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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.31
Data decisione, Autorità: 20.03.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.31
Lugano 20 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2003
in materia di: IC/IFD 01
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 15 novembre 2002 l'Ufficio tassazione persone giuridiche in __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC e IFD 2001, in cui le esponeva un utile, stabilito in via valutativa, di fr. 50'000.-;
che il reclamo, presentato il 24 dicembre 2002 , è stato dichiarato tardivo, in quanto presentato dopo il termine di trenta giorni (cfr. decisione su reclamo del 7 febbraio 2003);
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita da __________ __________ o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere ("Herrschaftsbereich") del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
che per costante giurisprudenza, una decisione spedita per lettera raccomandata è considerata notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio postale (Sentenza del Tribunale federale del 30 maggio 2000 in re M. B.; DTF 127 I 31; StE 2001 B 96.21 n. 8);
che, nella fattispecie, la tassazione IC e IFD 2001 è stata spedita per lettera raccomandata il 15 novembre 2002 ed è stata ritirata da __________, __________ come risulta dalla ricerca postale effettuata dall'autorità fiscale, venerdì 22 novembre successivo da __________ __________ per __________ __________;
che il termine di reclamo è pertanto scaduto al più tardi lunedì 23 dicembre 2002;
che il ricorso reca la data del 24 dicembre ed è stato spedito il giorno stesso alle ore 09.41 dall'Ufficio postale di __________;
che pertanto, seppur di un sol giorno, il ricorso risulta tardivo, con la conseguenza che questa Camera non può far altro che confermare la decisione su reclamo del 7 febbraio 2003, con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato tardiva l'impugnativa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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