AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.21
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.21
Lugano 10 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________ e __________ , __________ __________ ()
ritenuto
in fatto ed in diritto
che dopo un richiamo, una diffida raccomandata e una multa disciplinare per mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, l'Ufficio di tassazione, dopo aver esaminato la documentazione finalmente prodotta, notificava ai coniugi __________ il 10 giugno 2002 la tassazione IC/IFD 2001-02, in cui aggiungeva agli importi dichiarati un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.--, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite del periodo di computo emergeva una carente liquidità;
che il 5 dicembre 2002 i coniugi __________ presentavano un reclamo in lingua tedesca, con cui chiedevano sostanzialmente una nuova valutazione dei loro redditi dopo aver ricevuto la bolletta delle imposte;
che l'Ufficio di tassazione con decisione del 27 gennaio 2003 dichiarava irricevibile il reclamo perché tardivo;
che con il presente, tempestivo ricorso in lingua tedesca, e per altro privo di motivazione e munito di una traduzione elettronica assolutamente incomprensibile, chiedono sostanzialmente l'annullamento della decisione su reclamo;
che i ricorrenti non hanno dato seguito alla convocazione all'udienza del 25 marzo 2003, asserendo telefonicamente di aver ricevuto tardivamente la convocazione inviata loro il 13 marzo per lettera raccomandata a causa di un asserito ma non comprovato disguido dell'Ufficio postale;
che il 26 marzo il giudice ha chiesto ai ricorrenti se intendevano mantenere il loro gravame, che appariva di primo acchito tardivo e comunque privo di traduzione in lingua italiana comprensibile;
che i ricorrenti il 7 aprile 2003 hanno comunicato di mantenere il ricorso, ribadendo di avere interposto opposizione dopo aver ricevuto "la raccomandata della fattura della tassazione", vale a dire le bollette d'imposta;
che con il medesimo scritto i ricorrenti hanno comunicato "per evitare in futuro i problemi della comunicazione" di avere "pregato l'avv. __________ __________ a __________, di prendere i loro interessi consecutivi";
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere ("Herrschaftsbereich") del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
che, nella fattispecie, la tassazione IC e IFD 2001-2002 è stata spedita il 10 giugno 2002 ;
che il termine di reclamo è pertanto scaduto al più tardi, secondo un calcolo assai magnanimo, il 14 luglio 2002;
che il reclamo reca la data del 5 dicembre;
che esso è stato spedito il 5 dicembre 2002, come confermato nella lettera del 7 aprile 2003, vale a dire oltre trenta giorni dopo aver ricevuto le bollette d'imposta, che erano state inviate loro già il 30 ottobre;
che pertanto il reclamo risulta tardivo di quasi cinque mesi;
che nel ricorso non vengono minimamente invocati motivi che possano in qualche modo giustificare eccezionalmente la restituzione del termine;
che vista la manifesta infondatezza del gravame, questa Camera rinuncia a chiedere, per economia di giudizio, la motivazione del ricorso e la sua corretta traduzione in lingua italiana;
che per gli stessi motivi non si giustificano ulteriori passi procedurali, segnatamente un'ulteriore udienza, soprattutto se si considera che i ricorrenti ammettono pacificamente di aver fatto opposizione (solo) dopo aver ricevuto le bollette d'imposta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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