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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.30
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.30
Lugano
10 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ e __________ __________ una
multa disciplinare di fr. 1'200.- per la mancata presentazione della
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002;
-
che il
reclamo presentato dai coniugi __________ veniva respinto con decisione del 18
febbraio 2003;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano l'importo della
multa, chiedendone la riduzione a un massimo di fr. 120.-;
-
che con
osservazioni del 4 marzo 2003 l'Ufficio di tassazione propone, dopo riesame del
calcolo, di ridurre la multa a fr. 150.-;
-
che con
lettera del 20 marzo 2003 i ricorrenti dichiarano di aderire alla proposta di
ridurre la multa formulata dall'Ufficio di tassazione, rilevando come
l'autorità fiscale avrebbe già potuto accorgersi dell'errore in sede di
decisione su reclamo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
questo giudice non ha motivi per non far propria la proposta di rettificare
l'importo della multa disciplinare formulata dall'Ufficio di tassazione e alla
quale hanno aderito anche i ricorrenti, poiché tale proposta elimina l'errore
di valutazione contenuto nella decisione di multa disciplinare e appare nel
contempo conforme alla normativa applicabile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 18 febbraio 2003 è riformata nel senso che la multa
disciplinare inflitta ai ricorrenti con decisione del 12 dicembre 2002 è
ridotta a fr. 150.-.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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