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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.10
Data decisione, Autorità: 20.03.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.10
Lugano 20 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, libero professionista nell’ambito del marketing e della consulenza, dichiarava un reddito da attività indipendente di fr. 9'909.- nel 1999 e una perdita di fr. 6'364.- nel 2000, facendo presente che dal luglio 1999 alla fine del 2000 aveva dovuto far stipendiare un autista, non avendo potuto guidare la propria vettura.
Nella notifica di tassazione del 12 giugno 2000 l’UT gli esponeva invece, in via valutativa, un reddito aziendale di fr. 36'000.- di media annua.
1.2.
Il reclamo presentato dal contribuente veniva poi respinto con decisione del 23 dicembre 2002, dopo riesame del calcolo del dispendio, segnatamente dopo raffronto delle entrate e delle uscite durante il periodo di computo.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente il reddito aziendale espostogli dall’UT, lamentando che non avrebbe minimamente tenuto conto di quanto dichiarato nel questionario per indipendenti senza contabilità.
3.1.
In occasione dell’udienza del 10 marzo 2003, dopo aver sentito le spiegazioni del contribuente, si è constatato tra l'altro che nella sua contabilità sono incluse spese chiaramente private ma anche metà dell'affitto dell'abitazione e che lo stesso è stato interamente considerato dall'Ufficio di tassazione nel calcolo del dispendio, si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito aziendale in fr. 26'000.- di media annua, con conseguente riduzione del reddito imponibile IC a fr. 17'795.- per un'imposta cantonale di fr. 492.60.
Analoga riduzione varrà anche per l'IFD.
3.2.
Stante l'adesione data dalle parti seduta stante alla proposta del giudice, il presente ricorso può essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 23 dicembre 2002, gli atti sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di una nuova decisone, conformemente al consid. 3.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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