AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.203
Data decisione, Autorità: 20.03.2003, CDT
Incarto n. 80.2002.203
Lugano 20 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002
in materia di: revisione IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________, __________ & __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l'Ufficio di tassazione aveva esposto a __________ __________ in media annua per l'IC e l'IFD un reddito d'attività dipendente di fr. 22'750.-, un reddito d'altra fonte di fr. 2'000.-, come pure un reddito della sostanza di fr. 82'922.- di media annua per l'IC e di fr. 85'422.- per l'IFD. L'Ufficio di tassazione ammetteva inoltre le diverse deduzioni chieste dal contribuente nella dichiarazione d'imposta, eccezion fatta di quella per interessi passivi, che veniva ridotta da fr. 58'298.- a fr. 14'330.- di media annua e di quella per alimenti alla moglie, che veniva ridotta da fr. 36'000.- a fr. 22'752.- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell' 8 febbraio 1999).
1.2.
Il reclamo presentato dal contribuente con l'assistenza dello Studio fiduciario __________, con cui aveva chiesto che le deduzioni per interessi passivi e per alimenti venissero elevate a fr. 58'298.- risp. a fr. 14'330.-, veniva parzialmente accolto con decisione del 17 maggio 1999. L' Ufficio di tassazione e il patrocinatore del contribuente, nel corso di un'audizione del 31 marzo 1999, avevano infatti convenuto, dopo aver esaminato la documentazione presentata dal contribuente, di fissare l'ammontare della sostanza all'estero da conteggiare per l'aliquota in fr. 400'000.- e di elevare la deduzione degli interessi passivi a fr. 50'298.-, con la precisazione che sarebbe stata dedotta in Svizzera proporzionalmente agli attivi lordi della sostanza (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 1999).
1.3.
Contro la decisione su reclamo, conforme all'accordo raggiunto, che gli era stata notificata il 17 maggio 1999, il contribuente, sempre assistito dallo Studio fiduciario __________, aveva presentato ricorso a questa Camera, chiedendo l'aumento della deduzione per interessi passivi a fr. 34'507.- di media annua.
Questa Camera, con sentenza del 5 luglio 1999, passata incontestata in giudicato, aveva respinto il ricorso, ricordando la natura giuridica di un accordo su questioni di fatto raggiunto tra autorità fiscale a contribuente, segnatamente che:
· "alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo",
· "il mandatario del contribuente, ignorando il tenore dell'accordo sottoscritto, rimette in discussione i termini stessi dell'accordo, facendo valere che il proprio cliente sarebbe stato impossibilitato a rimborsare il debito verso la __________, sul quale sono maturati gli interessi, per lungaggini esclusivamente addebitabili alla giustizia civile.
· "un simile modo di agire misconosce completamente la natura contrattuale dell'accordo quale quello sottoscritto il 31 marzo 1999, che lasciava unicamente aperto il calcolo proporzionale degli interessi deducibili, in base all'importo concordato della sostanza all'estero.
Esprimendosi poi abbondanzialmente nel merito del ricorso, questa Camera rilevava inoltre:
La decisione su reclamo dell'UT poggia sui dati consolidati al 1° gennaio 1993, primo giorno del periodo fiscale. Questa Camera non può certo modificarli, instaurando un processo sulla fondatezza delle richieste di svincolo formulate dai patrocinatori del ricorrente al giudice civile e sulle presunte cause degli asseriti ritardi di quest'ultimo nel decretare la liberazione di determinati fondi a favore del contribuente e modificando così gli elementi imponibile in base all' asserita intenzione di rimborsare il debito produttivo d'interessi passivi. Tanto più che occorrerebbe situarsi nel tempo al momento di una liberazione dei capitali puramente suppositizia e anteriore al 1° gennaio 1993, e non fondarsi su affermazioni conclamate con il senno di poi. Diversamente ne andrebbe della sicurezza del diritto.
Degli argomenti sviluppati nell'istanza verrà detto in seguito, per quanto necessario.
All'udienza del 12 marzo 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
3.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT); ne consegue che a tutte le domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67).
3.2.
La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G. Z.; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
3.3.
Ne consegue che alla fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute, rispettivamente, nella legge tri-butaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta federale di-retta del 1990.
4.1.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
4.2.
Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechts-kräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/We-ber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
4.3.
Va infine rilevato che l'istanza di revisione deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dalla notifica della decisione o della sentenza momento in cui la tassazione è divenuta definitiva (cfr. art. 233; art. 148 LIFD).
5.1.
Innanzi tutto essa è palesemente tardiva, essendo stata proposta ben oltre 90 giorni dalla conoscenza del supposto motivo di revisione. L’esistenza della sentenza era infatti nota all’istante sin dal 1984 e la sua eventuale rilevanza, che sarebbe divenuta evidente soltanto con la tassazione IC/IFD 1993-94 (notificata l'8 febbraio 1999) non poteva sfuggirgli, quanto meno a partire dalla fine del 1999, dopo la degenza che aveva fatto seguito al delicato intervento chirurgico, cui aveva dovuto sottoporsi nel __________ del 1999.
5.2.
In secondo luogo la domanda dovrebbe essere respinta anche per il fatto che la revisione è esclusa se l'istante o il suo rappresentante contrattuale, le cui omissioni sono, per costante giurisprudenza, sopportate dal contribuente, non interessando al fisco i rapporti di mandato tra contribuente e suo patrocinatore (cfr. per es. CDT n. ..__________ del 14 aprile 1998 in re P. M.; CDT n. ..__________ del 10 febbraio 1998 in re A.), ove avessero usato la diligenza che da loro poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbero potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L'istante medesimo asserisce infatti che la sentenza, che costituirebbe il novum, non sarebbe mai stata presa in considerazione non soltanto dal fisco, che non ne era a conoscenza, ma prima ancora da lui medesimo e dai suoi precedenti consulenti fiscali. Questi ultimi avrebbero quindi dovuto invocarla al più tardi alla fine di marzo del 1999, quando intervenne l’accordo tra fisco e rappresentante del contribuente sulla deduzione degli interessi passivi e la sostanza all’estero. A quell’epoca, sia rilevato di transenna, il contribuente non risultava (ancora) impedito ad agire per la malattia che avrebbe poi reso necessario l’intervento chirurgico, cui si sarebbe sottoposto nel giugno successivo.
5.3.
In terzo luogo, il motivo di revisione invocato non costituisce minimamente un novum in senso tecnico-giuridico. L’esistenza della sentenza, segnatamente della clausola 7 lett. a a p. 8, era infatti nota sin dalla data della sua intimazione, il 29 agosto 1984. Niente impediva quindi di produrla, se rilevante, già nell’ambito della procedura di tassazione litigiosa, in cui, a dire dell'istante, si sarebbero manifestati - per la prima volta in tutta la loro intensità - gli effetti della vendita della villa di Porza sull’imposizione del reddito derivante dalla sostanza mobiliare “sostitutiva”, cioè del ricavo dell'alienazione e alla deduzione degli interessi passivi. Ciò non può che condurre alla conclusione che l’asserito novum tale non era.
5.4.
Ad un ulteriore esame, poi, non si può fare a meno di rilevare che l’asserito novum nemmeno appare decisivo, come esige la legge.
In effetti, il tema sollevato non dipende direttamente dalla citata clausola 7 lett. a della sentenza, ma è semmai la conseguenza degli accordi che gli ex-coniugi, segnatamente i loro patrocinatori, hanno preso a seguito dell’alienazione della villa.
Il fisco non aveva comunque motivo di decidere diversamente, dal momento che il reddito prodotto dal ricavo della vendita era di pertinenza dell' ex-marito quale contropartita dell'assunzione degli interessi passivi e delle altre spese inerenti.
Che altre soluzioni siano state possibili, nulla muta alla realtà dei fatti. L’istante non può certo pretendere, come ha fatto in sede di udienza, che il fisco sostituisca alla realtà dei fatti una realtà suppositizia fiscalmente più favorevole, come se il contribuente avesse immediatamente utilizzato il ricavo della vendita per pagare le fatture arretrate e il debito ipotecario e si fosse quindi limitato a beneficiare di un reddito netto inferiore, vale a dire del reddito del capitale che sarebbe residuato.
Anche sotto questo riguardo, quindi, la domanda appare chiaramente infondata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La domanda di revisione è irricevibile e comunque respinta nel merito.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dell'istante.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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