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Numero d'incarto:
80.2002.111
Data decisione, Autorità:
24.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00111
Lugano
24 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
tassazione IC/IFD 2001-2002 l'Ufficio di tassazione di Locarno esponeva al
contribuente un reddito aziendale netto di fr. 40'000.- di media annua (cfr.
decisione su reclamo del 16 giugno 2002);
-
che il
contribuente con tempestivo ricorso del 5 luglio 2002 chiede la riduzione del
reddito aziendale a fr. 37'000.- come nel precedente periodo, spiegandone le
ragioni, segnatamente l'elevato ammontare delle spese sopportate per conseguire
il reddito;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in
occasione dell'udienza del 16 settembre 2002 si è convenuto, alla luce delle
spiegazioni fornite dal ricorrente e dal suo rappresentante, di ridurre il
reddito aziendale a fr. 37'000.- di media annua;
-
che gli
atti del procedimento vanno retrocessi all'Ufficio di tassazione non solo
perché abbia ad emettere nuovi conteggi, ma perché abbia anche ad allestire la
tassazione per cessazione dell'attività, dal momento che il ricorrente ha
compiuto __________ anni nel mese di
marzo del 2001.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 16 giugno 2002 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto da fr. 40'000.- a fr. 37'000.- di media
annua,
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione affinché:
·
emetta nuovi conteggi d'imposta IC/IFD
2001-2002;
·
allestisca la tassazione intermedia IC/IFD
2001-2002 per cessazione dell'attività dal 1° aprile 2002.
-
Non si prelevano
né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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