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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.186
Data decisione, Autorità: 08.02.2003, CDT
Incarto n. 80.2002.186
Lugano 8 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1965, celibe, __________, domiciliato a , ha lavorato dal 4 febbraio al 31 dicembre 2000 presso la ditta __________ / a __________.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto per recarsi al lavoro per fr. 9'270.- e spese di doppia economia domestica per fr. 1’400.-.
L’Ufficio di tassazione, per contro, limitava la deduzione delle spese di trasporto a fr. 1'500.-, ammettendo invece quella per doppia economia domestica di fr. 1'400.- (cfr. notifica della tassazione dell’ 11 febbraio 2002).
1.2.
__________ presentava reclamo, contestando tra l’altro la riduzione della deduzione per spese di trasporto.
Con decisione del 21 ottobre 2002 l’UT respingeva su questo punto il reclamo, argomentando che era possibile effettuare la trasferta da __________ a __________ usando i mezzi di trasporto pubblici.
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, assistito da __________ __________ __________, chiede nuovamente che gli venga concessa la deduzione per spese di trasporto nella misura chiesta con la dichiarazione d’imposta, affermando di non poter effettuare la trasferta con i mezzi pubblici, poiché non gli consentono di raggiungere il posto di lavoro all’orario prestabilito e impiegherebbe per rientrare oltre due ore e mezzo.
L’autorità fiscale non si è determinata sul ricorso.
2.2.
In occasione dell’udienza del 30 gennaio 2003 si è convenuto di stabilire la deduzione per spese di trasporto e di doppia economia domestica per il periodo in discussione (4 febbraio - 31 dicembre) in complessivi fr. 14'200.-, pari a fr. 7'100.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 21 ottobre 2002, gli atti sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione conformemente al consid. 2.2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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