AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.20
Data decisione, Autorità: 20.03.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.20
Lugano 20 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto e in diritto
che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002 entro il termine stabilito, l'autorità fiscale notificava loro dapprima un richiamo (11 luglio 2002) e quindi una diffida per raccomandata (16 agosto 2002), attribuendogli un termine di 30 giorni, con l'avvertimento che in caso di inosservanza di tale termine sarebbe loro stata inflitta una multa disciplinare e sarebbe stata intrapresa una tassazione d'ufficio;
che, in seguito, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava loro, con decisione del 12 settembre 2002, una multa disciplinare di fr. 50.–;
che, in data 22 novembre 2002, l'Ufficio esazione e condoni notificava ai contribuenti una "diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione", chiedendo il pagamento della tassa di diffida del 16 agosto 2002 e della multa disciplinare del 12 settembre 2002 e ponendo a loro carico una ulteriore tassa di fr. 30.– per la diffida di pagamento stessa;
che il debitore impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 dicembre 2002 all'Ufficio di esazione, così motivato:
Decreto di multa 12-09-02 n. __________
Più diffida 16-08-02 n. ________.__________________.
Più tassa per questa diffida - tot. fr. 110.–
Spettabile Ufficio
Intendo reclamare per questa diffida, perché non è colpa nostra se le tasse (i formulari) non sono stati inviati ancora.
Vi alleghiamo la lettera di reclamo inviata via fax all'Ufficio di tassazione;
che l'Ufficio di tassazione di __________ dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 31 gennaio 2002, nella quale argomentava che la multa disciplinare avrebbe dovuto essere impugnata nei trenta giorni successivi alla sua notifica;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano la multa di fr. 110.– che sarebbe stata loro inflitta ed attribuiscono la responsabilità per il mancato adempimento tempestivo dei loro obblghi di collaborazione al loro fiduciario, che ha dovuto essere da loro ripetutamente sollecitato;
che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, per l'art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227;
che, su tale base, i ricorrenti avevano impugnato, con reclamo all'Ufficio di esazione, la tassa di fr. 30.– per la "diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione", loro intimata in data 22 novembre 2002;
che, tuttavia, l'Ufficio di esazione, invece di entrare nel merito del reclamo contro la diffida del 22 novembre 2002, lo ha trasmesso all'Ufficio di tassazione di __________, che lo ha trattato come reclamo contro la multa disciplinare del 12 settembre 2002;
che è ben vero che la motivazione del reclamo affiancava alla diffida anche la precedente diffida del 16 agosto e la successiva multa disciplinare, ma ciò non toglie che i contribuenti avrebbero dovuto ricevere una decisione su reclamo dall'Ufficio di esazione e non dall'Ufficio di tassazione;
che, sebbene i ricorrenti non abbiano comunque subito alcun pregiudizio, poiché il reclamo contro la diffida di pagamento del 22 novembre 2002 sarebbe certamente stato respinto nel merito, non essendo intervenuto il pagamento della multa disciplinare e della tassa di diffida precedente, è comunque probabile che gli stessi siano stati indotti a ricorrere a questa Camera dal descritto errore di procedura;
che pertanto questa Camera rinuncia a porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la reiezione del ricorso;
che infatti il gravame deve essere respinto, per il fatto che, come appena ricordato, a giustificare la diffida di pagamento basta la circostanza che un contribuente abbia omesso di pagare un'imposta o una multa dovuta all'autorità fiscale in base ad una decisione esecutiva;
che il ricorso dovrebbe poi essere respinto anche se lo si considerasse riferito alla multa disciplinare, dato che in tal caso sarebbe tardivo, come affermato dall'Ufficio di tassazione;
che del resto l'argomento dei ricorrenti, secondo cui la colpa per il mancato inoltro della dichiarazione sarebbe riconducibile al fiduciario da loro incaricato delle pratiche fiscali, non comporterebbe in nessun caso l'annullamento della sanzione loro inflitta, dato che all'autorità fiscale non risultava esservi un vero e proprio rappresentante contrattuale dei contribuenti, tanto è vero che tutti i richiami e le diffide sono stati notificati direttamente a questi ultimi;
che, inoltre, anche in caso di rappresentanza contrattuale, la legge in vigore non consente al contribuente di evitare la sanzione, provando che egli non poteva impedire l'infrazione d'ordine o impedirne gli effetti: l'assenza di una specifica normativa fa sì che il ruolo del rappresentante contrattuale nel contesto delle violazioni procedurali deve essere risolto facendo capo per analogia al diritto privato, per il quale l'agire del rappresentante ha lo stesso effetto come se avesse agito il rappresentato;
che, se dunque il rappresentante fiscale contrattuale non presenta la dichiarazione d'imposta, l'omissione è da ascrivere al rappresentato, cioè al contribuente medesimo (CDT n. ..__________ del 25 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 18t);
che il ricorso è dunque integralmente respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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