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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.36
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.36
Lugano 10 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2003
in materia di: inventario successione fu __________ __________
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
A seguito della vendita della propria abitazione a __________ il marzo 1996 __________ __________ incassava un importo netto di ca. fr. 350'000.-, che confluiva in parte (fr. 270'000.-) su un conto della Banca __________ di __________ e in parte (fr. 70'000.-) su un altro conto presso la stessa banca. Questo secondo conto veniva utilizzato per versare gli alimenti alla seconda moglie, da cui il __________ __________ viveva separato.
L’altro conto veniva rapidamente svuotato mediante cospicui prelevamenti per ben fr. 224'000.- nel corso del 1996. Alla fine del 1998 il saldo era di poco meno di fr. 3'000.-.
L’UT, che non era a conoscenza di questa movimentazione, continuava a esporre a __________ __________ nella tassazione ordinaria 1997-98 in aggiunta alla sostanza un importo di fr. 160'000.-, che veniva ripreso anche nelle successive tassazioni 1999-2000 e 2001-02, quest’ultima valida limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 27 aprile 2001, vale a dire fino alla data del decesso.
1.2.
Il 15 ottobre 2001 l’avv. __________ presentava l’inventario della successione, dal quale non risultava esservi sostanza netta. In particolare non veniva fatto alcun cenno all’importo di fr. 160'000.- che veniva regolarmente ripreso dall’UT nelle tassazioni ordinarie del defunto. Il legale faceva inoltre rilevare nello spazio riservato alle osservazioni che tra la figlia di primo letto e la vedova erano insorti dei contrasti.
Dopo diversi atti volti a completare l’istruzione del caso, l’Ufficio delle imposte di successione e donazione, con decisione del 17 maggio 2002, risolveva che non si faceva luogo al prelevamento dell'imposta di successione in base ai disposti dell’art. 154 cpv. 1 lett. f LT, rettificando tuttavia nel contempo i capitali inventariati, che venivano stabiliti in fr. 241'242.-.
1.3.
La figlia del defunto, __________ __________, presentava reclamo in tempo utile contestando l’esistenza del capitale accertato dall’Ufficio.
Il reclamo veniva respinto con decisione del 7 febbraio 2003, argomentando sostanzialmente che era compito della reclamante documentare la scomparsa dell’importo sempre esposto dall’UT nelle tassazioni ordinarie del defunto, compresa l’ultima, notificata agli eredi.
L’Ufficio imposte di successione e donazione propone invece di respingere il ricorso e si oppone alla concessione del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.
3.1.1. Entro due settimane dalla morte del contribuente dev'essere allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza (art. 154 cpv. 1 e 2 LIFD; art. 54 cpv. 1 LAID). L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso. I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario (art. 155 cpv. 1 e 2 LIFD; art. 54 cpv. 2 e 3 LAID). Per l'allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli è competente l'autorità cantonale del luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio o l'ultima dimora fiscali o possedeva valori imponibili (art. 155 cpv. 1 LIFD).
3.1.2. Alla normativa federale fa eco quella cantonale, per la quale l’inventario è allestito al decesso di ogni persona domiciliata, dimorante, residente o comunque imponibile nel Cantone (art. 171 cpv. 1 LT). La competenza è dell’autorità fiscale (art. 172 cpv. 1 LT). L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge e dei figli minorenni. Nell’ inventario saranno pure annotate circostanze importanti per la tassazione (art. 176 cpv. 1 e 2 LT). Se l’autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti nell’ultima dichiarazione, rispettivamente nell’ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all’inventario. In tal caso spetta agli eredi rendere verosimile la loro scomparsa (art. 178 cpv. 1 LT).
3.1.3. Il raffronto delle due normative, vale a dire di quella federale con quella cantonale, esposte nei considerandi che precedono, mette in luce la loro sostanziale coincidenza, fatta eccezione della norma dell'art. 178 LT, di cui si dirà in seguito, per quanto necessario.
3.2.
Fatta questa doverosa premessa, occorre chiedersi quale sia la natura giuridica dell’inventario e, a dipendenza della risposta che se ne darà, se sia possibile interporre ricorso.
3.2.1. L’inventario altro non è che fare il punto della situazione, constatare in loco il patrimonio del defunto. Esso serve, da un lato, quale mezzo per controllare se la persona defunta ha correttamente adempiuto i propri obblighi fiscali e, dall’altro, quale strumento ausiliario per la tassazione degli eredi (C. Wetzel, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, commento all’art. 154 LIFD, p. 418 s., con ampi riferimenti alla dottrina).
3.2.2. Dal profilo giuridico l’inventario non costituisce una tassazione, ma unicamente un rapporto ufficiale (Amtsbericht), in cui viene comunicato ciò che è stato rinvenuto nella procedura d’inventario e come ciò sia da interpretare. Questo rapporto non è vincolante e non costituisce quindi una presunzione irrefragabile degli accertamenti in esso contenuti (C. Wetzel, op. cit., commento agli artt. 156-158 LIFD, p. 431; F. Richner/W. Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, p. 547 s.).
Esso non ha quindi carattere di decisione e non sono quindi dati rimedi ordinari di diritto, come per altro correttamente previsto dalla nuova legge tributaria zurighese. L’assenza di rimedi giuridici ordinari corrisponde infatti alla natura giuridica stessa dell’inventario, che ha mero carattere di accertamento provvisorio, idoneo a esplicare conseguenze giuridiche soltanto se viene posto alla base di una decisione di tassazione (C. Wetzel, loc. cit.; inoltre F. Richner/W. Frei, op. cit., p. 558).
3.3.
Non diversamente ne va, data la sostanziale identità delle normative, nel caso dell’inventario previsto dalla LT del 1994.
Si può comunque rilevare che il legislatore non ha accompagnato l'esenzione dall'imposta di successione e donazione del coniuge e dei discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi (art. 154 cpv. 1 lett. f LT) con specifiche norme di procedura, che disciplinassero la decisione di accertamento in materia di esenzione e soprattutto di rettifica dell'inventario.
L'autorità fiscale, nella propria decisione di esenzione, in cui menziona anche la rettifica dei capitali inventariati, indica infatti i rimedi giuridici ordinari della LT, segnatamente la possibilità di reclamare e nella decisione su reclamo la facoltà di ricorrere (cfr. art. 226 LT, che rinvia alla procedura ordinaria di tassazione), ma ciò non tiene conto, anzi contrasta, per quanto detto in precedenza, con la specifica natura giuridica dell'inventario.
Le contestazioni relative alle menzioni o alle rettifiche fatte dall'autorità fiscale all'inventario andranno sollevate quando diverranno concrete e attuali, vale a dire qualora si ripercuotessero sulla tassazione ordinaria dell'erede.
3.4.
3.4.1. Da quanto precede non si può che concludere che il ricorso, ancorché definito cautelativo dalla ricorrente, è irricevibile. Mancherebbe d’altronde un interesse concreto ad una decisione, poiché, da una parte, l’inventario non ha nessuna conseguenza sul piano dell’imposta di successione, la ricorrente essendone esente in quanto figlia del defunto e, dall’altra, l’autorità di tassazione non ha ancora notificato la tassazione intermedia della figlia dopo il decesso del padre.
3.4.2. Sarà semmai in quella sede che occorrerà valutare l’esistenza o meno dei fattori patrimoniali di cui viene sin d’ora negata l’ esistenza e sarà semmai in quel contesto che troverà applicazione l'art. 178 LT, una disposizione specifica che disciplina l’onere della prova.
A questo riguardo si può sin d'ora rilevare, a titolo meramente abbondanziale, che l'art. 178 LT non implica che all’erede venga imposto l’onere di una prova negativa, vale a dire la prova dell’inesistenza di una determinata sostanza e del relativo reddito. Esso implica unicamente che, nei casi in cui l’autorità fiscale dispone di indizi sufficientemente concludenti per accertare l’esistenza di determinati elementi patrimoniali (e del relativo reddito), all’erede sarà comunque riservata la facoltà di provare il contrario, vale a dire l’inattendibilità dell’accertamento indiziario (cfr. A. Muster, Erbschafts- und Schenkungs-steuer, Berna 1990, p. 457 s.), come aveva d'altronde già affermato questa Camera in precedenti sentenze riguardanti l’applicazione della LT del 1976 proprio con riferimento al divieto d'imporre al contribuente una prova negativa e al carattere indiziario delle prove su cui può fondarsi l'autorità fiscale (cfr. RDAT II-1992 p. 274; RDAT I-1991 p. 260 s.; Primi, Le imposte di successione e donazione ticinesi, Agno 1995, p. 95 s.).
4.1.
Questa Camera ritiene dato il carattere di principio della contestazione, finora mai sottoposta al giudizio della Camera. Non va infatti dimenticato che le precedenti sentenze di questa Camera (cfr. consid. 3.4.2.) erano state pronunciate prima dell'esenzione fiscale del coniuge e degli eredi discendenti o ascendenti diretti introdotta dall'art. 154 cpv. 1 lett. f LT e il problema della rettifica dell'inventario si era quindi posto nel quadro specifico della procedura di reclamo e di ricorso contro la tassazione notificata all'erede.
4.2.
Contrariamente all’opinione espressa dall’Ufficio imposte di successione e donazione, questa Camera ritiene di poter concedere alla ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio. Certo, il reclamo è stato introdotto a titolo cautelare, ma non può sfuggire la delicatezza dell'aspetto giuridico sollevato nel ricorso e in certa misura suscitato proprio dalla decisione dell'Ufficio, per cui non può essere questione da tutto principio di scarse probabilità di esito favorevole né di ragionevole rinuncia al ricorso (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 Lag).
D'altra parte, l'indigenza (cfr. art. 3 cpv. 2 Lag) appare provata non solo dal fatto che la ricorrente beneficia della prestazione complementare, ma soprattutto dal lungo elenco di attestati di carenza di beni, ben 46, alcuni per importi assai esigui, per un totale di oltre fr. 120'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è accordato il beneficio del gratuito patrocinio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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