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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.38
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.38
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2003
in materia di: IC/IFD 99/00 intermedia
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
e __________ __________ presentavano la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 il 15 settembre 1999, dopo che il Pretore il 6 maggio precedente li aveva autorizzati a vivere separati: la vita in comune era infatti cessata già da un anno e mezzo (cfr. verbale di udienza della Pretura di __________ -Campagna, del 6 maggio 1999).
Il 13 novembre 2000 l’UT di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD in cui le esponeva per l’IC il reddito della sostanza imponibile in Ticino tenendo conto per l’aliquota del reddito della sostanza fuori Cantone e per l’IFD l’intero reddito di sua pertinenza.
1.2.
In tempo utile, il 13 dicembre 2000, la contribuente, assistita da __________ __________ __________ di __________, presentava reclamo, contestando i redditi di sua pertinenza sia per l’IFD sia per l’IC.
Con decisione su reclamo del 23 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione azzerava completamente i redditi della contribuente, avvertendola nel contempo che le avrebbe notificato la tassazione intermedia per divorzio con effetto dal 6 maggio 1999.
1.3.
Nel frattempo e, meglio, il 29 aprile 2002 l’UT di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, nella quale venivano definiti e cumulati i redditi di entrambi i coniugi, tra cui per l’imposta federale diretta il reddito della sostanza immobiliare della moglie nel Canton __________ di fr. 250'000.- al lordo delle deduzioni delle spese organicamente connesse e per l’imposta cantonale, unicamente per la determinazione dell’aliquota di fr. 147'014.-, al netto delle relative deduzioni.
La tassazione passava incontestata in giudicato.
1.4.
L’11 novembre 2002 l’UT provvedeva poi a separare le partite fiscali e a notificare a __________ e a __________ __________ le rispettive tassazioni intermedie con effetto dal 6 maggio 1999 fino alla fine del periodo fiscale. Per l’IC, dalla tassazione di __________ __________ veniva stralciato il reddito della sostanza di pertinenza della ex moglie.
A __________ __________ l’UT esponeva per l’IC il reddito della sostanza mobiliare di sua pertinenza come pure il reddito dell’immobile situato in Ticino; per l’IFD l’intero reddito della sostanza mobiliare e degli immobili in Svizzera.
1.5.
L’11 dicembre 2002 sia __________ __________ sia __________ __________, sempre assistiti da __________ __________ __________ presentavano reclamo contro le rispettive tassazioni intermedie.
L’UT, con due distinte decisioni del 17 febbraio 2003 respingeva entrambi i reclami. Dopo aver argomentato che in linea di principio il reclamo contro la tassazione intermedia per separazione può mettere in discussioni unicamente i fattori di reddito e di sostanza toccati dalla tassazione intermedia, vale a dire l’attribuzione dei rispettivi redditi all’uno o all’altro coniuge, ma non più i fattori già definitivamente accertati nella tassazione ordinaria, avvertiva che in concreto i due reclami non ponevano in discussione tanto la separazione di fatto di reddito e di sostanza di spettanza del singolo coniuge, quanto piuttosto l’accertamento vero e proprio dei redditi effettuato nella tassazione ordinaria.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo in materia di tassazione intermedia, contestando in particolare i fattori imponibili situati fuori dal Canton Ticino, segnatamente l'importo delle deduzioni per spese di manutenzione degli immobili nel Canton Friburgo, che sarebbe stata determinata forfetariamente e non in base alle spese effettive. Chiede in particolare di tenere in sospeso la decisione fino a quando il Canton __________ si sarà determinato in base alla sua sovranità fiscale in materia di imposta cantonale su questi fattori. Degli ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
All'udienza dell' 11 giugno 2003 le parti hanno preso atto che la separazione di fatto dei coniugi __________ risaliva già alla fine del 1997, come si evince chiaramente dal verbale del Pretore del 6 maggio 1999 relativo all'esperimento di conciliazione e dall'allegato scritto dell'avv. __________.
In considerazione di questo elemento emerso nel corso dell'istruzione del ricorso il giudice ha proposto alla parti di retrodatare la tassazione intermedia IC/IFD al 1° gennaio 1999, ritenuto che tutte le tassazioni emesse relative al periodo fiscale IC/IFD 1999-2000 sono annullate in quanto divenute prive d'oggetto, quelle invece relative al periodo fiscale IC/IFD 1997-98 restando confermate per economia di giudizio.
L'Ufficio di tassazione di __________ attenderà inoltre, prima di emettere la tassazione relativa a __________ __________, la tassazione del reddito immobiliare nel Canton __________, ritenuto che nel periodo di computo sono state effettuate in quel cantone ingenti spese di manutenzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione delle tassazioni intermedie di sua competenza dal 1° gennaio 1999.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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