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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.39
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.39
Lugano 10 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 12 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione ICIFD 2001-02, in cui gli esponeva in via valutativa un reddito del lavoro netto di fr. 60'000.- di media annua e una sostanza (numerario) di fr. 180'000.-;
che a seguito del reclamo presentato dal contribuente, Ufficio di tassazione e contribuente, nel corso di un'audizione svoltasi il 17 gennaio 2003, convenivano di esporre, al posto del salario netto valutativo, il salario lordo di fr. 53'149.- risultante dai certificati di salario e di ammettere le deduzioni di legge;
che sempre nel corso di quell'audizione le parti convenivano lo stralcio del numerario;
che il 17 febbraio 2003 l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente la decisione su reclamo, in cui continuava a figurare per l'IC il numerario di fr. 180'000.-;
che con il presente tempestivo ricorso il contribuente chiede la rettifica della decisione su reclamo, conformemente a quanto convenuto;
che con osservazioni del 20 marzo 2003 l'Ufficio di tassazione ammette che si tratta di una svista, che va corretta;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che nulla osta alla correzione dell'errore di trascrizione dell'accordo del 17 gennaio 2003, in cui è incorso l'Ufficio di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 17 febbraio 2003 in materia di IC è riformata nel senso che dalla sostanza viene stralciato l'importo di fr. 180'000.-, esposto quale numerario, con conseguente azzeramento della sostanza imponibile.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di un nuovo conteggio in materia di IC.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
ll presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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