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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.189
Data decisione, Autorità: 20.03.2003, CDT
Incarto n. 80.2002.189
Lugano 20 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2002
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 4 febbraio 2000 __________ __________, __________ e __________ __________, __________ acquistavano in comproprietà per metà ciascuno la particella n. __________ RFD di __________, prato di mq 518, al prezzo di fr. 189'060.-. La particella veniva successivamente rivenduta a __________ __________ al prezzo di fr. 350'000.-.
Nella dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari gli alienanti facevano valere costi d'acquisto per fr. 4'023.-, integralmente ammessi dall'Ufficio di tassazione e costi di costruzione per fr. 170'000.-, ammessi invece limitatamente a fr. 63'172.- (cfr. notifica della tassazione del 26 giugno 2002).
1.2.
Il 1° luglio 2002 __________ __________ presentava reclamo, ribadendo che i costi di costruzione e miglioria in base alla documentazione ammontavano a fr. 170'000.-.
Il contribuente, benché invitato a comparire, dopo un rinvio, davanti all'Ufficio di tassazione il 10 settembre, non si presentava, invocando soltanto a posteriori una dimenticanza. Veniva pertanto nuovamente invitato a comparire il 25 settembre, anche questa volta senza esito.
L'Ufficio di tassazione, vistasi preclusa la possibilità di chiedere spiegazioni su alcune delle fatture prodotte, con decisione del 24 ottobre 2002, respingeva il reclamo.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta le suddetta decisione su reclamo, chiedendo nuovamente la deduzione per costi di costruzione e miglioria per fr. 170'000.-.
L'Ufficio di tassazione con osservazione del 28 novembre 2002 precisa che le fatture prodotte dal ricorrente già davanti all'Ufficio di tassazione necessitano di spiegazioni in relazione a diversi aspetti, segnatamente all'immobile cui si riferiscono e alle modalità di pagamento delle stesse, ma che è stato impossibile ottenerle per la mancata comparsa dell'interessato, malgrado ripetute convocazioni.
2.2.
In occasione dell'udienza del 30 gennaio 2003 si era convenuto di stabilire i costi di costruzione in fr. 63'712.- e che a tale importo sarebbe stata aggiunta la fattura dell'impresa __________ per i costi di costruzione fino al momento della vendita.
Esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente (distinta dei versamenti del 30 gennaio 2003 e successiva spiegazione del 5 marzo 2003, rilasciate dalla ditta __________), l'Ufficio di tassazione con lettera del 10 marzo 2003 ha comunicato di accattare la deduzione di un ulteriore importo di fr. 38'000.-, pari ai versamenti comprovati, effettuati dal ricorrente all'impresa __________.
2.3.
Il presente ricorso può quindi essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 ottobre 2002 è riformata conformemente a quanto stabilito al consid. 2.2
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di un nuovo conteggio.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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