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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2003.3
Data decisione, Autorità: 08.02.2003, CDT
Incarto n. 80.2003.3
Lugano 8 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________ __________, __________
rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ , domiciliato a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;
che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, inoltrata il 22 settembre 2001, il contribuente indicava una sostanza imponibile di fr. 243'742 ed un reddito lordo di fr. 20'000 (reddito della sostanza immobiliare);
che, notificandogli la tassazione IC 2001/2002, con decisione del 9 settembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava la sostanza imponibile in fr. 181'642 (valore di stima ufficiale degli immobili al 1° gennaio 2001) e il reddito imponibile in fr. 15'000 in media annua;
che, con reclamo del 5 ottobre 2002, redatto in lingua tedesca, il contribuente contestava il calcolo delle imposte, adducendo di essere diventato proprietario dell'immobile imposto solo il 14 dicembre 2001 e di non dovere pertanto sottostare alla tassazione per l'intero periodo fiscale;
che l'autorità di tassazione gli attribuiva, con scritto del 16 ottobre 2002, un termine di 15 giorni per tradurre il gravame e lo avvertiva che, in caso di inosservanza di tale invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che la traduzione perveniva all'Ufficio di tassazione solo il 27 novembre, con la conseguenza che esso, con decisione del 16 dicembre 2002, respingeva il gravame, per mancata traduzione;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ contesta nuovamente l'inclusione, nella base di calcolo dell'imposta 2001/2002, dell'immobile acquistato nel corso del 2001, precisando che la casa situata sul terreno in questione è stata fatta demolire subito dopo l'acquisto, circostanza che esclude l'esistenza di un valore locativo;
che, con osservazioni dell'8 gennaio 2002, l'Ufficio di tassazione ha spiegato che il ricorrente è incorso in un errore, non essendosi avveduto del fatto che i valori inclusi nella sua tassazione sono solo quelli relativi ad immobili di cui era già proprietario da anni, mentre l'immobile acquistato nel 2001 non è stato compreso nella base di calcolo;
che la Camera di diritto tributario ha trasmesso lo scritto citato al ricorrente, attribuendogli un termine di 10 giorni per ritirare il ricorso o prendere posizione sullo stesso;
che, in data 14 gennaio 2003, il ricorrente ha comunicato a questa Camera che "la motivazione per la stima non è stata data, per questo motivo manteniamo il ricorso e richiediamo una decisione al riguardo";
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, anzitutto, l'Ufficio di tassazione non è entrato nel merito delle censure contenute nel reclamo del contribuente, non avendo quest'ultimo tradotto il gravame nel termine attribuitogli;
che, secondo l'art. 8 LPAmm, applicabile sussidiariamente nel campo del diritto tributario, tutti i ricorsi rivolti ad autorità del nostro Cantone devono essere redatti nella lingua ufficiale: l'italiano (cfr.; DTF 102 Ia 36, cons. 1; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 421 del 26 settembre 1983);
che il riconoscimento di tutte le lingue ufficiali nazionali vale unicamente se opposto alle autorità federali, non a quelle cantonali;
che conseguenza del principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208, cons. 1) è che i ricorsi redatti in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone e non corredati da traduzione possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 83 III 57 s. CDT n. 454 del 2 novembre 1983 in re W. R.);
che l'autorità non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone: al fine di non incorrere in un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia, essa deve segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che, nella fattispecie, in seguito allo scritto dell'Ufficio di tassazione de 16 ottobre 2002, con cui veniva attribuito al contribuente un termine di quindici giorni per ovviare al difetto, sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso, la traduzione in italiano è stata inviata solo il 26 novembre 2002, quindi ben oltre il termine attribuitogli;
che ciò comporta che la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, deve essere confermata;
che, se anche vi fossero i presupposti per entrare nel merito del ricorso, esso dovrebbe comunque essere respinto, per le ragioni indicate nella presa di posizione dell'Ufficio di tassazione, trasmessa al ricorrente in data 9 gennaio 2003;
che, infatti, dalla documentazione esistente negli atti dell'autorità fiscale, risulta che il ricorrente era proprietario, al 1° gennaio 2001, della seguente sostanza immobiliare ad Ascona:
mapp. n. valore di stima
fabbricati terreni
952 (45/1000) 144'900.00 23'472.00
2886 (45/1000 coattiva) 4'050.00 9'220.00
totale valore di stima 148'950.00 32'692.00
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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