AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.42
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.42
Lugano 10 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 27 gennaio 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ aggiungeva ai redditi dichiarati, per la sola imposta federale diretta, un importo di fr. 27'645.-- in media annua, corrispondente all'utile proveniente dal commercio professionale di immobili, per la vendita di appartamenti a __________ e __________.
Al termine di un'audizione tenutasi il 31 marzo 2003 davanti all'Ufficio di tassazione, le parti sottoscrivevano un verbale, con il quale definivano le contestazioni in merito al rimborso spese ed all'entità dei debiti privati. Quanto al problema della deduzione delle perdite, il verbale così si esprime:
Il terzo punto in contestazione è la richiesta presentata in sede di reclamo da parte del contribuente al fine di ottenere il riconoscimento della deduzione e quindi della perdita, ai fini dell'IC, dell'imposta sugli utili immobiliari (TUI) per le transazioni di __________ (fr. 3'684.45) e __________ (fr. 5'238.95). La richiesta è motivata, secondo il contribuente, dal fatto che alla presenza di commerciante professionale di immobili, la TUI deve essere ammessa in deduzione come costo e nel caso in esame riconosciuta come spesa deducibile.
L'autorità fiscale sostiene al contrario che, come prevede l'art. 33 lett. e LT, l'imposta sugli utili immobiliari non può essere dedotta. Ai fini dell'imposta cantonale, non essendoci più l'imposizione del commercio professionale di immobili (tassazione a parte con la TUI), nessuna spesa legata a tale attività dovrebbe essere ammessa in deduzione. L'unica eccezione riguarda le perdite risultanti dalle tassazioni utili immobiliari che non sono state compensate a norma dell'art. 134 cpv. 4 LT.
Limitatamente alla contestazione relativa alla deducibilità delle imposte TUI, sia il contribuente sia l'autorità fiscale, accettano che il reclamo sia trasmesso come ricorso alla Camera di diritto tributario.
L'Ufficio di tassazione ha pertanto trasmesso gli atti a questa Camera, perché entri nel merito del reclamo in base all'art. 206 cpv. 2 LT.
3.1.
Con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 all'art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. ..__________ del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t).
Per il fatto che si tratta di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la motivazione della decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit., n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 325).
3.2.
Nella fattispecie, la decisione impugnata non solo non contiene una motivazione "esaustiva" ma neppure si pronuncia sulla questione controversa, per il fatto che il reddito proveniente dal commercio professionale di immobili non era stato dichiarato ed è stato aggiunto ai proventi imponibili dall'autorità di tassazione, in base alle informazioni in suo possesso. Il problema della deduzione dell'imposta sugli utili immobiliari è stato dunque sollevato per la prima volta con il reclamo all'ufficio di tassazione.
Tuttavia, come detto in narrativa, la questione è stata ampiamente discussa dalle parti nel corso dell'udienza, al termine della quale è stato redatto un verbale dal quale si evincono chiaramente le posizioni dell'Ufficio e dei ricorrenti.
Risultando dal verbale in questione anche il consenso di entrambe le parti, nulla osta all'applicazione dell'art. 206 cpv. 3 LT ed alla conseguente trattazione del reclamo come ricorso.
Contrariamente a quanto sembrerebbe potersi concludere leggendo il reclamo, la contestazione verte esclusivamente sull'imposta cantonale. Infatti, il verbale sottoscritto dalle parti al termine dell'udienza del 31 marzo 2003 fa espresso riferimento all'imposta cantonale sul reddito, ed al sistema di imposizione degli utili immobiliari previsto a livello ticinese, ed all'art. 33 lett. e LT.
La questione della deducibilità dell'imposta sugli utili immobiliari va pertanto esaminata solo dal punto di vista dell'imposta cantonale sul reddito.
Che l'imposta cantonale sugli utili immobiliari non sia deducibile dal reddito del commerciante professionale di immobili, soggetto all'imposta federale diretta, è del resto indiscusso (cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Agno 1998, p. 800; Soldini, Il commercio professionale di immobili alla luce della giurisprudenza federale e cantonale e nella prospettiva della nuova Legge tributaria, in RDAT I-1994 p. 409; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, art. 34 LIFD, n. 24, p. 422; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 34 LIFD, n. 33, p. 862).
4.2.
Fra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 lett. e LT).
Diversamente da quanto vale in materia di imposizione delle persone fisiche, per quelle giuridiche la legge stabilisce invece che gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali (art. 68 cpv. 1 lett. a LT).
In tal modo, il legislatore ha voluto introdurre una differenza nelle modalità di calcolo dell'imposta per quanto riguarda, da un lato, le imprese personali (ditte individuali e società di persone) e, dall'altro, le imprese di capitali (società di capitali e cooperative).
In entrambi i casi, infatti, per poter essere dedotti, i costi devono anche presentare una relazione oggettiva con l’attività aziendale, con la conseguenza che sono escluse senz’altro le spese private, cioè quelle che servono a soddisfare bisogni privati delle persone fisiche che sono titolari o soci dell’impresa. Per quanto concerne i tributi pubblici, sorgono problemi di delimitazione fra spese commercialmente giustificate e spese private: le imposte indirette e le tasse causali legate all’attività commerciale sono senz’altro costi commercialmente giustificati e sono quindi ammesse in deduzione dall’utile di tutte le imprese; le imposte dirette (federali, cantonali e comunali) sono invece deducibili solo dagli utili delle imprese di capitali (art. 68 cpv. 1 lett. a LT, art. 59 lett. a LIFD), ma non da quelli dei soci di imprese personali (Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 9a ediz., vol. II, Berna/Stoccarda/Vienna 2002, § 46, n. 55, p. 331).
4.3.
Nel caso del ricorrente, egli ha svolto l'attività di commerciante professionale di immobili a titolo individuale. Non è evidentemente imposto come persona giuridica. Di conseguenza, non vi è alcuno spazio per una deduzione di imposte dirette dal suo reddito imponibile.
4.4.
Ma c'è un ulteriore argomento, decisivo, che consolida tale conclusione.
Adottando la nuova legge tributaria, con cui è stata fra l'altro abolita l'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI), nel 1994, il legislatore ha optato per il cosiddetto sistema monistico, in virtù del quale tutti gli utili immobiliari sono soggetti ad un'imposta speciale, sia che si tratti di beni appartenenti al patrimonio aziendale sia che invece si tratti di beni appartenenti al patrimonio privato. Tale sistema è stato preferito al sistema dualistico – pure compatibile con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) – perché presenta fra l'altro il vantaggio di agevolare sia la determinazione dell'imposta, in quanto non è influenzata da altri elementi dell'utile aziendale, sia il suo incasso (mediante il sistema della tassazione postnumerando) e la previsione di garanzie per il suo pagamento (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, pp. 57-59).
Poiché, in tal modo, il legislatore ha escluso dalla base imponibile dell'imposta cantonale sul reddito ogni utile di carattere immobiliare, compresi quelli relativi alla sostanza commerciale, è del tutto evidente che anche i relativi costi possono essere presi in considerazione solo nell'ambito dell'imposta speciale. Ammettere in deduzione dei costi che si riferiscono a proventi esenti dall'imposta costituirebbe una grossolana incongruenza sistematica.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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