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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2002.83
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, CDT
Incarto n. 80.2002.00083
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con scritto del 12 aprile 2002, indirizzato all'Ufficio di tassazione e consegnato alla __________ il 15 aprile 2002, la contribuente chiedeva una proroga di un mese del termine di ricorso alla Camera di diritto tributario, per motivi medici;
che la Camera, ricevuto dall'autorità di tassazione il suddetto scritto, invitava la ricorrente, con lettera del 18 aprile 2002, a produrre il certificato medico ed a giustificare il mancato inoltro del ricorso prima dell'addotta ospedalizzazione;
che, in data 14 maggio 2002, la ricorrente ha trasmesso alla Camera uno scritto, intitolato "ricorso", accompagnato da diversi documenti, fra i quali un certificato medico;
che, nel merito, contesta la decisione dell'autorità fiscale per tre ragioni:
Ø la mancata concessione dell'aliquota "A";
Ø la mancata concessione della deduzione dal reddito d'attività dei coniugi;
Ø la misura della deduzione per spese di malattia, ammessa dall'Ufficio di tassazione;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, secondo gli articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Camera di diritto tributario;
che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT ) e una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
che, secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);
che, se la malattia si protrae per un tempo lungo, si nominerà un tutore o un curatore che intraprenda gli atti necessari, mentre, se il contribuente non è in grado di adempiere i propri obblighi a causa di impedimenti fisici o psichici, è obbligato a nominare un rappresentante, se ne ha la possibilità (ibidem);
che, analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194);
che, nella fattispecie, dal certificato medico prodotto dalla ricorrente risulta che ella avrebbe subito un incidente della circolazione il 25 gennaio 2002, riportando "contusioni multiple, escoriazioni e contusione patellare destra, contusione con mialgie anca destra, artralgie spalle, contusione distorsione polso sinistro, contusione toracolombare";
che tali danni, provocati dall'incidente, non costituiscono evidentemente un particolare impedimento nell'adempimento degli obblighi fiscali, tanto più che la decisione su reclamo è stata notificata alla ricorrente ben un mese dopo l'infortunio;
che, del resto, se anche si volesse ammettere che ella non fosse in grado di redigere personalmente il reclamo, nulla le avrebbe impedito di nominare un rappresentante contrattuale, che si occupasse della gestione della sua situazione fiscale;
che il ricorso si rivela pertanto tardivo e come tale irricevibile;
che a mero titolo abbondanziale si sottolinea che comunque il ricorso dovrebbe con ogni verosimiglianza essere respinto anche nel merito, dal momento che gli argomenti ricorsuali appaiono chiaramente destituiti di fondamento;
che, infatti, la richiesta di beneficiare dell'aliquota "A" è del tutto inammissibile, dal momento che la ricorrente è vedova e suo figlio, maggiorenne, beneficia dell'assistenza pubblica, mentre l'art. 35 cpv. 2 stabilisce che l'aliquota più favorevole è prevista "per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25° anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale";
che ancor meno comprensibile è la richiesta di beneficiare della deduzione, prevista dagli articoli 32 cpv. 2 LT e 33 cpv. 2 LIFD, per i coniugi che vivono in comunione domestica, per compensare le spese suppletive d'economia domestica abitualmente provocate dallo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi;
che, infine, le spese di malattia sono già state ammesse in larga misura dall'autorità di tassazione, che ha persino aumentato l'importo della relativa deduzione nella decisione su reclamo;
che, in via eccezionale, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia a porre la tassa di giustizia e le spese a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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