutturazioni societarie e iscrizione a RF, in RDAT I-2002, pp. 113-141).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 7a cpv. 3 DL TORF e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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